Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice Siguiente


ArribaAbajo

Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola tradotta dall'originale

(1813)


ArribaAbajo

Avviso

Abbiamo voluto presentare al Pubblico la traduzione in Idioma Italiano della Costituzione Politica della Monarchia di Spagna, promulgata in Cadice il giorno 19 di Marzo dello scorso anno 1512 ed in Palermo nella Chiesa di Monteserrato li 26 Luglio, aggiungendovi per la migliore intelligenza di essa li tre preliminari, che si trovano nelle rispettive parti del Progetto di Costituzione presentato alle Cortes dalla Commissione, ed il regolamento dalle medesime prescritto alla Regenza, affinchè si renda volgare agl'imperiti della lingua, e si eviti il pericolo di potere essere artifiziosamente alterata da coloro, che volessero renderla odiosa.

Ci auguriamo anche in breve la pubblicazione delli due codici Agrario, e Commerciale, che attendiamo a momenti da Spagna, e renderemo tosi com pita l'Opera più grande di tutte le Legislazioni, che sono alla nostra notizia.

Si avvertono li leggitori di surrogar sempre la voce Le Corti a quella di Parlamento per la esatta corrispondenza coll'originale Spagnuolo.




ArribaAbajo

Discorso preliminare

SIGNORE:

La Commissione incaricata dalle Corti di formare un progetto di Costituzione per la Nazione Spagnuola, colma di timore, e diffidenza presenta a V. M. il frutto del suo lavoro. Ardua, e grave eragli sembrata sin dal suo principio l'impresa, tuttavia era riservato alle sue Sessioni esaminare tutte le difficoltà, la gravezza delle quali poco è mancato per averla disammata, e fatta diffidare dei compimento dell'Opera. Se questa non corrisponderà ai desideri di V. M. e non soddisferà l'aspettazione pubblica, la Commissione almeno avrà adempito il comando, che dalle Corti le fu imposto, il quale s'intende di essere diretto, tanto perche si presentasse un Opera perfetta, quanto ancora per additare una strada, la quale il saggio congresso avrebbe potuta seguitare nella discussione, affin di arrivare al termine tanto desiderato dall'intera Nazione. Nulla offre nei suo progetto la Commissione che non sia consolidato nel modo più autentico, e solenne ne'differenti corpi della Legislazione Spagnola; Meno che non si stimi come nuovo il metodo, col quale ha distribuite le materie, ordinandole, e classificandole in guisa, care formar possano un sistema di legge fondamentale, e costitutiva, nel quale si contenga con disposizione, armonia, e concordanza, quanto hanno disposto le leggi fondamentali di Aragona, della Navarra, e di Castiglia, in tutto quello, che riguarda la libertà, e l'indipendenza della Nazione, i Fori, e doveri de'Cittadini, la dignità, ed autorità del Re, e de'Tribunali, lo stabilimento, ed uso della forza armata, e finalmente il metodo economico, ed amministrativo delle Provincie.

Questi punti essenzialissimi si sono disposti senza quell'apparato di letteratura, di cui son soliti valersi gli Autori Classici Bell'Opere di Politica, e trattati di diritto pubblico, quale la commissione ha creduto dover tralasciare per non esser necessario, se non si vorrà stimare incompetente in un breve, chiaro, e sincero Testo della legge Costitutiva di una Monarchia. Non ha potuto intanto non adottare il metodo, che gli è sembrato più analogo allo stato presente della Nazione, mentre che il miglioramento della scienza di governare ha in Europa introdotto un sistema sconosciuto in quei tempi, nel quali si pubblicarono i differenti corpi della nostra legislazione; sistema, del quale non è ora possibile prescindere assolutamente, siccome fecero i nostri antichi legislatori, i quali applicarono a'nostri Regni tutto ciò elle giudicarono utile, e vantaggioso delle altre nazioni. La Commissione, Signore, avrebbe desiderato, che l'urgenza, colla quale si è applicata al suo lavoro, la generosa impazienza del Pubblico di vederlo conchiuso, ed il mancamento de'soccorsi letterari, nel quale si è ritrovata, te avessero permesso di dare l'ultima mano a quest'opera, che era necessaria per acquistarsi la benevolenza dell'Assemblea, e la buona volontà della Nazione, presentando in questa introduzione tutti i documenti, che ne'nostri Codici provano essersi conosciuto, e messo in esercizio in Spagna, quanto comprende il nostro presente progetto. Questa fatica, tuttocchè improba, e difficile avrebbe salvata la Commissione della taccia di novità, nell'idea di tutti quelli, i quali, comechè poco versati nell'Istoria, e legislazione antica di Spagna, crederanno tuttavolta cavato dalle Nazioni straniere, o introdotto da genio di riforma tutto ciò, che non è stato in uso da alcuni secoli a questa parte, che si oppone al Sistema del Governo adottato fra di noi dopo la guerra della Successione. La Commissione rammenta con dolore quel velo, che ha coverto negli ultimi regnati l'interessante istoria delle nostre Corti; La sua scoverta era riservata ai saggi, ed ai letterati, che la studiavano più per spirito di erndizione, che per alcun fine politico. E se il Governo non avea apertamente proibita la sua lettura, l'incuria, che tenne di approntare al Pubblico edizioni perfette, e corrette de'Codici delle Corti, e l'ostinazione con cui si proibiva qualunque scritto, che rammentava atta nazione i suoi antichi fori e libertà, senza eccettuare alcune edizioni di alcuni corpi del dritto, dai quali si estraessero con scandalo universale le leggi benefiche, e liberali, furono causa di un obblio quasi generale della nostra vera Costituzione, sino al punto di guardare con sdegno, e, diffidenza coloro, che dichiarazioni attaccati alle leggi antiche di Aragona, e di Castiglia. La conoscenza di cotanto preziosi monumenti avrebbe rese familiari alla Nazione tutte le idee della vera libertà politica, e civile, tanto sostenuta, tanto difesa, tanto reclamata dal nostri Maggiori nelle loro innumerevoli energiche petizioni fatte alle Corti dai Procuradori del Regno, colle quali si domandavano con il più vivo entusiasmo, e vigore di uomini liberi la riforma degli abusi, il miglioramento, e la derogazione delle leggi pregiudizievoli, e la riparazione degli aggravi. Avrebbe del pari contribuito a convincere gli Spagnuoli, che il loro desiderio di mettere un freno alle dis posizioni, ed alle prodigalità del governo, di migliorare le leggi, e le istituzioni è stato il costante oggetto dei reclamori de'Popoli, delle brame de'loro procuradori, senza che si possa notare un solo decreto, delli tanti emanati sino al giorno d'oggi dalla M. V. che non sia analogo alle petizioni presentate alle Corti, alcune delle quali si estendevano a chiedere con fermezza, e risoluzione la riforma, o soppressione di molte cose, che V. M. ha rispettate. Ancor che la lettura detti Storici Aragonesi, che tanto superano quelli di Castiglia, non lascia cosa da desiderare a chiunque voglia istruirsi dell'ammirabile Costituzione di quel Regno, tuttavia gli atti delle Corti di arabe le Corone presentano agli Spagnuoli esempi brillanti, che i nostri Maggiori avevano grandezza, e sublimità nelle loro mire, fermezza, e dignità nelle loro conferenze e riunioni, spirito di vera libertà, e indipendenza, amore all'ordine, e alla giustizia, e delicato discernimento per non confondere giammai nelle loro petizioni, e riclami gl'interessi della Nazione con quelli de'Corpi, e de'particolari. La funesta politica dell'antecedente governo aveva saputo bandire in tal modo il genio, e l'attaccamento alle nostre antiche costituzioni, comprese ne'Corpi della Giurisprudenza Spagnuola, descritte, spiegate, e commentate dagli Scrittori Nazionali in guisa che non può attribuirsi se non ad un plano adottato dal Governo, la deplorabile ignoranza de'nostri interessi, che si scorse fra non pochi, che tacciano di straniero, e guardano come pericoloso, e suvversivo tutto ciò, che non è altro, che una sincera narrazione di fatti istorici riferiti da Blancas, Zuritas, Anglesias, Marianas, e da tanti profondi, e gravi autori, i quali per incidenza, o di proposito ragionano con robustezza, e magistero de'nostri antichi fori, e delle leggi nostre, delle nostre usanze, e de'nostri costumi. A giustificare quest'asserzione, basta alla Commissione indicare ciò che disponeva il Foro Juzgo 1, riguardo ai dritti della Nazione, del Re, e de'Cittadini, riguardo alle obbligazioni reciproche di tutti di osservare le leggi, riguardo alla maniera di formarle, e di eseguirle &c. &c.

La Sovranità della Nazione è riconosciuta, e proclamata nel modo più autentico, e solenne sulle leggi fondamentali di questo Codice. In esse si prescrive, che la Corona è elettiva, che alcuno non può aspirare al Regno se non sia eletto; Che il Re deve essere nominato dai Vescovi, dai Magnati, e dal Popolo; dichiarano non meno le qualità, che devono concorrere nell'eletto; dicono, che il Re deve avere un dritto con il suo popolo; comandano espressamente, che le leggi si facciano da quelli, che rappresentano la Nazione, uniti al Re; che il Monarea, e tutti i suoi sudditi, senza distinzione di classe e di grado osservino le leggi; che il Re non prenda con forza da alcuno cosa veruna, e se lo facesse, che le sia restituita.

Chi mai vista di cosi solenni, chiare, e decisive disposizioni potrà tuttavia opporsi di riconoscere, come un principio innegabile, che la Sovrana Autorità ha le sue radici originariamente ed essenzialmente nel seno della Nazione? Senza questo dritto come mai avrebbero potuto i nostri maggiori scegliere i loro Re, imporvi leggi ed obbligazioni, ed esigerne da essi la osservanza? E se ciò è di una incontrastabile, e notoria autenticità, per sostentare il contrario non era necessario, che s'indicasse l'epoca, in cui la Nazione da se medesima si era spogliata di un dritto tanto inerente, e tanto essenziale alla sua esistenza politica? Non era forse un dovere esibire le scritture, e i documenti autentici, dai quali si fanno costare il poco conto, e precisione della sua libertà? Ma per quanto s'indaghi, si ricerchi, si argomenti, e si usino dei cavilli, altro non si troveranno i che dei testimoni irrefragabili di estero stata sempre elettiva la Corona, cosi in Aragona, come in Castiglia, anche dopo di avere avuto cominciamento la ristaurazione. Non vi era nella Castiglia legge fondamentale, che avesse con chiarezza, e precisione regolata la successione ai Trono prima del Secolo XII; come si rileva dalli sconcerti, ai quali diedero campo frequentemente le discordie insorte tra i figli de'Re di Leone, e di Castiglia; ed il costume di associare al Governo, e far riconoscere dalle Corti, come Erede in vita del Re, il Principe, o parente destinato a succedervi, proveniva dal mancamento delle leggi, che regolar doveano questo Articolo così interessante, e trascendentale al ben essere della Nazione. Questo giammai potè cancellare dalla memoria di essere stata nella sua origine elettiva la Corona. Evidentissima prova di ciò, oltre infiniti esempi, è il celebre caso di Catalogna nell'anno 1462; nel quale gli stati di quel Principato, dopo di essersi opposti a D. Giovauni il II. di Aragona, lo deposero solennemente dal Trono. Lo stesso si eseguì in Castiglia nel 1465. con Arrigo IV. a motivo del suo cattivo governo, ed amministrazione, e nel 1406. si trattò nelle Corti di Toledo, nella occasione della minorità di Giovanni il II, di far passare la Corona al suo Zio l'Infante D. Ferdinando, fondandosi i Procuradori nel dritto, che avea la Nazione di scegliere il Re, secondo il vantaggio comune del Regno, e finalmente la rimarchevole solennità, che tuttavia si osserva, nella quale anche ai giorni nostri fa giuramento il Regno intero di riconoscere il Principe dell'Asturias vivente suo Padre, per consolidare vieppiù con questo atto le leggi della Successione Ereditaria. Non è meno da notarsi la cura, e la veglianza con cui si conservano in Aragona, ed in Castiglia i fori, e le leggi, che proteggevano la libertà della Nazione, pel punto essenzialissimo di formare le leggi. Il Codice Politico si ristabilì in ambi i Regni, tostochè cominciarono a ricattarsi dal dominio degli Arabi. I Congressi Nazionali de'Goti rinacquero nelle Corti generali di Aragona, di Navarra, e di Castiglia, ne'quali il Re coi Prelati, e co'Magnali, e con il popolo facevano le leggi, imponevano donativi, e contribuzioni, e trattavano tutti i più gravi assunti, che occorrevano, ancorchè riguardo al modo, e forma di riunirsi, di deliberare, e promulgare i primi, eravi della differenza in questi starti. La Aragona in tutti i suoi statuti fu più libera, che la Castiglia. Il Re in quel Regno non poteva apertamente opporsi alle pretenzioni delle Corti, le quali divenivano leggi, se il Regno si ostinava; la formula, di cui si faceva uso per la pubblicazione, molto ben distinta, e toglie ogni dubbio per la chiarezza, e precisione delle parole, colle quali era espressata. Diceva così -Il Re di volontà delle Corti stabilisce, ed ordina- Non ugualmente era in Castiglia, dove la sua autorità, e l'influenza de'Ministri per difetto delle leggi chiare mancava di limiti saggiamente stabiliti per tutti i Casi. Non ostante tale imperfezione, la Costituzione di Castiglia è ammirevole, e degna di tutto il rispetto e venerazione. Per essa si proibiva al Re di dividere la Signoria: Non poteva molestare ad alcuno le proprietà: Non si poteva arrestare alcun Cittadino, che presentava fidejussore. Per legge antica di Spagna la sentenza emanata contro di qualcheduno per comando del Re era nulla: Il Re non poteva esiggere dai popoli nè contribuzioni, nè tributi, nè donativi senza l'approvazione della Nazione rappresentata dalle Corti con la particolarità, che questi non si approvano, se non quando avevano ottenuta competente indennizzazione delle imposizioni di aggravi, dedotte da quelle, verso della qual cosa la Nazione si era manifestata sempre così zelante, ed intesa, che più di una volta esternò quel risentimento, che gli cagionava la negativa con atti di violenza, e di furore, come accadde nelle disastrose commozioni di Segovia e di molte Città della Castiglia dopo delle Corti della Corogna, nelle quali si concedettero all'Imperadore Carlo V. Il sussidi, che avea richiesti prima di aver sodisfatto alle querele, che ad esso presentarono i Procuradori del Regno.

Ma di tutto ciò nienteè comparabile a quello, che disponeva la Costituzione di Aragona per assicurare i fori, e la libertà della Nazione e de'suoi Cittadini. Oltre de'limiti indicati dell'autorità Reale in Castiglia, si osservava in Aragona la frequente convocazione delle Corti, come il mezzo più efficace di stabilire ed assicurare il rispetto e l'osservanza delle leggi. Nel 1283. regnando Pietro III. chiamato il Grande, si stabilì «che il Sig. Re unisca le Corti Generali di Arangonesi in ogni anno una volta» . Le Corti dichiaravan la pace, e la guerra a proposta del Re. Con questo dritto, che aveva a se riserbato il Regno si metteva un nuovo freno all'autorità Reale, affinchè sotto pretesto di una guerra volontaria, o sinistramente intimata non venisse oppressa la Nazione, e non fosse privata della sua libertà. Le contribuzioni erano ugualmente, che nella Castiglia, determinate liberamente dalla Nazione riunita nelle Corti, dalla quale si prendeva conto della loro inversione, e si esigeva ragione da tutti li funzionari pubblici nel dissimpegno de'loro incarichi. Oltre la riunione periodica, e frequente delle Corti avevano gli Aragonesi il privilegio della unione, stabilimento tanto singolare, che nessun altra Nazione conosciuta può presentare esempio di tal sorta. Il suo oggetto era di apertamente opporsi alla usurpazione, che facevano i Re, o i suoi Ministri de'loro fori, o della libertà del Regno sino a poterlo detronizzare, e sceglierne un altro in sua vece (en cara que sea pagano) dice com e dice il Segretario Antonio Perez nelle sue relazioni. Il suo modo di procedere era stabilito da leggi fisse. La sua autorità si stendeva sino a pubblicare ordini, ed esiggere dai loro Re la soddisfazione degli aggravi commessi contro del Regno; come accadde con Alfonzo III. di Aragona.

