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Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola

D. Ferdinando VII.

Per la grazia de Dio e la Costituzione della Monarchia Spagnuola Re delle Spagne, e per la sua assenza e cattività, la Regenza del Regno nominata dal Parlamento Generale straordinario a tutti coloro che vedranno, e udiranno le presenti, sappiano, che il medesimo Parlamento ha decretato, e sanzionato quanto siegue.




Costituzione politica della Monarchia Spagnuola

In nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, e Spirito Santo Autore Supremo Legislatore della Società.

Il Parlamento generale e straordinario della nazione Spagnuola ben persuaso, dopo il più esatto esame, e matura deliberazione, che assicurar possono di una maniera stabile e permanente il loro assoluto adempimento, potranno arrivare con tutta ragione al grande oggetto di promuovere la gloria, la prosperità, ed il buon essere di tutta la Nazione decreta la seguen. Costituzione Politica per il buon, governo e retta amministrazione dello Statu.




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Titolo Primo. Della Nazione Spagnuola, e degl'individui Spagnuoli


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Capitolo Primo. Della Nazione Spagnuola

Articolo 1.- La nazione Spagnuola è la riunione di tutti gli Spagnuoli dell'uno, e dell'altro Emisfero.

Articolo 2.- La nazione Spagnuola è libera ed indipendente, e non è, nè più essere mai Patrimonio di alcuna famiglia o persona.

Articolo 3.- La Sovranità risiede essenzialmente nella nazione e perciò ad essa tocca esclusivamente il dritto di stabilire le sue leggi fondamentali.

Articolo 4.- La nazione è nell'obbligo di conservare e proteggere per mezzo di una saggia e giusta legislazione la libertà civile, le proprietà, e tutto gli altri legitimi dritti degi Individui che la compongono.




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Capitolo Secondo. Degli Spagnuoli

Articolo 5.-

1. Sono Spagnuoli tutti gli uomini liberi nati, e che abitano ne'domini delle Spagne, ed i loro figh.

2. I forastieri, che abbrano ottenuto dal Parlamento il privilegio di reputarsi come naturali.

3. Quelli che senza il sudetto privilegio contino dieci anni di domicilio, acquistato a tenore delle leggi in qualsisia parte della Monarchia.

4. I Liberti da che acquistano la libertà in Spagna.

Articolo 6.- L'amore della patria è uno de'principali doveri di tutti gl'Individui Spagnuoli come pure devono essere giusti e benefici.

Articolo 7.- E'in obbligo ogni Spagnuolo di essere fedele alla costituzione, di obbedire alle sue leggi, e di rispettare le autorita da essa stabilite.

Articolo 8.- S'intende anche obbligato ogni Spagnuolo sanza distinzione alcuna a contribuire secondo i suoi averi per le spese dello Stato.

Articolo 9.- E'pure obbligato ogni Spagnuolo a difender la patria colle armi, quando sarà chiamato dalla legge.






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Titolo Secondo. Del Territorio della Spagne, sua Religione e Governo, e de'Cittadini Spagnuoli


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Capitolo Primo. Del Territorio delle Spagne

Articolo 10.- Il Territorio Spagnuoli, comprende, nella Penisola con suoi terreni, ed Isole aggiacenti, Aragona, Asturia, Castiglia la veccha, Castiglia la Nuova, Catalogna, Cordova, Estremadura, Galizia, Granata, Jaen, Leone, Murcia, Navarra, Provincie di Biscaglia Guijuscoa, ed Alava, Siviglia, e Valenza, le Isole Baleari, e le Isole Canarie, colle restanti possesioni dell'Africa. Nell'America Settentriotiale, la nuova Spagna, la nuova Gallizia, e Penisole di Jucatan Goatemala, Provincie interne di Oriente ed Occidente, Isola di Cuba, le due Fiorite, la parte Spagnuola dell'Isola di S.Domingo; e l'Isola di Porto Ricco, co tutte le altre aggiacenti a quelle, ed al Continente nell'uno e nell'altro mare. Nell'America Meridionale, la nuova Granata, Venezuela, il Perù, Chile, Provincie del Rio della Plata, e tutte le Isole aggiacenti nel mare pacifico, e nell'atlantico. In Asia, le Isole Filippine, una con quelle che dipendono dal suo governo.

Articolo 11.- Si formerà una più esatta divisione del Territorio Spagnuolo da una legge Costituzionale, allorquando le circostanze politiche della nazione lo permetteranno.




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Capitolo Secondo. Della religione

Articolo 12.- La Religione della nazione Spagnuola è, e sarà perpetuamente la Cattolica Apostolica Romana unica e vera. La nazione la protegge colle leggi savie e giuste, e vieta l'esercizio di qualunque altra.




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Capitolo Terzo. Del Governo

Articolo 13.- Lo scopo del Governo è la felicità della nazione, dapoicchè il fine di ogni società politica, non è altro, che il buon essere degl'individui che la compongono.

Articolo 14.- Il Governo della nazione Spagnuola è una Monarchia moderata Ereditaria.

Articolo 15.- Il dritto di far leggi risiede nelle Corti unitamente al Re.