Però questa riunione di privilegi formidabile all'ambizione de'Ministri, e de'Re, fu abbattuta dalla forza delle armi sotto di Pietro IV. nominato quello del Pugnale, il quale nell'anno 1548. ottenne dalle Corti, che l'abolissero. Estinto questo privilegio tuttavia restò il Giustizia, la di cui autorità serviva di baluardo alla libertà Civile, e di sicurezza personale a tutti i Cittadini. Questo immenso potere, la protezione, che gli dispensavano le leggi per assicurare la sua independenza nel disimpegno delle auguste funzioni, il privilegio di doversi presentare innanzi al medesimo per facilitare al delinquenti il mezzo di difendersi contro il potere de'Ministri, il dritto di esercitare giurisdizioue sugli Aragonesi, ancorchè fosse contro l'istesso Re, o successore, qualora avessero fatto introdurre nel Regno truppe straniere, costituivano la parte principale della stessa sui autorità, la quale non meno che quella dell'unione si estinse per se apre nella sventurata dispersione, che soffrirono gli Aragonesi comandati dall'ultimo Giustizia, D. Giovanni Lanuza nell'avvicinarsi li Soldati Castigliani inviati senza diritto da Filippo II. a soggiogare Saragoza. A questo si univano differenti leggi, e fori, che proteggevano la libertà degli Aragonesi, come quello di poter non far uso delle torture, quando in quel tempo istesso in Castiglia, ed in tutta l'Europa era in tutto il suo vigore la pratica di questa barbara, e crudele prova. La Costituzione di Navarra, perché è vivo esercizio, non può far a meno di attirarsi seriamente l 'attenzione del Congresso. Essa presenta un testimonio irrefragabile contro coloro, che si ostinano a creder strano locchè si osserva oggidì in una delle più felici ed inviolabili Provincie del Regno; Provincia nella quale il rimanente della Nazione altro non offriva, che un teatro uniforme, in cui si eseguiva senza contradizione la volontà del Governo, serviva essa di antemurale inespugnabile, su del quale givano ad infrangersi i suoi ordini, e provvedimenti, semprecchè erano opposti alla legge, o al bene comune del Regno. Tutto ciò fin quì detto riguardante la costituzione di Aragona, eccettuato il Giustizia, e i privilegi della Unione, e presentazione de'rei prima si osservava ugualmente in Navarra. Oggi giorno tuttavia il Regno radunava le Corti, le quali essendo state Prima, come in Aragona, annuali, si son ridotte ad una volta per ogni tre anni, sussistendo nel tempo intermedie una Deputazione. Le Corti mantengono ancora una grande autorità. Nessuna legge può stabilirsi, senza che essi liberamente vi acconsentano, perlocchè risolvono senza l'intervento del Vicerè, e se sono di acconto in quel progetto, che in Navarra si appella Domanda di legge (Pedimento di lei). Il Re lo approva, e lo rigetta. Anche nel primo caso le Corti nuovamente esaminano la legge nella sua forma originale, già sanzionata, la rifiutano, se la trovano contraria, e pregiudizievole alt'oggetto, per cui fu proposta, facendo delle riforme su di essa, sino che convengano il Regno ed il Re: ma quello alla fine può assolutamente impedire la sua promulgazione, ed inserzione ne'Codici delle sue leggi, se non le stima conformi a'suoi interessi. Nelle contribuzioni osservano uguale zelo. La legge del servizio, (la lei del servicio) sta soggetta alle medesime disposizioni, che tutte le altre per essere approvata, e nessuna imposizione in tutto il Regno avrà vigore in Navarra, sinocché non si sarà ottenuto il consenso delle Corti, le quali per conservar più integra ed assoluta la loro autorità danno il nome a qualunque si sia Contribuzione di Donativo volontario (Donativo volontario). Le Cedole, le Prammatiche &c. &c. non posso ottenuto dalle Cotti, o dalla Deputazione, qualora sono separati, il permesso, o rescritto, per ottenere il quale si praticano quegli espedienti, e quei mezzi bea conosciuti. La Deputazione esercita ugualmente una autorità molto estesa. Suo principale oggetto è di vegliare, che si osservi la Costituzione, e si adempiscano le leggi; di opporsi allo adempimento di tutte le Cedole, ed Ordini Reali, che attaccano quelle di reclamare contro il Foro di tutte quelle Provincie dei Governo, che si oppongono ai dritti, ed alla libertà della Navarra, e di prendere cognizione di tutto ciò che appartiene ali'economico, ed al politico dell'interno dei Regno. L'autorità giudiziale è anche in Navarra molto indipendente dal potete del Governo. Nel Consiglio di Navarra si finalizzano tutte le cause così Civili, che Criminali tra persone di qualunque sorta per privilegiate, che esse siano, senza che abbiano passaggro ai Tribunati della Corte. Le cause di appellazione, e di prima istanza, esclusi ancora i ricorsi d'ingiustizia notoria. Le Provincie della Biscaglia godono similmente d'infiniti fori, e libertà, che per essere troppo conosciute, non fa qui di mestieri farne particolare menzione. A vista di questa ingenua narrazione non dubita la Commissione che il Congresso ascolterà con piacevolezza il progetto di una legge fondamentale, che esso presenta ad alcune delle principali regioni, che i'hanno determinata ad adottare il Piano, ed il metodo, con cui è disposto. Tutte le leggi, i fori, e privilegi, che contiene la succinta esposizione già fatta, si trovano dispersi e confusi in mezzo di un numero considerevole di altre leggi puramente Civili, e regolatrici nell'immensa collezione de'loro corpi, del dritto, che costituiscono la Giurisprudenza Spagnuola. La Promulgazione di questi Codici, la forza, e l'autorità di ciascheduno, le vicende, che ha sofferto l'osservanza di esse, è stato tutto così vano, così disuguale, così contradittorio, che è stato ben faticoso pescare con gran cura e diligenza le leggi puramente fondamentali, e costitutive della Monarchia, in mezzo alla prodigiosa moltitudine di altre leggi di molta differente natura, di spirito diverso, ed anche contrario al carattere di quelle. Non ha la Commissione trascurata questa fatica, anzi ancorchè incompleta, l'ha tenuta sempre sotto gli occhi disposta già prima da altra Commissione formata a questo fine dalla Giunta centrale. Però, o Signore, tutta questa fatica, sebbene eseguita con molta prolissità, e saggezza si riduce alla semplice nomenclatura delle leggi, le quali meglio possono chiamarsi fondamentali contenute nel foro Juzgo, nelle partite, nel foro vecchio, nel foro Reale, nelle ordinazioni di Alcala, in quelle Reali, e nella nuova riepilogazione. Lo spirito di libertà politica Civile, elle brilla, e riluce nella maggior parte di quelle si trova talvolta soffocato dallo spirito di tante altre di straordinaria inconseguenza, e di contradizione ancora, sino a comprendere alcune disposizioni del tutto imcompatibili con il genio, indole, e temperamento di una moderata Monarchia. Serva, Signor, di esempio la legge XII, titolo primo, partita I nella quale si prescrive: L'Imperadore, o il Re può fare leggi per i Sudditi della sua Signoria, e nessun altro ha facoltà di farne nel temporale, se noia col con. senso di quelli, e qualora non saranno fatte in tal guisa, non aoranno nome, nè forza di legge, nè devono aver vigore in alcun tempo. Altre se ne potrebbero citare, ma oltrecchè è ciò servirebbe ad infastidire senza utilità l'attenzione delle Corti, la cura più essenziale della Commissione si aggira in far, che la Costituzione della Monarchia Spagnuola deve essere un Sistema perfetto, e ben organizzato, le di cui parti conservassero fra di loro il più perfetto concerto, ed armonia. La sua contestura, Signore, per dirla così, deve essere opera di una istessa mano, e la sua forma, e calcolazione deve essere eseguita dal medesimo artefice. Come mai sarebbe possibile, che la semplice disposizione del Testo di leggi promulgate in epoche differenti, distanti da molti secoli l'une dall'altre fatte con diversi fini, ed oggetti, in circostanze fra di loro opposte, e nessuna opportuna alla situazione, nella quale si trova il Regno, giungere potesse a quel grande, e magnifico oggetto? Quando la Commissione dice nulla esservi di nuovo nel suo progetto, dice una verità incontrastabile, perché realmente non ve ne ha nella sua sostanza. Gli Spagnuoli nel tempo de'Goti furono una Nazione libera, ed indipendente, essi formavano un solo, ed unico impero. Gli Spagnuoli, cacciati i Goti, ancorché continuarono liberi, si divisero in differenti stati, ne'quali furono più, o meno indipendenti secondo le circostanze, nelle quali si trovarono nel tempo, che costituirono i Regni separati; gli Spagnuoli nuovamente riuniti sotto di una medesima Monarchia, tuttavia furono liberi per alquanto tempo, però la riunione di Aragona, e di Castiglia, fu subito seguita dalla perdita della libertà, ed il giogo fu pesante in guisa, che finalmente (funestissima rimembranza) avevano perduta anche l'idea della nostra dignità, se si eccettuano le felici Provincie di Viscaglia ed il Regno di Navarra, le quali presentando in ogni occasione ne'loro rispettabili fori una terribile protesta, e di una costante reclamazione contro le usurpazioni del Governo, e una riconvenzione irresistibile al rimanente delta Spagna della sua vergognosa sofferenza, eccitavano di continuo i timori della Corte, la quale forse si sarebbe determinata allontanarli con il corpo fatale, che minacciò alla sua libertà più di una volta negli ultimi anni del passato governo, se non fosse sopragiunta la rivoluzione. Or bene, Signore, in tutte queste epoche si fecero leggi, le quali si nomavano dai Giurisprudenti leggi fondamentali. Esse formavano la nostra Costituzione, e i nostri Codici. Com'è possibile, che queste leggi in qualunque modo ordinate, e combinate possano offrire alla Nazione i veri, i chiari, ed i sinceri corpi della legge politica di una moderata Monarchia? No, o Signore, la Commissione nè lo sperava nè crede, che questo è il giudizio di qualunque saggio Spagnuolo. Convinta intanto della importanza del suo oggetto, delta generale opinione della Nazione, dell'interesse comune de'popoli procurò applicarsi profondamente non alle parole delle citate leggi, ma bensì allo spirito e fine delle medesime; non già di quelle, le quali ultimamente avevano rese uguali tutte le Provincie nel giogo, e nel deterioramente, ma altresì di quelle, le quali restavano tuttavia integre in alcune di esse, e che avevano protetto interamente, e ne'tempi più felici la Religione, la libertà, la prosperità, ed il ben'essere degli Spagnuoli, estraendo per dir così i principi immutabili della più sana politica, ordinò il suo progetto nazionale, ed antico nella sua sostanza, nuovo solamente nell'ordine, e nel metodo della sua disposizione.

Fattosi carico il congresso di queste ragioni, passa ora la Commissione ad esporre liberamente i fondamenti, su de'quali poggia l'intera sua opera. Per dare tutta la chiarezza, ed esattezza che si richiede ad una legge fondamentale di uno stato ha divisa la Costituzione in quattro parti, le quali comprendono: principalmente ciò che corrisponde alla Nazione, come sovrana, ed indipendente, sotto dei quale principio riserva a se l'autorità legislativa; Secondo, ciò che appartiene al Re, come partecipante della medesima autorità, e depositario della potestà esecutiva in tutta la sua estenzione; Terzo, l'autorità giudiziaria delegata ai Giudici, ed ai Tribunali; Quarto finalmente, lo stabilimento, uso, e conservazione della forza armata, e l'ordine economico, ed amministrativo delle rendite, e delle Provincie.

Questa sincera classificazione è voluta dalla natura stessa della Società, che è impossibile ignorare, ancorchè sia ne'più dispotici governi, perché alta fine gli uomini devono essere diretti da regole fisse, e conosciute da tutti, e la formazione di esso deve essere, un atto differente da ciò, ch'essi dispongono doversi eseguire. La differenza, o le alterazioni, che possono nascere tra gli uomini si devono accomodare con le medesime regole, o altre simili, e l'applicazione di queste a quelle non può esser compresa in alcune de'due primi atti dell'esame di queste tre distinte operazioni; e non da alcun'altra idea meta fisica ha avuto origine la distribuzione, che i Politici hanno fatta della Sovrana autorità di una Nazione, dividendo il suo esercizio in facoltà legislativa, esecutiva, e giudiziaria. L'esperienza in tutti i secoli ha dimostrato con evidenza, che non si può ottenere, nè libertà, nè sicurezza, e conseguentemente nè giustizia, nè prosperità in uno stato, laddove l'esercizio di tutta l'autorità sarà riunito in una sola mano. La sua divisione è indispensabile, ma i limiti, che debbonsi fissare particolarmente all'autorità legislativa, affinchè conservino un giusto e costante equilibrio sono cotanto incerti, che il loro stabilimento è stato in tutti i tempi il pomo della discordia fra gli autori i più gravi della scienza del Governo, ed intorno a questo importantissimo punto si sono a dismisura moltiplicati infiniti trattati e sistemi. La Commissione senza proporre inopportunamente questa questione, non dubita di asserire, che astenendosi dal risolvere questo problema coi principi di Teoria politica, ha consultato in questa parte la natura della Costituzione antica Spagnuola, dalla quale si vede, che il Re in qualche maniera partecipava dell'autorità legislativa. Si dà principio alla primiera parte con dichiarare la Nazione Spagnuola libera e Sovrana, non solamente, perchè in nessun tempo, e sotto verun pretesto possano suscitarsi de'dubbi, allegarsi pretese, ne'altri sutterfugi, i quali compromettano la sua sicurezza, ed indipendenza, come è accaduto in varie epoche della nostra istoria, ma pure perchè gli Spagnuoli abbiano costantemente sotto i loro occhi l'augusto testimonio della loro grandezza, e dignità, nel quale possano leggere a un tempo istesso il catalogo solenne de'loro fori, e de'loro doveri, senza aver di mestieri di espositori e d'interpetri. La Nazione, Signore, vittima di così funesto obblìo, non è meno sventurata per essersi lasciata spogliare da'Ministri e da'Favoriti de'Re di tutti i dritti, e statuti, che assicuravano la libertà de'suoi Cittadini, si è veduta costretta a risentirsi tutta intera, a fine di far fronte alla più inaudita aggressione, che abbiano vista i secoli antichi, ed i moderni, la quale crasi preparata e cominciata a favore dell'ignoranza, e cecità, nella quale giacevano cotanto sante, e sincere verità. Napoleone per usurpare il Trono di Spagna, tentò stabilire come principio incontrastabile, che la Nazione era una proprietà della Famiglia Reale, e con al assurda supposizione ottenne in Bajonna la cessione dei Re Padre, e figlio. V. M. non trovò altra ragione per proclamare solennemente col suo augusto decreto de'24 di Settembre la Nazionale Sovranità, e dichiarare nulle tutte le renuncie fatte in quella Città della Corona di Spagna, per il mancamento dell'assenso libero, e spontaneo della Nazione, se non se di rammentare a questa, che uno de'suoi principali doveri esser deve di opporti in tutti i tempi alle usurpazioni della sua libertà, ed indipendenza. L'eroica, e sublime insurrezione, alla quale ha dovuto appigliarsi la disgraziata Spagna per opporsi all'atroce oppressione, che se le preparava, è uno di quei azzardosi e pericolosi rimedi, a'quali non si può acconsentire con frequenza senza avventurare la medesima esistenza politica, che si procura conservare per li suo mezzo. Pertanto l'esperienza conferma, e la prudenza consiglia, che non si perda giammai di vista ciò, che conviene alla salvezza, e ben essere della Nazione, e di non lasciare cadere nella fatale dimenticanza de'suoi dritti, dalla quale hanno avuta origine tutti quei mali, che l'hanno condotta per fino alle porte della morte. La chiara, semplice, ma però solenne dichiarazione di ciò che gli corrisponde come a Nazione libera e sovrana, pre sentando in ogni incontro a coloro, che avranno la fortuna di regolarla sotto gli auspici di D. Ferdinando VII o de'suoi legittimi successori, i dritti della Nazione Spagnuola, gli additerà colla maggior chiarezza il modo di far uso di quella autorità, che la Costituzione, ed il Monarca hanno affidata nella loro cura. Nell'esercizio del rispettivo Ministero, che ciascheduno funzionario dovrà dissimpegnare, non potrà trascurare di tener presente l'invariabile regola, di una dichiarazione cosi Augusta, dentro della quale, deve leggere i suoi tremendi ed inviolabili doveri; gli Spagnuoli di qualunque classe e di qualunque età, e di tutta condizione, sapranno quello che essi sono, e quanto è necessario, che lo siano, per essere onorati e rispettati dai propri, e dagli stranieri. Non è meno interessante il dichiarare le obbligazioni degli Spagnuoli verso la Nazìone; poichè questa deve conservare col mezzo delle leggi giuste, ed eque tutti i dritti politici, e civili, che loro appartengono, come individui di quella. Così vanno marcate con individualità quelle obbligazioni, dalle quali non può in conto veruno disimpegnarsi alcuno Spagnuolo, senza spezzarsi il vincolo, che lo unisce allo Stato. E'anche uno de'principali fini della Costituzione il conservare l'integrità del territorio della Spagna, si sono già specificati i Regni, e le provincie, che compongono il suo Impero in ambi gli Emisferi, conservando ancora la medesima nomenclatura, e divisione, che ha esistito sino al giorno d'oggi. La Commissione ben volentieri avrebbe desiderato fare un più como lo e proporzionato ripartimento di tutto il territorio Spagnuolo in ambi i Mondi, per rendere così più facile l'amministrazione della Giustizia, la distribuzione ed esazione delle contribuzioni, la communicazione interna delle provincie une colle altre, come pure per accelerare e rendere più semplici gli ordini, e le provvidenze del Governo, promuovere, e garantire l'unità di tutti gli Spagnuoli, qualunque sia il Regno, o la Provincia, alla quale possano appartenere. Ma quest'opera grande esige un gruppo prodigioso di cognizioni letterarie, di dati, di notizie, e di documenti per condurla a perfezione; quali la Commissione non teneva presso di se, nè poteva prestare nelle circostanze, nelle quali si trova. Così ha creduto doversi commettere alle Corti successivi l'impegno di questo quanto difficile, altrettanto importante lavoro.

La dichiarazione solenne ed autentica, che la Religione Cattolica Apostolica, Romana è, e sarà sempre la Religione della Nazione Spagnuola, colta eschisione di qualunque altra, ha dovato ottenere nella legge fondamentale dello Stato un luogo eminente, quale si conviene alla grandezza, e sublimità dell'oggetto.

In seguito viene ugualmente dichiarato, ulte il Governo di Spagna è una Monarchia Ereditaria regolata dalle leggi fondamentali, senzacchè nelle limitazioni, che la modificano possa farsi alterazione alcuna, se non se ne'casi, e con quelli mezzi, che prescrive la medesima Costituzione. La commissione ha riconosciuto come essenzialissimo tutto quello, che riguarda i limiti dell'autorità dei Re, regolando con tutta circospezione questo punto affinchè così possa esercitarla, colla dignità, grandezza, e facilità, che corrisponde al Monarca della Illustre Nazione Spagnuola, e perchè non tornino ad introdursi col favore dell'oscurità ed ambiguità delle leggi, le funeste alterazioni, che hanno fatto sfigurare, e variare la natura della Monarchia con grave disvantaggio degl'interessi della Nazione, e de 'diritti del Re. Così si sono con zelo segnate le regole fisse, chiare, e sincere, le quali determinano con esattezza e precisione l'autorità, che hanno le Corti di far leggi d'accordo col Re, quella ch'esercita il Re per eseguirle, e farle rispettare, e quella che si delega a'Giudici, e Tribunali per la decisione di tutte le liti, e cause con il dovuto riguardo alle leggi del Regno.

Le circostanze tutte, che debbano concorrere in chiunque vorrà essere considerato, come Cittadino Spagnuolo, hanno meritato un attenzione motto profonda. Come individuo della Nazione si fa partecipe de'suoi privilegi, e solamente sotto sicurtà ben qualificata possone ammettersi in una politica associazione coloro i quali, come sono stati chiamati a formarla, lo sono ancora a conservarla e difenderla. La Cittadinanza degli stranieri nel Regno ha ugualmente fissata l'attenzione della Commissione, l'aumento della Popolazione, il miglioramento dell'Agricoltura, delle Arti, e del Commercio, del quale tanto abbisogna la Nazione dopo una guerra desolatrice; la facilità, con cui le leggi del Regno hanno garantito in tutti i tempi la sua introduzione, l'autorizava ad aprire la porti alla sua entrata e stabilimento. Così lo ha fatto. Però nel tempo istesso ha limitato in quelli l'esercizio de'dritti politici e Civili, sì, perchè li stranieri non sono tanto inclinati a stabillisi in un paese per l'ambizione degl'impieghi e degli ufflei, come per l'irresistibile attaccamento di fare onoratamente la lor fortuna, sotto l'ombra e la protezione di leggi umane e liberali, sì, perchè la Nazione vittima oggidì del fatale patto di famiglia non doveva affidare al capriccio, o al volere del Governo la dispensazione della maggior grazia, che possa concedersi in uno stato, e che non deve giammai attendersi sino a confonde.re confondere ciò, che soltanto dar possono la natura e l'educazione.

L'immenso numero de'naturali di Africa stabiliti ne'paesi di Oltramare, le loro differenti condizioni, lo stato di Civilizazione e di coltura, nella quale si ritrova oggidì la maggior parte di tutte quelle, hanno attirata una grande attenzione e diligenza per non aggravare l'attuale loro situazione, e non compromettere da un'altra parte l'interesse, e la sicurezza di quelle vaste Provincie. Consultando con somma maturità gl'interessi reciproci dello stato in generale, e degl'individui in particolare, sì è lasciata aperta la porta alla virtù, all'applicazione, ed al merito, affinchè i nativi di Africa vadano opportunamente godendo de'diritti della Cittadinanza.

Il pregevole carattere di Cittadino Spagnuolo non si dee solamente conseguire per esservi nato, o naturalizato in quel regno; ma si deve anche conservare per qualche sperimentata utiltà, e vantaggio della Nazione, e perciò si sono previsti i Casi, ne'quali paò perdersi o sospendersi, affinchè così gli Spagnuoli siano guardingni e diligente di non allontanarsi da ciò, che per essi dev'essere al sommo invidiabile.

La Commissione, o Signore, giunta all'interessantissimo punto della rappresentanza de'Parlamenti si è trattenuta con profonda riflessione e prolissità a meditare su di questa materia, e così non ha potuto far di meno di estendersi nello spiegare le ragioni, che ha essa avute, per fare ciò, che senza giudizio o per mancanza di sufficiente esame si crederà talvolta, come qualche innovazione. Tal la rappresentanza senza bracci, o camere. E'indubitabile, che in Spagna, prima della irruzione de'Saraceni, e dopo l'espulsione di essi, i Congressi della Nazione si formavano e di tre, e di quattro, ed anche di due bracci, ne'quali si divideva l'Università degli Spagnuoli. Però, o Signore, questo punto, che realmente è di fatto, è quello, che meno importava appurarsi in questa materia. Le regole, i principi, che si osservavano nella Classificazione, e nel metodo di elezione de'Deputati è ciò che conveniva maturare. Ma per quanto s'indaghi, e si faccino delle ricerche, ne'registri non si troveranno, se non se le prove, che l'esistenza, ossia l'uso delli brace i nelle Corti della Nazione era puramente un costume di origine incerta, e che non era soggetta ad una regola fissa, e conosciuta. Li bracci variavano tanto nelle classi, tanto nel numero degl'individui, che li componevano non solamente ne'tre regni, ma anche in ciascuno dentro di se medesimi in epoche differenti. La lettura degli Storici de'Codici delle Corti, e di altri documenti delle antichità dispensano la commissione di rapportare que'fatti, che lo confermano. In quanto all'origine de'bracci, solamente indicherà come ciò, che gli par più verisimile, esser stato il sistema feudale, il quale tuttocchè moderato introdusse nella Spagna i dritti di Signoria, come pur troppo è noto. Li Magnati, ed i Prelati padroni di terra con giurisdizione omnimoda, con autorità di formare delle Compagnie, ed imporre delle Contribuzioni per prestare al Re il Servizio Militare, è chiarissimo, che non potevano far di meno d'intervenire ai Congressi Nazionali, presso de'quali si dovevano trattare affari interessanti, e che potevano con molta faciltà pregiudicare al loro interessi, e privilegi. Intervenivano in essi, non in virtù di elezione, nè come rappresentanti di alcuna classe, ma come ditensori de'loro fori, e parti personalmente interessate per la sua conservazione. Perciò è, che non si trova un solo vestigio nella Istoria, che indichi almeno, che i Grandi, ed i Prelati erano eletti per condursi alle Corti. O vi sussistevano per dritto personale, o perché chiamati dal Re, v'intervenivano molti di essi, le più delle volte, come in Castiglia, piuttosto in qualità di Consiglieri, che di deliberatori. Giammai furono investiti del nome di Procuradori, perchè la Nazione non gli dava alcun potere; Non avendo trovato per la stessa ragione la Commissione alcuna regola, o principio conosciuto su di cui appoggiarsi in questo punto, si ridusse ad applicare alto stato presente del Regno un costume vario ed indipendente in tutte le Corone di Spagna, poichè non avendo oggidì i Grandi i Titoli, i Prelati &o. &c. nè dritti, nè privilegi esclusivi, che li distinguevano dal Comune de'suoi Cittadini, nè interessi differenti da quelli del Comune vantaggio della Nazione, mancava la causa, che a giudizio di quella, diede origine alli bracci. La disuguaglianza con cui è distribuita in Spagna la Nobiltà è un ostacolo insormontabile per le Camere. Poichè, se i Grandi per la loro qualità per essere minori di numero, e viver ordinariamente nella Corte non offrono difficoltà alcuna per la loro classificazione nella elezione, li Titoli, ed il dippiù de'Noboli non titolati la rendevano impraticabile a dispetto di molta avvertenza, che si fosse adoprata per regolare il suo numero, e le rispettive circostanze di ciascheduna classe, qual principio mai si avrebbe dovuto adottare per base? Il numero di ciascheduna delle classi, la sua ricchezza, antichità, l'abbondanza, o scarsezza de'Nobili in una, ed in altre Provincie: Qual altra regola sarebbe stata mai capace di sviluppare un sistema tanto inviluppato, come quello della Gerarchia de Nobili in Spagna? E ne'Prelati, benchè quelli della Penisola potrebbero assistervi senza abbandonare per lungo tempo la loro Diocesi, quelli di oltramare dovevano lasciarle vedove per anni interi, esporle alle funeste conseguenze di una troppo stesa peregrinazione? E sopra tutto i Grandi ed i Prelati dovevano anch'essi concorrere a formare il numero totale per nominare rappresensentanti, e potere essere tra essi eletti, o esclusi dalla Deputazione popolare, e circoscritti alle due classi, o bracci? I Nobili, e gli Ecclesiastici nel secondo caso già rappresentanti nelle loro rispettive Classi dovevano inoltre entrare in quelle delle Università, e potevano essere Procuratori per lo Stato Generale? Quale confusione, o Signore, e quale immenso pelago di difficoltà facile da solcarsi colle parole, e colla riflessione, molto però a proposito per perdersi, e naufragarsi per colui, che intendesse mettere un ordine, e un regolamento in mezzo di un conflitto di opinioni, e d'interessi cotanto opposti! Giammai si sarebbe presentata teoria politica più assurda di quella di voler rimuovere questi ostacoli, adottando il metodo di prefiggere il numero fisso alli due Bracci, negandogli la elezione, come per opinione di alcuni si è creduto conveniente. L'esempio dell'Inghilterra sarebbe una vera innovazione incompatibile con l'indole medesima delli Bracci nelle antiche Corti di Spagna. In quel regno non havvi in rigore più di una sola classe di Nobiltà, che sono i Lord. Ogni pari del Regno è ipso facto membro della Camera alta, senzachè sia eletto, o nominato: Non rappresenta, se non che la sua persona. I Vescovi, come Lord Spirituali sono ugualmente tutti, eccettuatone uno, Individui nati del Parlamento senza necessità di elezione, nè di convocazione, e se si crede, che rappresentino il corpo Ecclesiastico; anche i Chierici restano esclusi dalla Camera de'Comuni. Ma, o Signore, la ragione più valida, la quale ha reputata come una forza irresistibile la Commissione, è, che li Bracci, che le Camere, e qualunque combinazione delli Deputati in Classi produrrebbe la più spaventevole disunione, fomenterebbe gl'interessi de'Corpi, ecciterebbe il zelo, e la rivalità, quali se in Inghilterra son sono oggidì pregiudizievoli, ciò è perchè la Costituzione di quei Regno è fondata sopra questa base dal principio della Monarchia, per via di regole fisse, e conosciute da molti secoli, perchè il costume, e lo spirito pubblico non vi si oppongono, e finalmente, o Signore, perchè la esperienza ha reso utile, e ad un tempo stesso rispettabile in Inghilterra una instituzione, che in Spagna dovrebbe luttare contro tutti gl'inconvenienti di una vera novità. Queste, o Signore, furono le principali ragioni per le quali la Commissione ha chiamato gli Spagnuoli a rappresentare la Nazione, senza distinzione di classi, e di stati.

I Nobili, e gli Ecclesiastici di tutte le gerarchie, possono essere eletti per ugualtà di dritto con tutti i Concittadini, nel fatto però saranno sempre preferiti. I primi per quella influenza, che in tutte le società hanno gli onori, la ricchezza, e le distinzioni; li secondi, perchè a queste circostanze uniscono la santità, ed il sapere, tanto anaioghi al loro ministero. Il metodo, che avea sanzionato la Giunta centrale, per la elezione degli attuali Deputati nelle Corti, non sembrò adattabile in tutti i suoi principi alla ulteriore rappresentanza, che deve avere il Regno per la Costituzione. Così come si sono soppressi li bracci per essere incompatibili con il buon sistema delle elezioni, o sia sistema rappresentantivo per la ragione istessa si è omesso accordare Deputati alle Città, che hanno il voto alle Corti, poichè essendo state queste la vera rappresentanza Nazionale, restano oggi incorporata nella massa generale della popolazione, unica base, che si è sostenuta per lo avanti. Per simili, e per altre ancora ovvie ragioni si sono ugualmente soppressi i Deputati delle Giunte. Si sono pur fatte alcune altre variazioni nel metodo generale di elezione nelle Provincie, affine di evitare gl'inconvenienti, che l'esperienza ha fatti scoprire del regolamento della Giunta centrale. Le due principali innovazioni, che si sono fatte, sono, la prima di non ricercare precisamente la naturalezza materiale per esser nominato Deputato di una Provincia, e ciò per non privare la Nazione di poter essere eletti molti Spagnuoli degni, i quali per essere usciti dalle loro Provincie da ragazzi, o per mancarvi da molti anni possono essere o poco o nulla conosciuti in quelle; la seconda è di esigere per un Deputato la condizione di essere in possesso di una rendita annuale proporzionata proveniente da beni propi. Niente più avvicina il Cittadino, e lo stringe a'vincoli, che lo uniscono alla patria sua, quanto la proprietà territoriale o industriale applicata alla prima. Non ostante la Commissione a vista degli Articoli, ché impediscono al giorno d'oggi la libera circolazione delle proprieta territoriali ha creduto indispensabile sospendere l'effetto di questo Articolo sino che rimossi tutti gli ostacoli, e rotte tutte le maglie che la incatenano, possono le Corti successive destinare con vantaggio l'epoca della sua osservanza. Ugualmente si è distesa la legge di nominare Deputati, calcolando uno per ogni cinquanta a settantamila anime. L'eccessive numero de'rappresentanti produce sempre molta lentezza nelle deliberazioni, e Principalmente le immense distanze, e le grandi spese, che cagionano i viaggì lunghi e durevoli, obbligano a parer della Commissione di aver presenti queste deliberazioni per gli Spagnuoli di Oltremare. Quando la Commissione esaminò le tante leggi, elle proteggevano in Spagna la libertà politica o civile de Cittadini, indagava con zelo ed avvertimento le cause, che aveano potuto farle cadere in così lagrimevole e fatale inosservanza, e mentrecchè trovò l'origine principale di questi mali nel progressivo decadimento della celebrazione delle Corti, non rinvenne più efficace rimedio, e qualificato dell'annuale riunione de'Deputati dei Regno nelle Corti generali. Aragona, Navarra, e Castiglia furono libere, forti, e temuti i suoi naturali, domentre i Procuratori di questi tre Regni si radunavano frequentemente per il bene, e comune vantaggio delle loro terre, e l'incessante sforzo, che manifestarono i Re di questi Stati in varie epoche di voler differire a tempo diversi congressi, ed insiememente dispensarsi dalla sua convocazione, dimostra ad evidenza, che reputarono la frequente riunione delle Corti, come un vero ostacolo ai capricci del suo governo, e a quella usurpazione, che si intentava contro la libertà degli Spagnuoli. Da piccole omissioni delle osservanze dette leggi hanno per ordinario origine tutti quegli abusi, quali insensibilmente cumulandosi, giungono a formar costume, e questo via via si cita come un esempio, e su di esso, formandosene una dottrina, passa in fine ad istabilirsi, ed esigersi come un dritto.

La unione delle Corti in ogni anno è l'unico legato mezzo di assicurare l'osservanza della Costituzione, senza Convulsioni, senza discapito dell'autorità, e senza ricorrere ai mezzi violenti, che sono precisi ed anche inevitabili, allorchè i mali ed i vizi, anche nell'Amministrazione arrivano a prender corpo, e ad invecchiarsi. I vantaggi, che procaccerebbe alla nazione lo star sempre viva e vegliante per mezzo de'suoi Procuradori sopra la condotta dei pubblici funzionari, compenserà con usura il peso, che da un altro lato potrebbe ricavare dall'annuale riunione de'suoi Deputati; essendo ugualmente il mezzo più conducente a stringere vieppiù i vincoli di unione colli Spagnuoli di Oltremare, quali potranno con maggior facilezza ed efficacia promuovere l'avanzamento e miglioramento di que'felici e doviziosi paesi. Inoltre il tristo, e lamentevole stato in cui il Regno, sarà ridotto per la desolante irruzione, nella, quale si è fatta immergere, rovesciando dalla sua origine tutti i fonti di ricchezza publica, nella quale la Religione, l'educazione, e tutte le Istituzioni morali, letterarie, e politiche hanno sofferto notabilissimo danno, è indispensabile, che la cura e la veglianza del corpo rappresentativo la Nazione ravvivi, e restituisca in quanto sia possibile al suo antico essere tutto ciò, che ha sofferto alterazione sostanziale, proporzionando a un tempo stesso i miglioramenti, e gli avanzamenti, che possono convenirvi. Cosi vasti oggetti non possono mai affidarsi alla sollecitudine del Governo, il quale occupato principalmente nel disimpegno de doveri propri del suo istituto, riguarderebbe sempre come secondari tutti questi altri riflessi. D'un altro lato l'immenso potere che si ha arrogato l'auttorità Reale, ha di bisogno di un freno, il quale incessantemente la trattenga ne'suoi limiti, quali comunque siano, ridotti alla inefficacia di una legge scritta, solo opporrà sempre una debolissima barriera a chi tiene sotto il suo comando gli eserciti, la disposizione del tesoro, e la provista degl'impieghi, e grazie, senzachè l'auttorità delle Corti abbia a sua disposizione mezzi cotanto forti, e terribili, da oltrepassare i limiti prefissi alle sue facoltà già indeboliti in gran parte dalla Sanzione del Re.

La rinnovazione de'Deputati ancorchè a parere della Commissione dovrebbe essere in ogni anno, non ha potuto combinarsi con quella immensa distanza, che divide gli Spagnuoli del nuovo mondo, marcatamente quelli i quali abitando verso le coste del Mar Pacifico, e dell'Isole Filippine, sono obbligati fare delle lunghe navigazioni in periodi fissi, ed inalterabili, o a traversare monti e deserti di smisurata estensione. A questo fine ciascun Deputato nelle Corti durerà due anni, per dar tempo all'arrivo dei Procuradori di Oltremare, l'elezione de Deputati, e l'apertura delle sessioni delle Corti si è fissata dalla legge in giorni determinati, a mottivo di evitare, che l'influenza del Governo, e le cattive pratiche dell'ambizione possano disturbare con pretesti, e differire con sutterfugi la riunione del Congresso Nazionale. Si è assicurata l'assoluta libertà delle discussioni per via dell'inviolabilità de'Deputati in rapporto alle loro opinioni nell'esercizio del loro incarico, e vietando, che il Re ed i suoi Ministri possano colla loro presenza influire nelle deliberazioni, limitando l'intervento del Re ai due atti dell'apertura e chiusura, tanto perchè possa esercitare la paterna cura di onorare colla sua parola i suoi fedeli ed amati sudditi, come ancora per rendere più dignitosa e grande la Sovra.na Sovrana riunione, della Nazione, e del suo Monarca.

Si sono espressate con individualità le facoltà delle Corti, affinchè in caso alcuno non vi possa essere occasione di disputa, o di competenza tra l`auttorità di esse, e quella del Re, la quale non si possa facilmente dirimere colla semplice rimembranza di ciò, che prescrive la Costituzione

La lettura di queste facoltà da se medesima annunzia quali sieno state le ragioni, su delle quali le ha fondate la Commissione. Ciascuna di quelle di sua natura appartiene in tal modo alla potestà legislativa, che le Corti non potrebbero trascurarle, senza compromettere sui momento la libertà della Nazione. La più leggiera discussione in questi punti verserà sulla materia un torrente di luce molto più superiore a quello, che potrebbe anticipare la Commissione, per lochè, si dispensa su questo particelare d'infastidire l'attenzione del Congresso.

Le tracce della discussione ne'progetti di leggi, e di materie gravi, si sono notate con perfetta individualità, acciocchè in verun caso, nè sotto alcun pretesto le leggi,o i decreti delle Corti possano essere conseguenza di una sorpresa di calore, ed agitazioni delle passioni di uno spirito di fazione e di parzialità.

Quanto si è dato al Re nell'autorità legislativa, concedendogli la Sanzione, ha per oggetto il correggere, e depurare quanto sia possibile il carattere impetuoso, elle necessari a urente regna in rati corpo numeroso, il quale delibera sopra di materie, il più delle volte più proprie ad impegnare nel tempo stesso le virtù, e i difetti dell'animo. Per lo stesso riguardo si è limitata la durata delle discussioni in ciascun anno, acciocchè non potendo esse durare più di tre o quattro mesi, se vi fosse proroga portino a fine l'importante oggetto di frenare il governo colla sua auttorità, senza nojarlo di troppo con una molto lunga durata. Finalmente la pubblicità delle Sessioni, mentrecchè offre ai Deputati l'occassione di dare un pubblico testimonio della moltitudine, fermezza, ed accerto de'suoi dettami, presenta alla Nazione sempre aperto il Santuario della verità, e della saggezza, dalla quale la vogliosa gioventù possa un giorno disporsi a disimpegnare con utilità il difficile incarico di cooperarsi al buon essere della sua Patria, e la rispettabile anzianità, avere occasione di sempre benedire il frutto della sua prudenza, e de'suoi consigli, allontanando in questo modo la oscurità ed il mistero di un corpo deliberativo, il quale per proprio suo istituto non deve punto occuparsi de'negozi del governo, quelli solo che ricercano segretezza, fuorchè ire que'pochi casi, ne'quali, previe le deliberazioni, il Segreto sia conveniente all'interesse pubblico. La formola, con cui debbonsi pubblicare le leggi a nome del Re è concepita ne'termini più chiari e precisi; per essi si dimostra, che la potestà di far leggi competa essenzialmente alle Corti, e che l'atto della Sanzione considerarsi deve solamente come un correttivo, che la particolare utilità delle circostanze accidentati ricerca.

Affinchè l'esecuzione delle leggi sia rapida e sollecita, e perchè non incontri ostacolo alcuno nella sua communicazione, si faranno girare direttamente dai Segretari rispettivi del Dispaccio, di ordine del Re per tutte le autorità alle quali ne appartiene la conoscenza. Nell'intervallo, che si frappone tra le Sessioni delle Corti sussisterà in esercizio una Deputazione delle medesime con delle facoltà accordate per alcuni casi, la di cui importanza da se stessa si commenda senza aver bisogno di ulteriore rischiarimento.

Comecchè nel corso ordinario del Governo del Regno possono sovragiungere degli accidenti inprovisti, i quali prontamente esiggono provvidenza, mentre le Corti ordinarie han cessato di funzionare, è sembrato necessario provvedere a questi casi per via della riunioue delle Corti estraordinarie, le quali non prenderanno altra cognizione, ma solamente quella, per la quale sono state convocate; nemmeno faranno ostacolo alla elezione de'nuovi Deputati, od alla istallazione delle Corti ordinarie, in quelle epoche nelle quali l'una e l'altra corrispondano.

Indicate le principali ragioni, su delle quali la Commissione ha appoggiato il metodo con cui ha disposta la prima parte della legge fondamentale della Monarchia, scende ora ad esporre quelle, le quali l'hanno determinato a regolare la seconda, che abbraccia l'autorità del Re. Il Re come capo del governo, e primo Magistrato della Nazione, conviene che sia investito di una autorità veramente possente, affinchè domentre sarà voluto, e venerato nel proprio Regno, sarà rispettato e temuto fuori di quello dalle Nazioni amiche e nemiche. La Nazione per mezzo della Costituzione depone nelle sue mani tutta la potestà esecutiva, affinchè l'ordine e la giustizia si facciano sentire da pertutto, e perchè la libertà, e sicurezza de'Cittadini possa esser protetta in ogni istante dalla violenza, e dai torti de'nemici del pubblico bene. Questo immenso potere, di cui il Monarca trovasi investito sarebbe inefficace, ed illusorio, se la persona non fosse al coperto di una responsabilità immediata. L'istoria della società umana, la prudenza, e la saggezza degli uomini, e degli scrittori più profondi, addimostrano fuori di ogni dubbio la necessità di rimettersi l'umano intendimento alla esperienza e di fare il grande sacrifizio di dichiarare sciolta di ogni peso la persona de Re, la quale deve essere sacra ed inviolabile in ossequio dell'ordine pubblico, della tranquillità dello stato, e di tutta la possibile durata della magnifica istituzione di una Monarchia moderata. Trovinsi in altra parte i mezzi di assicurare il fedele di simpegno dell'autorità pubblica senza disporre la Nazione ai rischi di una interna convulsione, o alle spaventevoli conseguenze della dissoluzione, e dell'Anarchia. Non meno che alle Corti è indispensabile assegnare al Re la sue facoltà, qual Depositario della potestà esecutiva; quali facoltà sono dichiarate con la distinzione, ed individualità correlative a quelle che si sono fissate per le Corti. I fondamenti, sù de'quali si appoggiano, sono egualmente chiari, e scevri da qualunque oscurità, si capiscono meglio che si esprimono; per lo che la Commissione su di questo particolare si sarebbe astenuta d'infastidire il congresso, se non fosse a fine d'indicare alcune di quelle ragioni, che ha trovate per concedere al Re la facoltà di dichiarare la guerra, e di fare, e di ratificare la pace. Se la Spagna, o Signore, fosse ridotta a non aver oggidi altre relazioni colle potenze straniere, che le sole, che aveva in Europa in tempo degli Arabi, non avrebbe avuta difficoltà di riservare alle Corti quel terribile dritto; ma oggi giorno la Politica de'Gabinetti è interamente cangiata, ed ogni Nazione, ne'punti, che riguardano la conservazione della sua esteriore sicurezza, fa di mestieri, che si regoli nel modo istesso, che fanno quelle, delle quali si può sospettare o temere qualche danno. Se per dichiarare opportunamente una guerra, fosse necessario aspettare la lenta, ed incerta risoluzione di un Congresso liberatorio, la potenza assalitrice, o ingiusta, avrebbe la più decisa superiorità sopra della nostra, se col favore di una Segreta negoziazione condotta con ingegno al suo fine, potesse il suo governo da per se praticare i mezzi convenienti di dichiararsi con vantaggio. L'immensa distanza, che divide le nostre Provincie da quelle di oltremare, ed i diversi punti di contatto che oggi giorno tengono con potenze ragguardevoli rende indispensabile questo sagrifizio in favore della sicurezza dello Stato, il quale non è tanto interessante, se si riflette, che ne'trattati di lega offensiva, e di commercio ne'quali restar potrebbe pregiudicata la Nazione, il Re non può realizarli senza il consenso delle Corti.

In seguito colla medesima puntualità si determinano le restrizioni, che senza meno aver deve l'autorità del Re, se la libertà della Nazione non si vuoi ridurre ad un nome vano, e chimerico. La Commissione, o Signori, nè anche in questo intende essere originale. I fori di Aragona felicemente offrono la forma delle restrizioni, giacchè parlando di quelle frequentemente dicono: Dominus Rex non potest &c. &c.

Quanto dovrà essere in avvenire profittevole questa chiarezza e precisione nel testo della legge fondamentale, non vi è ragione di anticiparlo. Senza abbandonarsi la Commissione a congetture lusinghiere, e senza lasciarsi sedurre dai vestigi filosofici, non teme di avventurare il suo giudizio, quando assicura con assoluta confidenza, che già è sparita per sempre quella prodigiosa moltitudine d'interpetri, e di espositori, i quali imbarazzando lo nostre leggi, e colmando di oscurità i nostri Codici produssero il deplorabile contrasto, e la orribile confusione, nella quale in un tempo medesimo s'immersero la nostra antica costituzione, e la nostra libertà. La formola del giuramento, che deve prestare il Re in presenza delle Corti al suo avvenimento al Trono è concepita nello stile più grave, e dignitoso, quale domentre lo costituisce Re, deve nel suo animo lasciare una profonda impressione del carattere, e della natura de'suoi sacri doveri.

La successione alla Corona sarà uno degli oggetti, che regolerà la prudenza del Congresso, secondo elle meglio converrà al vero interesse della Nazione, facendo a tale oggetto le chiamate opportune dopo del Signor D. Ferdinando VII, e della sua legitima discendenza, la di cui Augusta Real persona ritrovasi attualmente nel possesso de'dritti, care la Nazione ha riconosciuti, proclamati, giurati nel modo più autentico e sollenne.

La maggiorità del Re si è fissata alli diciotto anni compiti, sì perchè una lunga minorità non affligga la popolazione con un governo interino, sì perchè un Regnante prematuro non la esponga ai funesti effetti della inesperta adolescenza, e della volubilità di un Re troppo giovine. Il Regno nella minorità del Re sarà governato da una Regenza, li di cui Individui saranno eletti dalle Corti, e per evitare che se non si trovano riuniti nel tempo della morte del Re, resti la Nazione senza governo, vi sarà una Regenza provisoria preseduta, qualora vi fosse, dalla Regina Madre. L'autorità, elle eserciterà la Regenza nominata dalle Corti, conoscendo l'interesse, elle ha la Nazione, che il Re sia il padre de'suoi popoli, non può tralasciar di provvedere alla sua educazione, e però dev'essere di sua commissione nominare un tutore, quando non vi sia tutela testamentaria, o legittima, come egualmente deve vegliare per la educazione del Re minore.

La Commissione ha creduto di dover conservare il titolo di Principe di Asturias all'Erede della Corona, come pure quello d'Infanti di Spagna ai soli figli, e figlie del Re, e del Principe Ereditario, il quale dovrà essere riconosciuto dalle Corti, subitochè sarà nato. A giudizio della Commissione deve osservarsi questa sollenmtà più tosto per conservare un costume introdotto nella sua origine dalle necessità, che per alcuna utilità, o precisione che n'abbia al giorno d'oggi. Ugualmente ha sembrato opportuno, che il Principe di Asturias, subitocchè avrà compiti gli anni quattordici, giuri in presenza delle Corti, di difendere la Religione Cattolica Apostolica Romana, di osservare la Costituzione, e di ubbidire al Re, si perchè in questa età può contrarre matrimonio, ed essere considerato come in stato libero, sì perchè il rispetto, l'ubbidienza e la fedeltà alla Religione, alla legge, ed al Re, principiano, ad essere in questo tempo i vincoli, che più strettamente lo uniscuno alla Nazione, che uri giorno dovrà governare.

Il mancamento della conveniente divisione tra i fondi che la Nazione destinava per l'onorevole mantenimento dei Re, della sua Famiglia e casa, e di quello che destinava per il pubblico servizio di ogni anno, e per le spese straordinarie, le quali inprevistamente occorrevano è stata una delle principali cagioni della orribile confusione, che v'è stata sempre nell'inversione de'Capitali pubblici. Da duello ancora ha avuto origine la funesta opinione di essersi creduto da non pochi, ed anche tentato di sostenere, come un assioma, che le rendite dello Stato erano una proprietà del Monarca, e della sua Famiglia. Per riparare in avvenire tali danni, la Nazione sul principio di ciaschedun governo fisserà la dotazione annuale, che stimerà conveniente assegnare al Re per conservare la grandezza, e lo splendore del Trono, e stabilirà ugualmente ciò che crederà corrispondente ali'onorevole sostentamento della sua Famiglia, scanzando in tal guisa non solo la poco indecente, e indecorosa sollecitudine a chiedere periodicamente alla Nazione prestante, e donativi, a motivo di educare, e situare i suo figli, ma pure acciocchè in avvertire non s'impieghi sotto pretesti di necessità fittizie la sostanza de'Popoli in fabbricargli nuove catene, come per ordinario è accaduto, semprecchcè la Nazione ha trascurato di prender rigoroso conto della buona amministrazione, ed inversione delle sue contribuzioni.

Siccome l'organo immediato del Re, lo formano i Segretari del Dispaccio, perciò è necessario rendere effettiva la responsabilità del Governo per assicurare il buon mo della immensa autorità affidata alla Sagra Persona del Re, poicchè nel fatto esiste interamente nelle mani de'Ministri. Il mezzo più sincero e sicuro, il quale rende facile alla Nazione il potersi informare in ogni momento dell'origine de'mali, che possono scovrirsi in qualunque tanto dell'amministrazione, è quello di obbligare i Segretai del Dispaccio ad autorizzare colla loro firma qualunque ordine del Re. La benefica intenzione, che non può fare a meno di animare semprepiù le sue provvidenze, rende inverisimile che il Monarca si allontani giammai dal retto cammino della giustizia, e della ragione, e se talvolta sembra ne'suoi ordini, che declina da quella via, ciò sarà solamente per esservi stato indotto a dispetto de'suoi paterni disegni, dalla influenza, o da'cattivi consigli di coloro, i quali dimentichi di ciò, che devono a Dio, alla Patria, ed a loro medesimi hanno osato abusare del sagro luogo, nel quale non si deve sentire, che il solo rispettoso linguaggio della verità, della prudenza, del patriottismo. In questo modo le Certi avran sempre un testimonio autentico per chieder conto ai Ministri della rispettiva amministrazione de'loro nomi. E per assicurare da una parte il fedele disimpegno delle sue Commissioni, e per proteggerle dal risentimento, e dalla rivalità de'più gran nemici della rettitudine, della integrità, e giustizia, che devono costituire il carattere pubblico degli uomini di Stato, i Ministri non potranno essere giudicati, senzacchè prima le Corti risolvano se deve aver luogo l'accusa.

Per dare al Governo un carattere stabile, e prudente, e quel sistema che si ricerca, per far che i negozi si diriggano con principi fissi e conosciuti, e per render facile, che lo stato possa in avvenire essere regolato da massime sane, e non già da idee isolate di ciascheduno de'Segretari dei Dispaccio, le quali, oltre di poter esser, equivoche, sono necessariamente variabili, a motivo della remozione, alla quale stanno soggetti i Ministri, si è costituito un Consiglio di Stato composto da un numero proporzionato d'Individui. In esso si dovrà rifondere la conoscenza de'negozi di governo, che erano prima ripartiti fra i Supremi Tribunali della Corte con grave discapito dell'augusto impegno di amministrare la giustizia dal di cui sagro Ministero non debbono essere in alcun molto distratti i Magistrati; e perchè anche conviene destinare con sommo zelo, e conservare costantemente separate le facoltà proprie, e caratteristiche dell'autorità giudiziaria. Per rendere più riguardevole, e dignitosa così distinta riunione, vi saranno in essa alquanti individui del Clero, e della Nobiltà; il di cui numero fisso farà sì, che con l'andar del tempo non s'introdurranno abusi pregiudizievoli al grande oggetto della sua istituzione; ed ugualmente vi sarà altro numero sufficiente de'naturali di oltramare; affinchè in tal guisa si stringa vieppiù la nostra fraterna Unione, possa il Governo tener pronti per qualsisia risoluzione tutti i lumi, e tutte le cognizioni delle quali abbisogna, e que'felici paesi il consuolo di avvicinarsi con questo nuovo mezzo al centro dell'autorità, e della Madre Patria. Acciocchè la moderazione, la purità, e disinteresse, che debbono costituire il carattere pubblico di un rappresentante la Nazione non pericolino, nel tempo di formar le note degl'individui, che si devono proporre al Re per Consiglieri di Stato, non potrà eligersi veruno de'Deputati delle Corti, che fanno la nomina. La proposta dell'Individui del Consiglio fatta al Re dalle Corti, ha per oggetto d'imprimere un carattere Nazionale a questa istituzione; così la Nazione non vedrà nel Consiglio un Senato da temersi per la sua origine, e per la sua indipendenza: sarà sicura di non esservi tra i suoi Individui persone, che si oppongano agl'interessi della Patria, ed il Re restando in libertà di scegliere uno delli tre, non si vedrà costretto a consigliarsi con sudditi; che non gli siano cari. Finalmente la sicurezza di non poter essere rimossi gl'Individui del Consiglio di Stato dal loro impiego senza una causa giustificante assicura la indipendenza delle sue deliberazioni, nelle quali può aver tanta influenza il timore di una divisione violenta, e poco decorosa.

Sirio qui sono già rimaste stabilite le basi, sulle quali riposa l'augusto edifizio della libertà politica della Nazione. Resta ora ad assicusare la libertà Civile degl'Individui che la compongono. L'intimo vincolo, il reciproco appoggio, che deve avere la Costituzione nella intera sua connessione esige, che la libertà Civile degli Spagnuoli resti non meno sicura nella legge fondamentale dello Stato, di quanto è stata già assicurata la libertà politica de'Cittadini.

La convenienza pubblica, la stabilità delle istituzioni Sociali, non solamente, possono permettere, ma anche esiggono molte delle volte, che si sospenda, o si scemi le esercizio della libertà politica degl'individui, Che formano una Nazione.

La libertà Civile però è incompatibile con alcuna restrizione, che non sia diretta a qualche decisa persona in virtù di un giudizio incominciato, e finito secondo la legge promulgata con autorità. Perciò è, che uno stato libero può avere delle persone, le quali per circostanze particolari non concorrino, mediatamente, o immediatamente alla formazione delle leggi positive; ma quest e non possono riconoscere alcuna differenza di condizioni nè di classe, fra gl'indivui di questo medesimo stato. La legge deve essere unica per tutti, e nella sua applicazione non deve ammettere eccezione di persone.

Di tutte le umane istituzioni ultra non ve nè più sublime, nè più degna di ammirazione di quella, la quale limita fra gli uomini la naturale libertà, sottoponendosi al giogo soave della legge. In faccia a lei tutti sono uguali, e la imparzialità, con cui si osservano le regole, che essa prescrive, presterà sempre il più robusto argomento, per conoscere se avvi, o no, libertà Civile in uno Stato. Per questa istessa ragione, uno de'principali oggetti della Costituzione è di fissare le basi delle potestà giudiziarie, affinchè l'amministrazione della giustizia sia in tutt'i casi effettiva, sollecita, ed imparziale. Da ció proviene, che ne'giudizi Civili, colui che litiga con ragione, e con buona fede potrà riposar sicuro, che sarà per ottenere ciò, per cui briga, o che non sarà spogliato della sua proprietà, o pregiudicato ne'suoi interessi; e nelle cause Criminali convinto il delinquente, che nulla potrà esimerlo dal subire una pena proporzionita al suo delitto, e l'innocente sicuro di trovar nel seno delle leggi tutti i mezzi per trionfare delle male arti, della malizia, e del potere de'suoi nemici.

La Commissione, o Signore, se troppo lungo non divenisse questo ragionamento, presenterebbe alla M. V., nuove testimonianze, della prudenza, della saggezza, e della profondità dell'antica Costituzione di Spagna, in riguardo all'essenzialissimo Articolo della libertà Civile. Nessuna Nazione di Europa può opportunamente produrre leggi più filosofiche, e più liberali, leggi, che meglio proteggano la sicurezza personale delli Cittadini, il loro onore, e le loro proprietà, se attendere si vorrà all'antichità del suo stabilimento, che l'ammirabile costituzione di Aragona, la più sublime istituzione della giustizia superiore, ed il modo di formare il processo Criminale, saran sempre l'oggetto dell'ammirazione de'saggi, delle brame degli uomini da bene, e dell'ardente desiderio di coloro, che amano di cuore la libertà Nazionale. Differenti leggi Criminali della Catalogna, della, Navarra, e della Castiglia sono del pari ammirevoli per lo spirito di umanità, di cui sono piene, per la esatta attenzione, colla quale fanno vedere quanto da'nostri antichi legislatori si attendeva al modo di assicurare la retta amministrazione della giustizia, e nelle leggi Civili brilla a dismisura l'impegno, la sagacità non meno, che lo spirito di sottigliezza, tanto de'legislatori, quanto de'Commentatori, e degl'intendenti, che le spiegavano, introducendo questi nel foro la loro dottrina, come se fosse la legge medesima, quale ottenne in non pochi casi uguale, e forse anche maggiore autorità con grave pregiudizio della chiarezza, e della uniformità, che deve essere la principale caratteristica di una saggia legislazione.

Non si estenderà la Commissione in rapportare le cause, che si sono opposti ai salutari effetti di queste leggi in tutti i Regni di Spagna, perchè sono le medesime, che distrassero la libertà politica, e perchè di esse si è fatta bastante menzione nella prima parte di questo ragionamento. Intanto non può far di meno di esporre, che il difetto dell'unione, e della uniformità de'differenti Codici della nostra legislazione, che oggidì sono in osservanza dimostrano evidentemente la necessità di stabilire un sistema di legislazione senza del quale sono del tutto inutili, ed inefficaci le migliori leggi Civili, e Criminali. Siccome appartiene alla Costituzione determinare il carattere, che deve in una Nazione avere il Codice generale delle sue leggi positive, devonsi perciò stabilire da questa i principi, da'quali devono derivare quelle, e tutt'altre disposizioni, che sotto il nome di ordini, o regolamenti devono dirigere le transazioni pubbliche, e private degl'Individui di una Nazione fra di loro, e quelle, che si trattano colli sudditi di Stati stranieri co'quali possono avere communicazione. Queste regole non solamente servir devono alla formazione di nuove leggi, ma altresì per regolare le Corti nel caso di derogazione o di riforma di quelle, che siano incompatibili con il nuovo sistema stabilito dalla Costituzione.

E'sopratutto importante ed urgente la riforma delle leggi Criminali, poichè avendo queste per oggetto le azioni tutte, le quali possono immediatamente interessare la vita, la libertà, e l'onore dette persone, qualunque dilazione nel suo miglioramento cagiona il più grave sbilancio, ed ogni errore può portar seco de'danni irreparabili. Da ciò si deduce, che il regolamento della potestà giudiziaria nel Civile, e nel Criminale richiede molto zelo, e molta circospezione. Non bastano leggi, che dirigano i dritti fra i particolari, che puniscano i delitti, e proteggano l'innocenza, ma è necessario, che tutto ciò che esse dispongano, sia, secondo che si è detto, eseguito irremissibilmente con sollecitudine, ed imparzialità.

Due grandi scogli sudo quelli, che fanno pericolare l'amministrazione della giustizia, secondo l'ordine stabilito nella, nostra giurisprudenza. Scogli, che evitar non si possono del tutto, se non, sì diffondono i lumi, e finocchè la libera discussione delle materie politiche, non mette la Nazione nello Stato di comparare il sistema giudiziario delle altre Nazioni con quello, che si osserva in Spagna. I Tribunali Collegiali, la perpetuità de'Giudici, e la facoltà, che essi hanno di appurare da per loro medesimi il fatto, su del quale devono dar giudizio, mettono freno senza verun dubbio a coloro, che riducono le leggi al duro passo di dipendere molta volte dal capriccio dei Giudice e del Tribunale.

La Commissione non entrerà ad esaminar le ragioni, sulle quali si fondano coloro i quali appoggiano, o impugnano uno, o altro sistema. Incaricata dalla M. V. di stendere un progetto di costituzione a fine di stabilire, e di migliorare l'antica legge fondamentale della Monarchia si è astenuta d'introdurre un'alterazione sostanziale nel metodo di amministrare la giustizia, convinta, che le riforme di tale importanza devono essere il frutto della meditazione, e dell'esame più lungo, e più profondo, unico mezzo per disporre la pubblica opinione, perchè accetti senza violenza, le grandi innovazioni. Nel tempo istesso però ha creduto la Comissione, che la costituzione doveva lasciare aperta la porta, acciocchè le Corti successive protittando dell'esperienza dell'avanzamento, che è una consequenza del progresso de'lumi possa fare i miglioramenti che giudicherà più opportuni, nel rilevantissimo articolo dell'amministrazione della giustizia.

La saggia distribuzione che la M. V. ha fatta dell'esercizio della Sovrana potestà nel suo memorabile decreto de'24 Settembre ha reso facile alla Commissione lo stabilire i Canoni, che devono in avvenire regolare l'importante articolo della potestà giudiziaria. La Commissione a misura del piano, che si è proposto, delega questa autorità ai Tribunali, comprendendo sotto questo nome non solo i Corpi Collegiali, ma anche li Giudici ordinari, i quali in vigore formano un Tribunale, quando uniti ai Magistrati, che destinano le leggi, esercitano il ministero della giustizia.

E perchè il potere di applicare le leggi ai casi particolari non possa convertirsi in uno strumento di tirannia, si dividono di tal maniera le funzioni de'giudici da qualunque altro atto dell'autorità Sovrana, elle mai nè le Corti, nè il Re potranno esercitarla senza verun pretesto. Potrà talvolta esser conveniente in circostanze molto appurate riunire per un tempo limitato la potestà legislativa, e la esecutiva, a nel momento, che ambe le auttorità, o alcuna di esse ripigliasse l'autorità giudiziaria, sparirebbe per sempre noni solamente la libertà Politica e Civile, ma anche quell'ombra di sicurezza personale, che non possono far di meno di stabilire gli stessi tiranni, se vogliono conservarsi ne'loro stati.

A quest'ogetto si proibisce espressamente, che possa separarsi da Tribunali la cognizione delle cause, se non le Corti, non il Re potranno avocarle, nè comandare di riesaminare i giudizi già esecutoriati. La legge soltanto deve ad ditare il rimedio per ristorare i danni, che provenir possono dagli errori de'Giudici. E se il Cittadino si vedesse esposto, come finora è accaduto, ad esser separato dal Tribunale che gli compete, o a soffrire tutti gli stenti di un giudizio indefinito perderebbe tutta la fiducia, o solamente scovrirebbe nelle leggi un laccio teso a danno della sua docilezza, del suo candore, e della sua buona fede. L'osservanza delle formolità, che regolano il processo è cotanto essenziale, che in esse devono fondars il criterio della verità, ed in quel momento in cui l'autorità Sovrana potesse nella più minima parte dispensarla, non solo si comprometterebbe l'accerto delle sentenze, ma altresì la diffidenza occuperebbe gli anni di tutti coloro, che dovranno depositare la loro vita, ed i loro interessi nelle mani de'Giudici, e de'Magistrati.

La più profonda meditazione è appena bastante a spiegare l'origine della sublime istituzione de'Giudici, e forse il maggior sacrificio, che far possono gli uomini consiste in sottomettersi alle decisioni de'suoi uguali, in cose, che esser possono le più care ed essenziali alla loro esistenza, e conservazione. Questa riflessione fa chiaramente vedere quanto importa, che i Giudici non possono essere distratti in verun caso dalle auguste funzioni del loro Ministero. E soltanto la deplorabile confusione de'principi, alla quale tendeva il vero studio della giurisprudenza, o le false idee di ambizione, poterono sostenere come proprie della Magistratura le altre occupazioni, che non fossero schiettamente quelle di giudicare. I nostri legislatori non ignorarono una dottrina tanto salutare, e perciò cra ugualmente stabilita dalle antiche leggi di Aragona, e di Castiglia la Reale autorità de'Giudici, e de'Tribunali. E'necessario, che questa si estenda per fino a fare, elle si riducano ad effetto le sue decisioni, perchè non siano illusorie, senza che perciò possa in modo alcuno influire alla sospensione, o ritardo della sua esecuzione. Qualunque facoltà in questa parte introdurrebbe ne'Tribunali il più funesto arbitrio. Siccome svanisce la libertà Civile nel momento medesìmo, che nasce la diffidenza, è necessaria cancellare dall'animo de'sudditi di uno Stato l'idea, che il'Governo possa convertire la giustizia in uno stromento di vendetta, o di persecuzione; così si proibisce, che veruna cosa possa essere giudicata da commissioni particolari, ma bensì dal Tribunale destinato con autorità della legge.

La Commissione non ha di bisogno di trattenersi a dimostrare, che una delle cause principali della cattiva Amministrazione della giustizia tra i nostri è il fatale abuso de'fori privilegiati introdotto a danno della libertà Civile, e ad obbrobbrio della nostra antica, e saggia costituzione.

Il contrasto delle autorità, che era giunto a dominare in Spagna nell'ultimo governo, aveva in tal guisa paralizzata l'autorità delle leggi, che quasi sembrava un sistema formato a bella posta per assicurare l'impunità dei delitti. Talvolta tutto lo studio della giurisprudenza, e l'artifizioso metodo del foro non offrivano a'Giudici, ed agli Officiali di Giustizia tanta difficoltà, quanto il solo punto delle competenze. Quali sutterfugi, e quante lungherie, ed ingegnosi arbitri non presentano i fori particolari ai litiganti temerari, ai Giudici lenti, o poco coscienziati, ai Ministri di giustizia, che procurano di mettere a profitto l'immenso capitale della loro cavillosa sagacità; La sola nominazione, e classificazione de'fori privilegiati esige uno studio particolare, e riflessivo. La giustizia, Signore, deve essere effettiva, e sollecita, e per ottener ciò il suo corso deve esser spedito. Per questo medesimo fine la commissione riduce ad un solo il foro, o giurisdizione ordinaria ne'negozi Comuni, Civili, e Criminali. Cotesta gran riforma da se sola basterà a restituire il rispette dovuto alle leggi, ed ai Tribunali, assicurando di una maniera più che certa la retta Amministrazione della giustizia, e passerà tutta in un colpo quella mostruosa istituzione di diversi stati, dentro di un medesimo stato, che tanto si oppone all'unità del sistema nell'Amministrazione, all'energia del governo, al buon ordine, e tranquillità della Monarchia.

La Commissione ha creduto nel tempo istesso, che non si doveva fare alterazione veruna nel foro de'Chierici, finocche le duc autorità Civile, ed Ecclesiastica avessero regolato questo Articolo conforme alla vera disciplina della Chiesa Spagnuola, ed a tutto quello che esige il bene generale del Regno; non ostante; che nel foro Jusgo era sconosciuta la esenzione de'litigi, delle riconvenzioni delle accuse degli Ecclesiastici negli affari Comuni, Civili, o Criminali innanzi a Giudici, o Tribunali ordinari.

Similmente ha giudicato indispensabile lasciare ai Militari quella parte di fare particolare, chè è necessaria, a conservare la disciplina, e la subordinazione nell'esercito, e nelle armate. Però riconosce anche bene, che la sola ordinanza è capace di regolare questo punto tanto interessante, di maniera che fra di loro si conciliino l'oggetto della Militare istituzione, ed il rispetto dovuto alle leggi, ed alle autorità. Il Soldato è Cittadino armato solamente alla difesa della propria Patria, un Cittadino il quale sospendendo la tranquilla ed innocente occupazione della vita Civile si presta a proteggere, e conservare colle armi, laddove è chiamato dalla legge, l'ordine pubblico, e interno, e a fare rispettare la Nazione, semprecchè i nemici stranieri vorranno invaderla, ed offenderla. Comecchè la integrità de'Giudici é il requisito più essenziale per il disimpegno della loro carica è necessario stabilire in essi cotesta virtú con tutti i mezzi imaginabili. Il loro animo dev'essere al coverto di tutti quei disturbi, che possa produrre un remoto dubbio di una violenta divisione, e nè il dispiacere del Monarca, né il risentimento di un Ministro debbono alterare in menoma parte la inesorabile rettitudine del Giudice, o del Magistrato; Ad evitar ciò, non vi è mezzo più opportuno, di che la durata della sua carica dipende assolutamente dalla sua condotta esaminata in occorrenza in un pubblico giudizio.

Ma la medesima sicurezza che acquistano i Giudici nella nuova Costituzione, vuole, che la loro responsabilità sia effettiva in tutti i casi, ne'quali essi abuseranno della tremenda autorità, che la legge ha loro affidato, e la Commissione non può dispensarsi di evitare con questa occasione, «l'attenzione del governo verso l'urgente necessità, di stabilire con chiarezza, e discernimento per via di leggi particolari la responsabilità de'Giudici, determinando espressamente le pene proporzionate ai delitti, che possono commettere nell'esercizio del loro Ministero». Ancorchè la potestà giudiziaria sia una parte dell'esercizio del loro Ministeio, anorchè la potestà giudiziaria sia una parte, e dell'esercizio dellà Sovranità immediatamente delegata dalla Costituzione ai Tribunali, è necessario, che il Re, come incaricato alla esecuzione delle leggi in tutte le sue parti debba vegliare sulla di lei osservanza, ed applicazione. Il potere di cui è investito, e l'assoluta separarzione, e indipendenza de'Giudici, mentrecchè formano, la sublime teoria della istituzione giudiziaria, producono il meraviglioso effetto, per il quale siano obbedite e rispettate le decisioni de'Tribunali, e perciò le loro esecutorie, e provviste debbonsi pubblicare a nome del Re considerandolo in questo caso, come il primo Magistrato della Nazione.

L'egualtà de'dritti proclamata nella prima parte della Costituzione a pro di tutti i naturali originari della Monarchia, la uniformitá de'principi adottata da V. M. in tutta la estensione del vostra sistema, che si ha proposto, esiggono, che il Codice universale delle leggi positive sia lo stesso per tutta la Nazione, dovendosi intendere, che i principi generali su de'quali debbono posare le leggi Civili, e quelle del Commercio, non possono impedire alcune modificazioni, che dovranno esigere necessariamente la differenza di tanti climi, che comprende la immensa estenzione dell'Impero Spagnuolo, e la prodigiosa varietà de'suoi territori, e produzioni. Lo spirito di libertà, di beneficenza, e di giustizia deve essere il principio costitutivo delle leggi Spagnuole; La differenza dunque non potrà in caso veruno mai piombare nella porte essenziale della legislazione, e questa massima tanto certa, e tanto riconosciuta assicurerà per lo meno in avvenire la uniformità del codice universale delle Spagne.

Delegata dalla Costituzione la facoltà di applicar le leggi ai Tribunali, è indispensabile stabilire, perchè siavi un costante sistema, un centro di autorità, nel quale vengano a riunirsi tutti i rami della potestà giudiziaria. A questo fine si stabilisce nella Corte un Supremo Tribunale di giustizia, che formerà questo centro comune. Il suo principale attributo deve esser quello di una Suprema ispezione sopra tutti i Giudici, e Tribunati incaricati dall'Amministrazione della Giustizia.

Mentrecchè le sue facoltà non debbono opporsi al libero disimpegno delle funzioni di quelli, deve avere l'autorità di vegliare per la rigorosa osservanza delle leggi, come pure deve gindicar da se medesimo le cause, che si aggirano sopra l'effettiva responsabilità de'Giudici, e de'Magistrati Superiori ne'casi fissati dalla legge. Il principio, che ha spinta la Commissione a stabilire cotesto sistema, esigge, che il Tribunale Supremo di giustizia prenda cognizione de'giudizi, e delle cause introdotte nelle provincie, e nel solo caso di nullità concessa nella terza istanza. La sua cognizione deve aggirarsi ad esaminare, se hanno, o no, osservate le leggi, che regolano il processo, e debbonsi astenere di prender parte nel merito della causa, che dovrà rimettersi al Tribunale competente, affinchè esamini, se ha luogo il ricorso di nullità, ed il giudizio di responsabilità.

Assicurerà il zelo, e la giustizia de'Tribunali Superiori, i quali non potranno fare a meno di venerare un autorità Suprema, alla quale dovranno dar conto dei mancamenti, e de'delitti, che sarebbero per commettere.

La immediazione al Governo del Supremo Tribunale di giustizia, la dingnità, e circostanze tutte de'priacipali impiegati fanno conoscere la necessità, che vi è, d'intervenire nelle cause Criminali, che si promuoveranno contro di essi, come pure la residenza degli altri pubblici impiegati, che fossero soggetti ad essa in vigor delle leggi, de'ricorsi di forza, de'Tribunali Ecclesiastici Superiori della Corte, ed ugualmente di tutto ciò, che ha rapporto al Real Padronato, semprecchè sia di natura contenziosa. Le altre facoltà, che se le accordano, debbonsi considerare, come un attributo proprio di un Tribunale Supremo, e contro dell'autorità giudiziaria.

La Commissione stabilisce, che tutte le cause così Civili, che Criminali debbano definirsi nel territorio di ciascheduna Udienza. Per questa ragione, crede necessario far presenti le ragioni su delle quali ha fondato il suo sistema; perchè in tal guisa si giustifichino le alterazioni, che risultano da questa innovazione. La Commissione ha guardato, come uno de'maggiori pregiudizi, che sperimentar possano gl'Individui di una Nazione, quello di obbligarlo a venire da immense distanze, por ottenere giustizia negli affari che loro occorrono sì Civili, che Criminali. E'incalcolabile la differenza che passa fra le persone potesti, e per ricchezza, e per vaglia, e tra quelle che sono prive di questi vantaggi, (le quali sono sempre per disgrazia in maggior numero) quando è necessario fare de'ricorsi straordinari ai Tribunali stabiliti fuori delle Provincie. Altre circostanze, le duali, tuttocchè di egual peso, non si rilevano, che nel momento di dar conto ai ricorsi estraordinari, nè possono essere conosciute, se non dalle persone, le quali a loro dispetto, e con grave pregiudizio de'propri interessi sono costrette a rinunziare a quel real rimedio, accrescono in dismisura quello svantaggio.

La celerità nella formazione, e termine de'processi in tutte le sue istanze, la facilità di assicurare le prove, di rischiarare i dubbi, di correggere i vizi, di rimovere gli equivoci, che si avranno potuto introdurre net principio, e nel progresso delle cause, sono state troppo gravi ragioni per la commissione, di non lasciar di adottare quell'unico rimedio, che può svellere dalla radice così importanti disordini. La prima alterazione, che nasce da questo sistema è la soppressione di tutti casi di Corte2.

Se con esattezza si esamina l'origine di questo privilegio, non potrà negarsi, che il principale mottivo del suo stabilimento fo molto lodevole. La potente influenza de'Padroni di Territorio, di giurisdizioni privilegiate, e il pericolo di essere soverchiate le persone inutili per la loro età, e per altre circostanze, semprecchè dovessero litigare con avversari da temersi alla presenza de'Giudici, e Governadori Civili Ordinari ha resa indispensabile la protezione del Governo, accordandole il dritto di non poter essere riconvenute, se non se ne'Tribunali Superiori. La generosità de'Re, l'ambizione, e la vanità de'corpi, e de'particolari ha estesa questo privilegio sino a quelli, che non avevano bisogno di quella protezione.

La nuova legge fondamentale, che si stabilisce piantando per principio la legale ugualtà degli Spagnuoli, la imparziale protezione, che la costituzione dispensa a tutti, ed i mezzi, che ha stabiliti, per rendere sicura e certa l'osservanza delle leggi, fa che divenga inutile, ed inopportuno il privilegio del caso di Corte.

Gli ulteriori informi, che si faranno nel Codice Civile e Criminale porteranno al suo fine l'importante Opera, di perfezionare la legislazione, dalla quale si ricaveranno tutti i vantaggi, che presenta questa parte del progetto.

Avanzandosi dunque la prima istanza di tutte le cause Civili e Criminali senza distinzione veruna innanzi i Magistrati ordinari è necessario che tutte vadano a finire, nell'Udienza dalla Provincia adottando il principio tanto commendato dalle nostre leggi, che tutti i giudizi si reputano ultimati con tre sentenze. Questa disposizione altera l'ordine stabilito dalla celebre legge di Segovia, nel ricorso, che si conosce sotto il nome di seconda supplica. E'ben noto, che il motivo principale per il quale s'introdusse fu il non essersi praticato prima del governo di D. Giovanni il Primo di ammettere la terza istanza delle cause, che s'incominciavano innanzi gli Uditori, o innanzi il Consiglio. Sembrò allora conveniente stabilire questo ricorso, che è proprio di Spagna, il quale si avanza alla persona medesima del Re, limitandolo però a quelle cause il di cui interesse arriva a tremila doppie in generi, ed a seimila in possessioni. Il sistema della Commissione altera soltanto l'ordine, poichè, aboliti i casi di Corte, può aver luogo nel caso opportuno questo ricorso nelle Udienze rispettive, nelle quali si osserverà quello che si prescrive dalla legge di Segovia, o da tutte le altre che in appresso si sono promulgate in questa materia, o fare in questo punto quelle alterazioni, che sembreranno convenienti.

Havvi altro ricorso straordinario, il quale deve restare abolito, sì per l'abuso, che di esso si è fatto in molte occasioni, si perchè trovasi realmente incluso nel ricorso di nullità, che dovrà avanzrsi innanzi il Supremo Tribunale di giustizia.

La Commissione, o Signore, intende parlare del ricorso d'ingiustizia notoria di origine incerta, e veramente sempre pregiudizievole per essersi ammesso in moltissime occasioni, in tutti i casi, ne'quali si è posto in pratica; come si rilieva dal parere del Consiglio Reale de'8 Febbraro 1700. L'atto accordato sotto li 17 dello stesso mese, e del medesimo anno diede una nuova forma a questo ricorso, ammettendolo ne'soli casi, ne'quali avesse luogo la seconda supplica.

Il Principato di Catalogna non ne fece uso, che nel 1740. Il Regno di Navarra vi si oppose ostinatamente, e a dir vero la discrepanza delle opinioni intorno ai casi, ne'quali deve ammettersi; la inefficacia del deposito, che dai litiganti si esigge, per frenare la loro temerità in avanzarlo, dimostrano evidentemente, che è pregiudizievole, e che il ricorso straordinario di nullità, immaginato dalla Commissione abbraccia tutti i vantaggi, che possano desiderarsi, senza che resti esposto agl'inconvenienti del ricorso di notoria ingiustizia. Altre leggi particolari potranno regolare il ricorso di nullità, con tutta quella perfezione, di cui è suscettibile, appoggiandosi nelle sue disposizioni alle basi, ed a'principi, che pianta la Costituzione.

Stabilito già che tutte le cause Civili e Criminali debbano ultimarsi nel territorio dove risiedono le Udienze, è un dovere indispensabile quello di assicurare l'accerto, e la giustizia delle sue decisioni. E a tal fine si è disposta, che tutti i Giudici, i quali hanno profferita sentenza nella seconda istanza non possono intervenire alla medesima lite nella terza. Appartiene alla sula Costituzione di stabilir questa base; altre leggi, ed altri regolamenti particolari renderanno facile l'organizazione de'Tribunali a corrispondenza di questo principio.

La divisione del Territorio della Monarchia indicata nell'Articolo decimosecondo si rende sempre più necessaria affinchè ottenga il suo effetto, quanto dispone la Costituzione in differenti luoghi. Fra le molte ragioni, che la esiggono, nessuna con più urgenza la vuole, quanto l'amministrazione della giustizia. Come possono sperarla i Popoli i quali in mezzo all'immenso cumulo di difficoltà che presenta il dìfettoso nostro metodo di giudicare incontrano non poche volte l'invincibile ostacolo di dover accudire presso de'Tribunali, che sono talvolta distanti sessanta leghe? No, o Signore, non speri la M. V., che il primo, ed il più essenziale ramo dell'esercizio pubblico giunger possa a ben disimpegnarci, senza che la mano possente dell'autorità Sovrana imprenda la grande opera della ristorazione del Regno, adottando ad un tempo stesso l'eccellente sistema della Costituzione. Sono innumerabili le difficoltà e le circostanze sembrano, che raddoppino gli ostacoli. S'inviluppi pure il genio meschino e limitato di un Ministro, la timidezza e la poca autorità di un governo debole, o indolente, non però la grandezza, e ha vastità delle mire di un Congresso, che ha la gloria incomparabile di rappresentare tutta la Nazione Spagnuola. La Commissione omette le ragioni delle altre facoltà attribuite ai Tribunali Superiori, o Udienze territoriali per esser troppo conosciute, e scende ad indicare il metodo, che ha stabilito per quelle di oltremare.

Le scandalose dilazioni, che si osservano nella cause o introdotto, o trattate ne'differenti Magistrati o Tribunali di quelle Provincie, a motivo delle appellazioni, e de'ricorsi avanzati innanti i Supremi Consigli della Corte, le intollerabili vessazioni, le spese ingenti, ed altri innumerabili pregiudizi, che provano i Naturali, e gli abitanti di quelle interessantissime Provincie è tempo omai che finiscano. L'ugualtà de'dritti della protezione, e de'miglioramenti decretata dal Congresso devonsi finalmente realizzare, e l'Amministrazione della Giustizia fondata su i principi della filosofia, della liberalità confirmati dalla M. V. in tutti i decreti, che hanno di mira la felicità di quel le ricche contrade, comincerà da questo momento istesso a rimarginare le ferite, che l'urto della rivoluzione nella Madre Patria, unitamente ai disordine, ed al capriccio del passato Governo hanno disgraziatamente aperte in alcune provincie della Spagna di oltramare.

Per stringere vieppiù l'indissolubile vincolo, che deve unirle a quelle della penisola, si è fissato, che l'udienza di oltremare, subitocchè avranno spedite le cause con l'inclusione del ricorso di nullità debbano accudire al Supremo Tribunale di Giustizia ne'casi, che sia di mestiere rendere effettiva la responsabilità de'Giudici, che avessero mancato all'osservanza di quelle leggi, che regolano il processo di qualunque sorta di cause, della quale hanno presa cognizione. In simil guisa rimetteranno periodicamente al Supremo Tribunale di giustizia le note esatte di tutte le cause, che pendono innanzi di loro, o che siano da esse state decise, e con questo mezzo si rende facile la ispezione, e vigilanza sopra il fedele disimpegno delle sue funzioni, si assicura la responsabilità de'suoi Ministri, e si ottiene l'importantissimo effetto del rispetto e della subordinazione dovuti al centro della suprema autorità giudiziaria.

Siccome il carattere della nostra antica Costituzione si conserva quasi inalterabilmente nella saggia e popolare istituzione de'Giudici, o Governadori Civili eletti da'Popoli, e siccome nulla può meglio a questi fomentar la fide, che da loro medesimi nominino, fra i suo i eguali, le persone, che devono metter fine alle loro, differenze: La commissione ha creduto dover essere molto circospetta nel regolare la giurisdizione ordinaria depositata quasi generalmente dalle nostre leggi nelle mani de'Giudici, le di cui giurisdizioni si trovano già oggidì fortunatamente incorporate in una sola, non ostante la necessità di farsi amministrar la giustizia con sollecitudine, ed uniformità; e la difficoltà di conseguir ciò, sinocchè per carica di consiglio, e non già per proprio ministero del suo officio si vedono gli abitanti de'popoli obbligati ad intervenire in tutti i rami dell'amministrazione di giustizia, hanno determinata la commissione a generalizzare il sistema de'Giudici Laureati per la prima istanza, purchè rimanga unita alle medesime persone la facoltà di purificare il fatto, ed applicar la legge; la giurisdizione ordinaria affidata ai Giudici eletti ogni anno deve necessariamente produrre nel finalizzare le causa, ritardi, ingiustizie, e subornazioni dal canto de'giudici, ai quali ben facile sarà eludere in qualunque caso la responsabilità. Gli affari particolari, e te domestiche occupazioni degl'Individui, che resultano eletti Giudici, o Governadori Civili frastorneranno sempre la loro attenzione a danno delt'Amministrazione della giustizia, per non far ora parola degl'inconvenienti, che cagiona alle parti il dover accudire ad Assessori talvolta molto distanti, o di poca confidenza.

Per stabilire il metodo generale de'Giudici Laureati conosce molto bene la Commissione, che deve procedere la divisione de'territori delle Provincie fra di loro. Cotesta operazione, e quella di regolare la facoltà tanto de Giudici Laureati, quanto de'Governadori Civili de'popoli non corrisponde alla legge fondamentale. Altre leggi, ed altri regolamenti particolari ordineranno queste circostanze, e le Corti successive più favorite nelle circostanze, nelle quali potranno trovarsi, di quanto lo è la M. V.; nelle presenti, ed agovolate dalla retta intenzione e dalla energia del Governo, scioglieranno tutte quelle difficoltà, che si potran presentare. Le altre facoltá, ed obbligazioni, che si dichiarano riguardo ai Giudici ordinari si stabiliscono nella Costituzione non solamente a fine di perfezionarsi un sistema diretto principalmente alla pronta, ed esatta amministrazione della giustizia, rendendo immancabile la responsabilità de'Giudici, e de'Tribunali, ma anche perchè sono i principi fondamentale, su de'quali devono appoggiarsi tutte le leggi, o regolamenti, che sarà conveniente formare per la perfetta organizzazione di questi Magistrati.

La potestà giudiziaria resta interamente organizzata sotto i principi già stabiliti, ma nel tempo istesso è necessario considerare, che la natura di certi affari, il metodo particolare, che conviene all'agevolazione di alcuni rami d'industria unitamente a'regolamenti, ed agli ordini, che piùttosto al dritto privato appartengono, che al dritto pubblico delle Nazioni, possono esigere delli speciali Tribunali, e de'particolari regolamenti; li Consolati, gli affari di prede, ed altri incidente di mare, le giunte, o Tribunali delle maniere in America, e talvolta il vizioso e complicato sistema delle vendite, mentre non si svelle dalle sue radici, potranno aver di bisogno una eccezione dalla regola generale de'Tribunali. La variabile natura de'suoi affari è quella, che decider deve, se devono sussistere, o abolirsi, e questo non può esser mai un oggetto della Costituzione, ma bensì delle leggi particolari.

Non solamente appartiene alla legge fondamentale il regolare i rapporti de'Tribunali fra essi loro, ma pure di fissare i principi ai quali attener si devono i Giudici nell'amministrazione della giustizia, toccando alle leggi positive il determinare le regole della formazione del processo, e di tutti gli altri atti propri dell'esercizio della Magistratura. Il dritto, che ha qualunque individuo di una società di terminare le sue differenze per via di Giudici arbitri, è fondato net principio incontrastabile della libertà naturale. La nostra antica Costituzione, e le nostre leggi lo hanno riconosciuto, e conservato in mezzo a tante vicende che hanno sofferto sino dal Governo de'Goti; e lo spirito di pace e generosità, che rende cotanto rispettabile la istituzione de'Giudici arbitri persuade quanto sia giusto, che i Governadori Civili de'popoli esercitano l'offizio di Conciliatori negli assunti Civili, e nelle ingiurie di poco momento, per prevenire, per quanto sia possibile, che le liti nascano, o si moltiplichino senza motivo sufficiente. Le regole, che osservar devono in questi casi i Governadori Civili, tendono ad evitare, che non si riduca vana, ed illusoria questa precauzione. Le sagge leggi sono quelle le quali solamente manifestano la retta intenzione del Legislatore. Ma l'opera resterà sempre imperfetta, se la legge dentro di se medesima non racchiude, e non trova il mezzo opportuno di rendere certa la sua osservanza.

Siccome tutte le differenze intorno ai punti Civili, che non si possono ultimare dagli arbitri, e da'Conciliatori devono essere esaminate da'Giudici, o da'Tribunali secondo il metodo prescritto dalle leggi, è necessario fissare un termine al progresso delle cause. Il principio che stabilisce, che le cause Civili, debbano riputarsi terminate con tre sentenze del Tribunale competente, ben inteso che in esse non si trovi qualche difetto nella sostanza, è fondato su di quelle ragioni molto filosofiche. Ciò che non hanno potuto ricavare in tre successivi esami i Giudici differenti guidati da sicure tracce bastevoli per formare il ragionato giudizio legale, non è da presumersi, che possano con più accerto ottenerlo ulteriori esami; e se lo spirito di diffidenza, o a dir meglio, di cavillazione, trovasse tuttavia di che desiderare dopo di tre solenni risoluzioni, non sa la commissione, perchè non si dovrebbe stabilire un procedere indefinito. Le nostre leggi Civili hanno considerato come irrevocabile ciò che è stato deciso con tre sentenze, e soltanto il capriccio, il disordine, e la confusione, in cui tutti eravamo immersi, può avere profanata una dottrina cotanto pubblica e rispettabile.

Se l'amministrazione della giustizia nelle materia Civili esige, che la Costituzione pianti i principi, co'quali devono regolarsi i Giudici Civili, con quanta maggior ragione non esige to stesso l'amministrazione della Giustizia nelle materie Criminali La natura delle cause Criminali, come ha detto già la Commissione, vuole a preferenza la saggezza, e l'attenzione del Legislatore. Il primo scopo, verso il quale si aggira un Giudizio Criminale, si dirige talvolta a privare un Cittadino della sua libertà. La perdita della vita, e dell'onore lo sieguono molto da vicino, ed il riparo de'danui, in caso di errore o di delitto da parte de'Giudici non è riserbato ai potere degli nomini. Veda ora la M. V. se il quadro, che fra di noi presenta il Codice Criminale pieno di leggi promulgate dalla ferocia, e dalla barbarie de'conquistatori dei Nord, dalla inquietudine, depravazione, e crudeltà degl'Imperadori Romani, e dallo spirito guerriero d'invasione e di Cavalleria, che molti anni regnò durante l'invasione de'Saraceni, uniti al Sistema di capricciosa tirannia introdotto da'Re stranieri contro i nostri antichi fori, e libertà, e a dispetto della integrità e costanza de'nostri Giudici e Magistrati, veda se questo quadro (non lo ripeterà mai abbastanza la commissione) giustamente reclama, che ad esso se ne restituisca altro più corrispondente alla generosità ed alta grandezza della Nazione Spagnuola.

La Commissione, o Signore, non crede di essere nè punto, nè poco ingiusta, o esagerata in ciò che essa dice, nè tampoco inconseguente a tutto cià, che ha prima esposto nel suo discorso. Leggi umane, sì, piene di molta umanità, e di filosofia vi sono ne'nostri Codici a perpetua gloria, de'loro Autori, e ad onore, e tode dell'intera Nazione. Però per sventura è molto corto ancora, che si trovano sfigurate, ed insieme viziate da molte altre, le quali non sono state tuttavia derogate. La loro inosservanza si deve soltanto allo Spirito del Secolo, alla saggezza, ed al sentimento di umanità de'nostri Magistrati, i quali in questo caso hanno procurato di disimpegnare il loro Ministero, scostandosi da tutto, quello che ha avuto origine dalle leggi incompatibili colla mansuetudine e religiosità de'nostri costumi.

Le regole che stabilisce la Commissione, come principi, che devono guidare le Corti successive nella formazione, e riforma del Codice Criminale, si raccomandan senz'altro da loro medesime. Non sono teorie, nè illusorie seduzioni de'filosofi isolati, o innovatori. Molte di esse sono state cavate dalle leggi Criminali di Aragona, e di Castiglia; altre sono il frutte, dalla riflessione, e della esperienza, praticate non solamente ne'Tribunali della Grecia e di Roma, sopra i principi su de'quali riposa, per quanto vogliasi dissimulare gran parte della nostra giurisprudenza, ma anche da Nazioni felici, ed opulente, le quali al par di noi hanno la medesima forma di Governo Monarchico moderato, addette alle loro istituzioni, e poco amiche delle novità pericolose.

La necessità di prevenire l'inconveniente delle prigioni arbitrarie, di frenare lo scandaloso abuso degli arresti ingiusti, delle lunghe dilazioni nella formolizazione de'processi criminali esigono con prestezza una riforma essenziale. La pubblicità de'giudizi, almeno sino alla conclusione del sommario, la effettiva responsabilità de'Giudici, e degli altri Ministri ed individui di giustizia; leggi, che regolano con chiarezza, e precisione le tracce del processo, sono ora i principi costitutivi del Sistema Criminale, di cui la Commissione presenta il piano.

Si astiene di esporre tutte le ragioni, su delle quali ha fondati gli Articoli, che comprendono questa parte della sua opera; additera soltanto alcuni di que'principi su de'quali si appoggiano le alterazioni, che possono qualche volta attirare l'attenzione. Tale sarà forse quello di non esigere dal reo il giuramento nella confessione del suo delitto.

La Commissione gode di vedere stabilita in una Provincia di Spagna l'innovazione, che ha essa proposta. Il giuramento con cui si procura strappare dalla bocca del reo la confessione del suo delitto, non si esige nel principato di Catalogna. La prudenza, che contiene questo costume fa l'elogio del Legislatore, o Tribunale, che lo introdusse, e appena si può capire che non si è resa universale in un paese Cattolico la Religiosa pratica di redimere il reo da un conflitto, in cui talvolta devesi trovare tra la morte, e lo spergiuro. L'intollerabile, e depravante abuso di spogliare il reo dalla sua proprietà è quasi simultaneo nella gran parte de'casi all'ordine dell'arresto, e sotto lo specioso pretesto di assicurare il modo di risarcire i danni dovuti alla Camera del Re, o pure per altri motivi più illegali o ingiusti, si commette una molestia il di cui peso enorme va a piombare, non già sopra l'arrestato, ma sopra la sua innocente famiglia, la quale dal momento dell'arresto comincia a pagare la pena di que'delitti, che non ha commessi. La Commissione ha creduto, che dover, prescriversi per sempre il sequestro de'beni, ma ad evitare i mali, che potrebbero nascere da una regala troppo generale, ha preferito stabilire il principio, che deve abbracciare la legge, quando limitò il sequestro nella quantità, e ne'casi, che siano rigorosamente giusti sotto lo stesso principio, a motivo di non far soffrire all'innocente la pena degli altrui delitti si proibisce per sempre la confiscazione de'beni.

La Commissione ha di già la altro luogo insinuato ciò che conviene praticarsi per perfezionare l'Amministrazione della giustizia, distinguendo le funzioni, che esercitano i Giudici nel giudicare a un tempo istesso sopra il fatto, e sopra il dritto. Ma mentre non dubita, che un giorno si stabilirà fra di non la salutare e generosa istituzione di poter gli Spagnuoli terminare le loro liti e differenze por mezzo di Giudici scelti fra i loro uguali, da'quali non abbiano da paventare per la perpetuità delle loro cariche, lo spirito del corpo de Tribunali Collegiali, ed infine la elezione del Governo, la di cui influenza non può non allontanare la confidenza per la potente autorità, di cui è investito, riconosce la impossibilità di stabilire per ora il metodo conosciuto sotto il nome di giudizio de'Giurati. Questo ammirevole sistema, che tanti vantaggi produce in Inghilterra è poco cunosciuto in Spagna. Il suo modo di giudicare è tutto diverso da quello che si pratica fra di noi, e il formare una totale rivoluzione in un punto il più difficile, più trascendentale, e pericoloso di una legislazione, non è impresa da tentarsi fra le angustie e le agitazioni di una convulsione politica. Nè il genio pubblico, nè la generale opinione della Nazione possono oggidì essere disposti a ricevere senza violenza una novità cotanto essenziale. La libertà della stampa, la libera discussione delle materie di governo, la circolazione delle opere e de'trattati di dritto pubblico, e di giurisprudenza, del che finora è stata priva la Spagna, saranno il vero e proporzionato veicolo, per il quale l'alimento delle cognizioni giunga a tutte le parti del corpo politico, assimilandosi alla Stato, ed alla robustezza di tutti i suoi membri. Intanto la Commissione ha creduto, che invece di disgustar gli uni, e imitar gli altri con una prematura discussione, o impropria del caso presente, dovea lasciare al progresso naturale delle cognizioni lo stabilimento di un Sistema, che solo può esser utile, quando sia il frutto della dimostrazione, e della convinzione. Per questo lascia alle Corti successive la facoltà di fare su questo particolare i miglioramenti, che giudicheran più opportuni. Ma nel tempo istesso non può far a meno d'indicare, che il metodo di giudicare per via de'Giurati non solamente non fu conosciuto dalle nostre antiche leggi, come si vede dalla seguente clausola del foro Municipale di Toledo, il quale dice: «Tutti i suoi giudizi siano giudicati seconde il foro Cusco innanzi dieci de'migliori e de'più nobili, e ele'più saggi, che accompagneranno sempre il Governadore Civile della Città». Ma anche al giorno d'oggi si pratica in alcuna maniera presso varie Provincie del Regno.

Nell'Isola de Tviza e Formentera l'Assessore eletto dal Governo non può da se solo definire alcuna lite senza il concorso di due o più persone; concorso, che arrivar può sino al numero di sei scelti da tutti li stati. Questa istituzione, tuttocchè in rigore non è identifica in tutti i suoi punti a quella de'Giurati d'Inghilterra, pure è indubitatamente fondata sopra gli stessi principi. E l'imbussolamento che si fa nell'Isola di Tviza di un numero proporzionato d'Individui per estrarre fra di essi quelli che assister devono all'Assessore, e quelli, che sotto il titolo di Compromissari eliggono le parti per concorrere con il Giudice Delegato nell'appellazione, il quale deve essere naturale, o vicino del Passe, non fa dubitare, che l'origine di questo metodo così leberale, e così giusto proviene da quello, che si osservava in Roma prima della tirannia degl'Imperadori. L'Album Judicum, o Signore, d'onde i Cittadini Romani prendevano i Giudici del fatto non può essere ignoto a qualunque sia versato nell'antica giurisprudenza di Roma. Per questo medesimo mottivo si crede la Commissione nel caso di raccomandare questa lodevole istituzione di una Provincia del Regno, affinchè il congresso non ignori era metodo che talvolta converrà renderlo comune, e generale in tutte le altre.

Finalmente, o Signore, tutte le leggi umane sebbene siano dettate colla maggior saggezza vanno soggette alla irresistibile contradizione di circostanze non priste. Roma in mezzo dell'impero delle sue leggi, e del religioso rispetto delle sue istituzioni, ricorreva motte volte allo straordinario ripiego di sospendere anche in tempo stesso tutte le leggi della Republica. L'attuale situazione di Spagna è ben vero, che può aver de'momenti, ne'quali la sospensione di una legge può salvare lo stato, o la osservanza compromettere la sua istessa libertà, e indipendenza. La Commissione, o Signore, ha giudicato necessario, che la Costituzione accordi alle Corti ordinarie di potere nelle circostanze di gravissimo rimarco, e quando la sicurezza dello Stato lo esigesse, sospendere alcune delle formolità, che devono procedere l'arresto de'delinquenti, o delle persone sospette; poichè in altra guisa non si potrebbe rendere inefficace una cospirazione tramata a danno della libertà della Nazione. Crede però, che tale sospensione possa essere soltanto utile per un corto tempo determinato, e così le Corti non potran mai autorizare il governo ad abusare di una facoltà, che potrebbe cospirare a danno di esso medesimo, o cagionare la rovina dello Stato. Per questa ragione la sospensione dell'osservanza delle formolità non potrà oltrapassare il termine destinato.

Stabilite già le basi della libertà politica e Civile degli Spagnoli, resta solamente di applicare i principi fissati nelle due antecedenti parti della Costituzione, regolando il governo interno delle Provincie, e de'Popoli a seconda de'nostri antichi fori Municipali. In quelli si è conservato in qualche maniera lo spirito della nostra libertà Civde ad onta delle alterazioni, che hanno sofferte le leggi fondamentale della Monarchia nella introduzione delle Dinastie Straniere. Non è troppo facile risolvere, se l'essersi conservati ne'popoli gli aggiuntamenti sotto forme più, o meno popolari, e la periodica riunione delle Giunte in alcune Provincie, come avviene nella Biscaglia, nel Regno di Novarra, e nel Principato di Asturias proviene, perchè il governo, elle prescrisse la celebrazione delle Corti ha voluto far canto del risentimento della Nazione, o perchè ha creduto molto conveniente lusingarla, lasciando sussistere un fantasma di libertà, che poco ostacolo faceva alla Usurpazione, che fatta avea de'suoi diritti politici.

La Commissione lascia ben volentieri la risoluzione di questo erudito problema a quelli, che in avvenire si addosseranno il glorioso impegno di scrivere la Storia Nazionale con quella esattezza, ed imparzialità, che conviene ad nomini liberi, e si limita a presentare solamente le nostre municipali istituzioni migliorate, perchè servino di appoggio e salvaguardia alla legge fondamentale della Monarchia.

Non si occuperà tampoco dell'origine della Comunità, e delle adunanze libere di gran parte dell'Europa, che stabilirono nell'età media, a dispetto della feudalità, il governo municipale di molte Città sotto una forma popolare.

Locchè, se havvi cosa da non mettersi in dubbio, si è che in Spagna continuò lo stesso costume, a seconda che faceva progressi la restaurazione.

Gli aggiuntamenti delle Citta, e Popoli di diversi Regni della Penisola costituiti per il governo Economico de'suoi territori erano fondati sopra il giusto principio dell'interesse delle Comunità. Ma lo spirito di dominio, che regnava in tutte le istituzioni di quell'epoca, portava alla, rovina tutti quelli stati, elle devono unicamente riposare sulla fiducia de'popoli, in quelli Individui, a'quali incaricano la direzione de'loro affari. La voce esprimente l'Aggiutamento indica da per se sola l'indole, e l'oggetto del suo istituto. Perciò ripugnava sommamente, che s'introducessero in questi corpi, a riguarde della Nascita, o di alcun altra prerogativa o privilegio le persone, le quali non fossero liberamente elette da coloro, che concorrevano per la sua formazione, e le autorizzavano, ed esercitavano con sufficienti facoltà. Ed ecco la principale causa del poco frutto, che si è ricavato da alcune riunioni cotanto degne per la loro natura, e per gli oggetti, a'quali tendono.

La Commissione crede, che rendendo generali gli aggiuntamenti in tutta la estenzione della Monarchia sotto regole fisse, ed uniformi, alle quali servirà di principale base la libera elezione de'Popoli, si darà a questa utilissima istituzione tutta la perfezione, che si può mai desiderare. Il suo oggetto è procurare con tutti i mezzi possibili la prosperità Nazionale, senza che i regolamenti, o le provvidenze del governo abbiano ingerenza per dare all'Agricoltura, ed all'industria universale, quella direzione, ed eccitamento, che solo appartiene all'interesse de'particolari. Gli abitanti de'popoli sono le persone, le quali unicamente conoscono i mezzi di promuovere i loro propri interessi, e nessuno meglio di loro è capace di prendere le misure opportune, semprecchè siavi necessità di sforzi riuniti di alcuni, o di molti Individui.

La conoscenza delle circostanze locali, delle opportunità, e del pregiudizio, o della convenienza può soltanto ritrovarsi in coloro, che essenzialmente sieno interessati ad evitar gli errori, o gli equivoci, e giammai si è introdotta dottrina più fatale alla pubblica prosperità, di quella elle ricerca, l'autorità della legge, o il braccio del Governo nelle sincere transazioni di particolare a particolare nella inversione de'fondi del Comune in beneficio del medesimo, per quelle persone, che hanno la cura, che amministrano, e posseggono, e per l'applicazione della loro fatica ed industria, oggetti tutti di utilità mera locale, e relativa a fini determinati.

La Commissione convinta, che gli aggiuntamenti potranno disimpegnare a dovere le obbligazioni del loco istituto, semprecchè si riuniranno in essi, la probità, lo zelo, ed i talenti, non ha dubitato, di distrurre per sempre l'ostacolo, che si opponeva a cotanto felice combinazione, determinando che per l'avvenire, l'elezione de'suoi individui sia libera e popolare in tutta la Monarchia. E'questo uno de'casi, ne'quali l'interesse de'corpi, o de'particolari deve cedere all'interesse pubblico. V. M. nell'abolire il dritto del mero e misto Impero ha pure derogati tacitamente gl'Impieghi di Giurati Ereditari nella famiglia, li perpetui, e li vendibili. La loro esistenza è incompatibile colla natura degli aggiuntamenti, e ripugnante al sistema dell'emancipazione, alla quale sono stati ammessi i Popoli dal memorabile decreto dell'abolizione del mero, e misto Impero. Coloro che abbiano il privilegio di essere individui dell'Aggiuntamento per causa onerosa, o per munerazione di servigi potranno chiedere la corrispondente indennizzazione in quel modo, e forma che si stabilirà per le incorporazioni di questa sorta. Ma questi dritti, qualunque sia la loro natura, ed origine, non devono esser preferiti a quello che ha la nazione intera di migliorare i suoi stabilimenti, da'quali essenzialmente dipende la prosperità de'suoi popoli, e la di cui viziosa organizzazione li ha resi al giorno d'oggi poco profittevoli.

Consolidato il principio, che gli Aggiuntamenti debbano nella loro totalità formarsi per via di elezioni libere de'popoli, le leggi regoleranno tutto ciò, che corrisponda al loro interno governo per mezzo di regola di prescrizioni, e di ordinanze.

La Commissione ha creduto, che la Costituzione deve soltanto comprendere principi fondamentali, che troncar possono per sempre gli abusi, che si erano introdotti dal tempo e dall'ignoranza, e dall'aperta usurpazione de'Potenti. La remozione de'Giurati e Sindaci, e la proibizione che gl'impiegati pubblici non possono mai essere eletti individui degli Aggiuntamenti devono essere basi inalterabili. La periodica rinnovazione de'primi darà campo al più facile profitto de'lumi, della probità, e delle altre buone qualità degli abitanti de'popoli, metrecchè eviterà la perpetua preponderanza, che su di quelli hanno i più ricchi, ad i più ambiziosi. La esclusione de'secondi proteggerà la libertà dell'elezione, e l'esercizio delle funzioni degli aggiuntamenti senza che il Governo lasci di conservare la espedita sua azione, in tutto ciò, che corrisponda alta sua autorità per mezzo di Ceffi politici, potendo questi presedere negli Aggiuntamenti, quando avranno la loco residenza in que'popoli dove vi siano.

Tale è sembrato alla Commissione il mezzo di render utile una istituzione tanto antica, tanto Nazionale, e tanto analoga al rostro carattere, ai nostri usi, e costumi. Le facoltà che il progetto accorda agli aggiuntamenti sono proprie del suo istituto. Sino al giorno d'oggi hanno esercitato la maggior parte di esse, e le altre sono dell'istessa natura, avendo per oggetto la felicità de'populi.

Affidato il Governo Superiore delle Provincie alla cura de'Ceffi Politici e Militari, ed alta direzione de'Tribunali sotto il nome di Accordi, soggetti gli uni e gli altri alla ispezione de'Consigli Supremi, si dava motivo perchè l'aumento e prosperità di quelle dipendesse dall'impulso del Governo, il quale per equivoco si surrogava all'interesse personale, o perchè si promovessero con de'mezzi complicati, e poco liberali, a motivo dello genio contenzioso, che necessariamente dovea dominare nelle provvidenze date, o approvate da'Tribunali, ancor quando operassero, come corpi Governativi.

Distinte le funzioni de'Giudici, e de'Tribunali da tutto ciò che riguarda l'Amministrazione della giustizia, come resta stabilito nel regolamento della potestà giudiziaria, il governo economico delle Provincie dovrà esser e affidato ai corpi, che sono immediatamente interessati del miglioramente, e progressi de'popoli del loro distretto. Corpi, i quali formati periodicamente per mezzo dell'elezione libera delle medesime provincie abbiano, oltre la loro piena fiducia, i lunni e cognizioni locali, che sieno necessarie per promuovere la loro felicità, senzacchè la perpetuità de'suoi individui, o la loro diretta dipendenza al Governo possa in caso alcuno render inoperoso il zelo, e diligenza de'popoli a prò della loro felicità.

La Commissione, o Signore, ha procurato riflettere su di questo punto con quella posatezza e scrupolosità, che ricerca la sua importanza. Si è fatta carico di quanto suggerisce l'Istoria, e l'esperienza della nostra Monarchia col fine di consolidare il giusto equilibrio, che deve esservi fra l'autorità del Governo, come responsabile dell'ordine pubblico, e della sicurtà dello stato, e fra la libertà, di cui non possano esser privati gl'individui di una Nazione, di promuovere per loro stessi l'aumento, e miglioramento de'loro beni, e delle loro proprietà.

Il Governo invigilerà scrupolosamente per l'osservanza delle leggi; deve esser questa la sua primiera cura; ma per garantire vieppiù la pace e la tranquillità de'popoli, non è d'uopo, che egli si applichi alla direzione degl'interessi de'particolari per via di provvidenze ed ordinazioni di buon governo. Il funesto impegno di voler tutte rendere soggettate le generazioni della vita Civile, ai regolamenti ed ordini delle autorità ha prodotto i medesimi mali, e ancor peggiori di quelli, che si procurano evitare.

La Commissione ben conosce non esservi cosa più difficile, che il distruggere quegli errori dal tempo consacrati, e dall'autorità; ma nello stesso tempo spera, che l'influenza delle cognizioni e del disinganno dovranno trionfare di tutti i pregiudizi. Il sicuro fomento consiste nel proteggere la libertà individuale nell'esercizio delle facoltà fisiche e morali di ogni particolare a tenore delle suce necessità, e disposizioni. Per arrivare a ciò nulla vi è più adatto de'corpi stabiliti, secondo il sistema che si presenta. Egli riposa in due principi. Rende espedita l'azione del Governo acciò possa disimpegnare tutti i suoi obblighi, e lasciare in libertà gl'individui della Nazione, affinchè l'interesse personale sia in tutti, ed in ognuno di loro il motore, che dirigga i loro sforzi verso del loro bene e miglioramento. A corrispondenza di essi propone la Commissione, che nelle Provincie, il Governo Economico di esse resti a carico di una Deputazione composta di persone liberamente elette da'popoli del suo Territorio, dal Ceffo Politico, e da quella dell'Azienda pubblica. Questi ultimi che sono individui nati dalla Deputazione conserveranno in esercizio l'autorità del Re, acciò non possa essere sconosciuta, o poco rispettata in quanta riguarda alle sue facoltà, senza che il timore, che quelle Deputazioni eccedessero quei limiti, che vengono loro prescritti, giacchè in caso di abuso, o di resistenza alle ordinazioni del Governo potrà egli sospendere i vocali, dando parte alle Corti, perchè risolvessere quello che convenga. Una i.r e disposizione produce un freno reciproco, il quale manterrà il giusto equilibrio, che non può mai desiderarsi nel medesimo tempo.

Gli altri vocali della Deputazione eletti nella stessa forma, che i Deputati delle Corti saranno intenti, e si occuperanno sono l'ispezione del Governo, a tutto ciò, che possa promuovere la prosperità generale della Provincia, e gli'interessi particolari de'suoi popoli.

La sua periodica rinnovazione, e le circostanze che devono concorrere per la elezione attraeranno ad un comune centro que'lumi e cognizioni, che possano osservarsi tra gli abitanti delle Provincie rispettive.

Combinata l'azione del Governo coll'interesse delle Provincie in ciascuna delle sue Deputazioni avran fine senza meno le estorsioni, e le frodi nel ripartimento, ed esazione degl'importi, ed il pregiudizievole influsso de'falsi principi, e sinistre provvidenze per l'economia pubblica, che provenivano da quelle autorità, le quali in virtù del loro istituto non doverono essere giammai convocate per diregere, nè proteggere gli'interessi de'particolari.

Siccome la carica di Vocale delle Deputazioni non può farsi a meno di riputarla spesosa a coloro, che saranno eletti, e siccome nell'esercizio continuo delle loro facoltà darebbe forse fomento a competenze, le quali devonsi evitare, perciò è sembrato conveniente ridurre le loro Sessioni in ogni anno a sole novanta, lasciando alle Deputazioni la cura di distribuirle, secondo crederanno più conveniente.

Le facoltà delle Deputazioni sono in tutto conformi alla natura de'corpi puramente economici. Il loro esercizio resta subordinato alle leggi non potendo in cosa alcuna impedire, e nemmeno opporsi agli ordini, e provvidenze del Governo, essendo egli autorizzato bastantemente per sospendere i vocali ne'casi di abuso, e d'insubordinazione. L'ispezione, che gli dona in alcuni rami relativi alle contribuzioni, non hanno altro oggetto, che di prevenire in tempo le frodi, l'estorsioni, e le violenze.

Tampoco deve reputarsi come soggetta agli abusi la facoltà di proporre estraordinarie contribuzioni per oggetti di utilità comune della Provincia. La indipendenza de'vocali delle Deputazioni, la loro permanenza, ed amovibilità sarebbe sufficiente per precavere un danno irreparabile, duale sarebbe le tasse, e ripartimenti ai popoli in pregiudizio de'loro interessi. Ma in ogni modo non passando le loro proposte della Classe de'progetti, le Corti nell'esaminarli troncheranno il male nel suo nascere.

La distanza delle Provincie di Oitramare ha obbligata la Commissione di usare in questo punto alcuni riguardi verso que'Paesi. La necessità di opere pubbliche di utilità, o di bisogno ben conosciuto si oppone alla dilazione, che risulterebbe dallo aspettare in tutti i casi l'approvazione del Parlamento. Pertanto è parso indispensabile autorizare in tali circostanze quelle Deputazioni, acciocchè possano far uso immediatamente delle imposizioni proposte concorrendovi perciò l'espresso consenso del Ceffo della Provincia.

Questa modificazione si rende necessaria in supplimento al previo consenso delle autorità legislative, e la di cui mancanza potrebbe in alcune occasioni esser di gran pregiudizio ai popoli di così smisurata distanza.

Coordinato nel modo sopradetto l'esercizio della potestà Sovrana della Nazione bisogna passare al regolamento di una delle principali facoltà del potere legislativo, comecchè da esse dipende dar vita, e moto alla macchina dello Stato. L'esercizio di questa facoltà è, o Signore, il regolatore della potestà esecutiva, contro il di oui abuso non può apporsi un rimedio più pronto ed efficace. Tale è lo stabilimento degl'imposti, e delle contribuzioni, dritto inseparabile dalla facoltà legislativa.

La Nazione non può delegarla, che a'suoi rapprensentanti senza perdere la sua libertà. L'usurpatore più audace soccomberebbe insieme colle sue legioni, se non ottenesse dai popoli, che tiranneggia il forzato consenso di imporre delle contribuzioni a suo capriccio.

Due secoli sono di già scorsi, da che la violenza, l'inganno, e l'adulazione si riunirono a spogliare i Spagnuoli dell'ampio dritto di accordare liberamente si loro Re delle contribuzioni. Una spaventevole rivoluzione li ha restituiti, come per miracolo, alla loro antica libertà. Non permette V. M., che l'ignoranza, la depravazione, e la viltà li sommerga nuovamente nell'odiosa schiavitù, dalla quale vengano ancora minacciati.

Lo splendore e dignità del Trono, ed il servigio publico in tutte le parti esigono spese di considerazioni, le quali la Nazione è obbligata di pagare. Ella però déve essere libera nel determinare la quantità, e la Classe delle Contribuzioni, e da dove dovranno pervenire i fondi destinati a tutti e due oggetti. Acciocchè i popoli da canto loro possano adempire quest'obbligo in tal guisa, che combinar si possa il retto disimpegno col progresso della sua prosperità e perchè la M. V. abbia sempre nelle mani il mezzo di evitare, che si converta in suo danno ciò che soltanto impiegar si deve in promuovere la sua felicità, e proteggere la sua libertà, e indipendenza si determina, che le Corti stabiliranno, e confermeranno annualmente le contribuzioni, ed imposti di ogni sorte. La sua ripartizione comprenderà tutti gli Spagnuoli senza distinzione, o privilegio alcuno in proporzione alle loro facoltà, poichè tutti sono ugualmente interessati pella conservazione dello Stato. Siccome il Governo per la condizione delle sue facoltà può riunire dati, notizie, cognizioni sufficienti per poter formare un idea esatta dello Stato generale della Nazione, e del particolare di ogni Provincia, per tutto, quello che riguarda l'Agricoltura, l'Industria, ed il Comercio, perciò dovrà essere autorizzato, non solo per presentare alle Corti il Piano preventivo delle spese, che crederà necessarie per il servizio publico tanto ordinario, che straordinario, ma pure d'insinuare per via di progetti quei mezzi, che troverà più opportuni per coprirli.

Determinate dalle Corti le contribuzioni, e quando occorresse la distribuzione fra le Provincie di quelle dirette, l'esazione o l'inversione delle medesime dovrà restare a carico del Governo sotto la sua responsabilità. Ed affinchè questa si rende effettiva in qualunque caso, non vi è mezzo più opportuno di quelle di riunirsi in unica Tesoreria tutti i fondi destinati per uso dello Stato. Questo sistema evita il disordine, rende facile le operazioni, ed sicura il conto e ragione, senza i quali requisiti non vi può essere fiducia. Il Re come Ceffo dello Stato potrà applicare secondo lo giudicherà conveniente per miglior servigio della Nazione que'fondi pubblici affidati alla sua disposizione dal Parlamento. Questo però non può trascurare di vigilare sulla giusta inversione di ciò, che veramente costituisce la sostanza de'Popoli. Perciò è indispensabile, che il Tesoriere Maggiore non possa far pagamento alcuno, che non gli venga ordinato con decreto del Re; controsegnato da Segretario del Dispaccio di Azienda, col quale regolamento resta ben sicura la responsabilità di qualunque siasi abuso, e cattivo impiego. La Tesoreria Maggiore da canto suo prendendo ragione de'conti generali per mezzo delle Contadorie di valutazione, e di distribuzione, li presenterà alla Contadoria Maggiore de'conti per esaminarsi, senza quale formolità non meriteranno fede alcuna dal Parlamento. Questi stabilimenti debbono regolarsi con tutto zelo da leggi particolari, giacchè alla Costituzione null'altro appartiene, che l'additare le loro rispettive ispezioni.

Approvato dalle Corti il conto generale della Tesoreria Maggiore, nel quale debbano comprendersi l'introito, ed esito annuale di tutte le contribuzioni, si farà stampare, e si farà pubblicare, acciocchè tutta la Nazione sia in grado di sapere da per se il valore, e la estenzione de'suoi sacrifizi, della sua utilità, e necessità. Da questo giudizio comparativo potrà altronde inferire quale sia il vero stato della sua prosperità, il progresso, e lo scopo, come pure, la sicurezza o pericolo in sui possono essere la sua indipendenza, e la sua libertà.

Una delle precauzioni, colle quali deve assicurarsi la fedeltà dell'inversione de'capitali pubblici si è lo evitare, che sotto verun pretesto possano prender ingerenza nel loro maneggio altre persone, oltre di quelle, alle quali l'autorità, e la legge le affida. Il menomo abuso in questa parte produrrebbe il disordine e la confusione, nella quale da tanti anni è stato sommerso il Regno.

I falsi principi adottati dagli Economisti de'tempi dell'ignoranza per render facile ai Governi i mezzi di soddisfare la loro insazabile voracità, hanno introdotto il fatale sistema delle Dogane interne. La loro esistenza è incompatibile colla libertà Nazionale, colla felicità de'popoli, e col decoro di una Custituzione. V. M. deve affrettar quel momento di mettere in pratica un articolo, il quale le proibisca per sempre, menocchè quello delle frontiere e de'porti di mare, giacchè il vizioso sistema delle contribuzioni nominate delle rendite (derentas) che esiste oggi giorno obbliga a sospendere per sino il suo abolimento gli effetti di un sistema cotanto importante.

Altro obbligo non meno sagro per la Nazione di quelli, che si sono gia indicati, si è il pagamento del debito pubblico riconosciuto. Le Corti persuase di quanto interessa alla dignità, e prosperità Nazionale il conservare illeso il carattere di religiosità, e candidezza, che in tutti i tempi è stata caratteristica degli Spagnuoli in tutti i loro trattati, e concordati dovrà dare l'esempio di rispettarli da canto suo procurando con tutti quei mezzi, che siano compossibili colle circostanze del Regno l'estinzione progressiva del debito pubblico, senzi lasciare di promuovere, e proteggere tutte quelle operazioni, che possano contribuire ad ispirare la fiducia, ed assicurate vieppiù il credito sopra basi solide, e permanenti. Il più essenziale principio, che dovrà guidarlo verso un oggetto cotanto importante si è quello di mettere al coverto dell'ingerenza del Governo tutti quelli stabilimenti che abbiano relazione col debito pubblico. La sua totale separazione, o indipendenza da'fondi della Tesoreria generale dovrà essere assicurata coll'immediata protezione delle Corti, e quelle persone destinate per il soddisfo del debito Nazionale debbono essere così religiosamente rispettate, che siano inaccessibili all'autorità del Re, eziandio ne'casi della maggior ristrettezza. Sotto tali principi si rende facile organizzare uno stabilimento, il quale sia veramente Nazionale, che faccia rinascere il credito, assicurar la confidenza, e aprire il campo, acciocchè il Governo stesso ritrovar possa de'soccorsi ogni qualvolta dovrà valersi de'prestami, o delle anticipazioni.

Dichiarati i fondamenti, su de'quali riposa il dritto, che hanno le Corti di accordare annualmente le contribuzioni, e gl'imposti, e la maniera di assicurare la loro in versione, conviene parlare dell'altra facoltà, la quale una Nazione libera non può sostituire, se non se al Corpo, che la rappresenta. Tale si è la formazione delle Truppe di mare, e terra per la difesa interna, ed esterna dello Stato.

Mentrecchè esiste in Europa, e fuori di essa il fatale sistema degli Eserciti permanenti, e sarà questo il principale oggetto del governo, e fintantocchè l'ambizione strabocchevole dei conquistatori prosiegua ad ingannare i popoli della supposta necessità di difenderli da'nemici stranieri per coonestare in tal guisa i suoi disegni di oppressione, fa d'uopo, che la Commissione stabilisca nel suo progetto i fondamenti del sistema militare, che adottar si deve dalla costituzione. Per far ciò ha fatta una precisione dello Stato attuale della Nazione. Perchè solo l'entusiasmo e l'odio alla dominazione straniera, e l'orgoglio caratteristico degl'indomiti Spagnuoli può promovere una guerra, la quale per quanto vedesi di estraordinario nelle sue circostanze non conosce le regole comunemente ricevute tra le potenze più agguerrite. I principi della Commissione sono relativi ad uno stato di perfetta indipendenza.

Siccome il servizio militare,è una contribuzione personale sopra i sudditi dello Stato, tanto più penosa a colui, che la soffre, quanto più egli è soggetto a leggi più rigorose scemandosi in parte la sua libertà Civile, bisogna, che le Corti l'accordino per tempo limitato, e a causa di utilità, o necessità conosciuta. Questo principio, e quel sagro obbligo, ch'egli ha di non permettere giammai, che divenga un istromento di oppressione quello che è destinato a conservare la sua indipendenza, e libertà, richiedono, che le Corti fissino in ogni anno quel numero di Truppe di mare e di terra, che dovranno essere in esercizio, come pure il modo, che stimeranno più idoneo per formarli. Per l'uguale motivo appartiene alle Corti formare, ed approvare le ordinanze, stabilimenti, e metodo de'Collegi militari, e tutto ciò che corrisponda alla migliore organizazione, conservazione, e progresso degli eserciti, ed armate, che si mantengono in esercizio per difesa dello Stato. E siccome non va a dubbio, che ciò ugualmente interessa tutti i sudditi, che compongono la Nazione, allorchè sarà chiamato dalla legge senza mancare ad uno de'primi doveri, che gl'impone la patria.

L'esercito permanente deve considerarsi principalmente destinato per la difesa della Patria ne'casi ordinari di guerra co'nemici, ma ne'casi d'invasione, o di combinazione di numerosi eserciti per offendere la Nazione, ha ella di bisogno di un supplimento di forza, che la renda invincibile.

Questo soccorso estraordinario invero può ritrovarsi soltanto in una milizia nazionale bene organizzata, la quale in caso di necessità possa opporre al nemico una furia irresistibile, e per il suo numero, e per la sua perizia militare. Un ordinanza particolare potrà formare in ogni Provincia un corpo di milizia proporzionato alla sua popolazione, il quale combinando il servizio analogo al suo istituto colle diverse occupazioni dalla vita Civile offra alla Nazione il mezzo di assicurare la sua indipendenza, allorchè sarà minacciata da'nemici stranieri, e la sua libertà interna in qualunque caso tenterà contro di essa alcun ambizioso.

Siccome la milizia nazionale dovrà essere il baluardo della nostra libertà sarebbe contrario ai principi, che ha eseguiti la Commissione nel formare questo progetto, non prevedere, che potasse degenerare in pregiudizio di essa uno stabilimento creato per sua difesa e conservazione. Il Re, come Ceffo dell'Esercito permanente non può, disporre a suo arbitrio delle forze destinate per contrastare (se per avventura ciò avviene) i fatali effetti di un cattivo consiglio. Per l'istessa ragione non dovrà essere autorizzato a riunire i corpi delle milizie nazionali senza l'espresso consenso del Parlamento. In un punto così grave, e di essenziale trascendenza ogni precauzione sembra poca, e la menoma trascuratezza sarebbe fatale alla Nazione.

Lo Stato ha di bisogno di soldati, che lo difendono non meno, che de'Cittadini, che rendano illustre la nazione, e che promuovono la sua felicità con ogni sorta di lumi, e cognizioni. Sicchè una dalle prime cure de'rappresentanti di un popolo grande, e generoso, si è l'educazione pubblica. Questa dovrà essere generale ed uniforme, siccome lo sono la religione o le leggi della Monarchia Spagnuola. Affinchè il carattere sia nazionale, ed acciocchè lo spirito pubblico possa indirizzarsi verso il grande oggetto di formare veri Spagnuoli uomini da bene, ed amatori della Patria, è necessario, che la cura dell'Istruzione pubblica, non resti affidata a persone mercenaria, a talenti limitati, imbevuti di principi falsi, di equivoche idee, che talvolta produrrebbero una funesta lotta di opinioni, e di dottrine.

Le scienze sagre, e morali continueranno a dettarsi secondo i dogmi della nostra Santa Religione, e secondo la disciplina dalla Chiesa Spagnuola; Le scienze politiche conforme alle leggi fondamentali della Monarchia sanzionate dalla Costituzione, e le filosofiche, e le naturali dovranno seguire il progresso delle cognizioni umane, secondo lo spirito d'investigazione, che le dirige, e le rende utili nell'applicarle alla felicità delle società. Da questa sincera indicazione si deduce la necessità di formare un ispezione suprema di educazione pubblica, la quale sotto il nome di direzione generale degli Studi possa promuovere l'avanzamento delle scienze, o per dir meglio delle cognizioni umane in tutta la sua estenzione. L'impulso, e la direzione devono partire da un centro comune, se si vogliono ricavare i felici risultati, che prometter si deve la nazione dalla riunione di persone virtuose, e dotte, impiegate soltanto a far de'progressi sotto la protezione del Governo nel sublime oggetto dell'istruzione pubblica. La possente influenza, che ella deve avere nella felicità futura della nazione esige che le Corti approvino, e veglino su i Piani, e stabilimenti delle dottrine in generale, e su di tutto ciò, che tende alla formazione, e miglioramento degli stabilimenti delle scienze e delle arti.

Siccome non vi è cosa, che più direttamente influisca al decoro ed avanzamento generale delle nazioni, e alla conservazione della sua indipendenza, quanto la libertà di pubblicare tutte le idee, e pensamenti, che esser possono utili, e di beneficio ai sudditi di uno Stato, la libertà della Stampa, vero veicolo de'lumi, deve formare una parte della legge fondamentale della Monarchia, se mai gli Spagnuoli desiderano sinceramente essere liberi e felici.

Fin qui la Commissione nel suo progetto abbraccia i principi Elementari della Costituzione Spagnuola ordinati in quel modo, che gli è sembrato più opportuno per conservare il metodo, e l'ordine, i quali per nostra disgrazia erano banditi sino al giorno d'oggi dalle nostre leggi fondamentali. E indispensabile coordinare il modo, col quale dovrà conservarsi, ed alterarsi la Costituzione, due estremi, i quali tuttocchè sembrino contradittori sono realmente inseparabili.

Le Corti, come incaricate dell'ispezione, e vigilanza della Costituzione dovranno esaminare nelle lor prime Sessioni, se quella trovasi o no in osservanza in tutte le sue parti. A questo fine nessun altro mezzo può meglio cospirare, che ogni Spagnuolo possa rappresentare alle Corti, o al Re sull'inosservanza, o infrazione della legge fondamentale. Il libero uso di questo dritto è il principale di tutti in uno stato libero, senza di esso non vi può esser Patria, e gli Spagnuoli sarebbero ben presto proprietà di un assoluto Signore invece di sudditi di un Re Nobile, e generoso.

Ma siccome non è concesso agli uomini portare a perfezione veruna delle sue opere, comecchè è inevitabile che l'influsso delle circostanze abbia gran parte in tutte le sue determinazioni, potendo quelle variare sensibilmente di un'epoca in un'altra, è indispensabile riconoscere la dura necessità, che vi è di variare ciò che alcune volte dovrebbe essere inalterabile. Ma mentre che la Commissione ammette, come assioma, quanto ha detto di sopra, non può far a meno di fare alcune riflessioni sopra una materia cotanto brave, e delicata.

Il principale carattere di una costituzione deve essere la stabilità derivata dai solidi principi, su i quali riposa. La natura di questa legge, le circostanze che accompagna no generalmente ogni nazione, quando le riceve, e perciò quelle che possono sopragiungere colla sua alterazione, fanno conoscere quanto ella deve essere circospetta nel decretare delle riforme nella sua legge fondamentale. L'esperienza è l'unico lume, che può guidarla senza pericolo nel tenebroso spazio, che vi è sempre tra l'errore e la certezza. L'esperienza soltanto può mostrare la necessità di una riforma; ma per ben conoscerla, quali difficoltà non si presentano, quante funeste conseguenze non si prevedono contro la nazione, se questa sbagliasse nel suo giudizio! La Commissione, o Signore, si è trovata nel maggior conflitto, dovendo regolare l'ultimo titolo della sua opera. Da una parte la necessità di calmare le inquietudini, che abbia potuto suscitare lo scandaloso abuso di variare la lolo costituzione tanti stati di Europa dalla rivoluzione Francese in quà. Da un altra parte di lasciare un campo aperto alle emendazioni, e miglioramenti di quella, che sanzionerà la M. V.; senza introdurre in essa il principio distruttore della velleità, esigeva molta circospezione, e posatezza. Non ostante l'insinuare, che per insino all'epoca di anni otto dopocchè sia stata messa in esecuzione in tutte le sue partí, non possan le Corti proporre alcuna riforma, ha la sua base nella prudenza, e nel conoscimento del cuore umano. Giammai correrà maggior pericolo la costituzione, che da quel momento in cui si annunzierà, finocché piantato il sistema, che prescrive, principierà a consolidarsi annientando lo spirito di avversione, e ripugnanza che la contrasta. I risentimenti, le vendette, le preoccupazioni, i diversi interessi, ed il costume, tutto, tutto congiurerá contro di essa. Che perciò è necessario dar tempo, perchè ceda l'agitazione delle passioni, e s'indeboliscano gli sforzi di coloro, che vi si oppongono. Altrimenti si confonderanno fàcilmente gli effetti di una opposizione fomentata, e sostenuta da coloro, che si credono aggravati nel nuovo regolamento co'difetti, o errori di una costituzione, la quale non potrà realmente sperimentarsi, che dopo il ristabilimento del buon ordine e della tranquillità. Le tracce, che deve battere la proposta di riforma, dopo di essere stata approvata nelle Corti, per insino alla sua finale approvazione sono sembrate necessarie, attesa la natura e l'influenza della legge fondamentale.

Tale è, o Signore, il progetto dis costituzione della nazione Spagnuola, che la Commissione presenta alla discussione del Congresso. Sia quello esaminato da V. M.; con quello spirito d'imparzialità, e d'indulgenza, che è inseparabile della sua saggezza.

La Commissione è sicura di aver avuto presenti nel suo lavoro gli elementi, che devono formar la felicità della nazione. Il suo maggior impegno è stato quello di raccogliere con diligenza, come ha detto in questo discorso, fra tutte le leggi del Codice Goto, e degli altri, che si pubblicarono dal tempo della ristaurazione sino alla decadenza della nostra libertà, i principi fondamentali di una Monarchia moderata, i quali vaghi, dispersi, e spogliati di metodo ed ordine, non aveano quella coerenza necessaria per stabilire un sistema capace di trionfare delle vicende del tempo e delle passioni.

L'ignoranza,l'errore, e la malizia alzeranno la loro voce contro questo oggetto. Lo tacceranno di novità, pericoloso e contrario agl'interessi della nazione, e a'dritti del Re. Ma i loro sforzi saranno inutili, i loro fallaci argomenti svaniranno, come il fumo, nel vedere dimostrato sino all'evidenza, che le basi di questo progetto sono state per i nostri maggiori verità pratiche, assiomi riconosciuti, e resi sagri dal costume di tanti secoli. si, o Signore, di molti secoli in vero, ne'quali la nazione eligeva i suoi. Sì, o Signore, di molti secoli in vero, ne'quali la nazione eligeva i suoi Re, concedeva liberamente contribuzioni, sanzionava le leggi, formava le truppe, faceva le pace, e dichiarava la guerra, domandava ragione ai Magistrati, ed agl'impregati pubblici; era infine Sovrana, ed esercitava i suoi dritti senza alcuna contradizione, o impedimento. Questi adunque, e non altri, sono i principi costitutivi del sistema, che presenta la Commissione nel suo progetto, il rimanente è tutto accessorio, e soggetto a massime ugualmente fondamentali; e che appartiene soltando al metodo ed ordine, che si deve seguire, per evitare, che col tempo ritornino ad oscurarsi le verità cotanto sante, sincere, e tanto necessarie alla gloria, e felicità delle nazione, e del Re, i di cui dritti, non vi è alcuno, che maggiormente li compremetta di coloro, che fingono di sostenerli coll'opposizione, che essi fanno alle salutari limitazioni, che lo renderanno mai sempre Padre de'suoi popoli, e oggetto della benedizione de'suoi sudditi.

Intanto la M. V. lo esamini, lo ponderi, e lo perfezioni, e ridottolo indi per via della sua Sanzione alla natura di legge fondamentale, lo presenti alla nazione, la quale anziosa, ed impaziente di sapere la sua futura sorte reclama dal Congresso la mercede dovuta a'suoi sagrifizi.

Dicale la M. V. che in questa legge si contengono tutti gli elementi della sua grandezza e della sua prosperità, e che se i generosi sentimento di amore, e di Icaltà verso l'innocente, e rispettato suo Re l'obbligarono a muoversi per vendicare l'orribile oltraggio commesso contro la sua Sagra Persona, oggi più che mai deve raddoppiare i suoi storzi per affrettare il sospirato momento di restituirla al Trono de'suoi maggiori, il quale maestosamente riposa sopra le solide basi di una costituzione generosa, e liberale. Cadice 24 Dicembre del 1811.

Diego Munoz Torrero, Presidente della Commissione.

Guiseppe de Espiga.

Francesco Guttierez della Stuerta.

Antonio Giachino Perez.

Vincenzo Morales Dunres.

Pietro Maria Ri.

Ildefonzo Canedo.

D. Mariano Mendiola.

Agostino Argüelles.

Giachio Fernandez de Leisva.

Antonio Oliveros.

Francesco di Sales Rodriguez de la Barcena.

Andrea dee Tauregui.

Evaristo Perez de Castro, Segretario della Commissione.



Arriba
Indice Siguiente