Articolo 16.- Il potere di far eseguire le leggi risiede nel Re.

Articolo 17.- La facoltà di applicar le leggi nelle cause Civili e Criminali spetta ai Tribunali dalle leggi stabilite.




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Capitolo Quarto. De'Cittadini Spagnuoli

Articolo 18.- Sono Cittadini que'Spagnuoli che d'ambe le linee traggono origine da'Domini Spagnuoli di amendue gli Emisferi, e che ritrovansi domiciliati in qualunque siasi de'paesi degl'istessi domini.

Articolo 19.- E'ugualmente Cittadino quel forastiero, che godendo di gia, dritti di Spagnuolo venga ad ottenere dalle Corti privilegio di Cittadinanza.

Articolo 20.- Per poter ottenere il forastiero dalle Corti tal privilegio, dovrà ritrovarsi unito in matrimonio con donna Spagnuola; ed aver portata, o stabilita in Ispagna qualche invenzione o industria di pregio, o pure aver acquistati beni stabili, per i quali paghi una contribuzione diretta; e quando si stabilisce nel Commercio con capitale proprio e considerevole, benvisto alle Corti, o pure fatti servigi rilevanti per bene e difesa della nazione.

Articolo 21.- Sono ancora Cittadini i figli legittimi de'forastieri domiciliati in Spagna, i quali essendo nati ne'domini Spagnuoli non abbiano estraregnato senza il permesso del Governo, e che avendo compita l'età di anni 21 si sieno domiciliati in un paese de'medesimi domini, esercitando in esso qualche professione, arte, o industria utile.

Articolo 22.- A quei Spagnuoli, che per qualsisia linea si sono considerati e reputati per originari dall'Africa, per poter aspirare ad essere Cittadini lor resta libero l'ingresso della virtù, o del merito; che perciò potranno le Corti dare privilegio di Cittadinanza a coloro, che abbiano fatta emmenti servigi alla patria, o pure che si steno distinti per i talenti, applicazione, e condotta, con condizione però, che debbano essere figli di legitimo matrimonio da padri ingenui, come pure ammogliati con donna ingenua, e domiciliati ne'domini Spagnuoli, e finalmente che debbano esercitare alcuna professione, arte, o industria, con capitale proprio.

Articolo 23.- Gl'impieghi Municipali potransi ottenere soltanto da'Cittadini, i quali vi potranno essere promossi nelli casi rimarcati dalla legge.

Articolo 24.- Il carattere di Cittadino Spagnuolo si perde:

1. Per l'acquisto di cittadinanza in paese straniero.

2. Per accettare impiego di altro Governo.

3. Per sentenza, con la quale s'impongono pene afflittive, o infamanti; se poi non si ottiene riabilitazione.

4. Per aver fatta residenza di cinque anni consecutivi fuori del territorio Spagnuolo senza commissione, o licenza del Governo.

Articolo 25.- L'esercizio de'medesimi dritti si sospende:

1. Per proibizione giudiziaria a causa d'incapacità fisica, o morale.

2. Per essere debitore fallito, o pure debitore ai fondi pubblici.

3. Per essere servente domestico.

4. Per non avere impiego, arte, o maniera di vivere cognita.

5. Per trovarsi processato criminalmente.

6. Tutti coloro che dovranno entrare nuovamente nell'esercizio de'diritti di Cittadino dall'anno 1830 saranno obbligati di saper leggere e scrivere.

Articolo 26.- Soltanto per le cause stabilite ne'titoli di sopra potransi perdere, o sospendere, i dritti di Cittadino, e non già per altro.






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Titolo Terzo. Delle Corti


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Capitolo Primo. Del modo di formarsi le Corti

Articolo 27.- Il Parlamento è la riunione di tutti i Deputati, che rappresentano la nazione, i quali vengono nominati da'Cittadini nella forma che si dirà.

Articolo 28.- La base per la nazionale rappresentazione è la medesima in ambedue gli Emisferi.

Articolo 29.- Questa base si è la nazione composta da quei naturali, i quali per ambe le linee siano oriundi di domini Spagnuoli, e di quelli ancora, che avessero ottenuto dalle Corti privilegio di Cittadinatiza, come pure coloro compresi nell'Articolo 21.

Articolo 30.- Per computare la popolazione de'domini Europei servirà di regola l'ultima numerazione di anime del 1797 fintantochè potrà farsene un altra nuova, e si formerà altra corrispondente della popolazione oltramarittima, servendo frattanto quella più sincera tra le fatte ultimamente.

Articolo 31.- Per ogni settantamila anime di popolazione composta, come si è detto nell'Articolo 29 vi sarà un Deputato nelle Corti.

Articolo 32.- Se distribuita la popolazione nelle diverse provincie, resultasse in qualcheduna un residuo di più di trentacinque mila anime, si passerà all'elezione di un Deputato di più, considerando il suddetto residuo, come se fosse compito il numero di settanta mila; se il superante però non oltrepassa li trentacinque mila, non se ne farà di esso conto alcuno.

Articolo 33.- Se vi fosse qualche Provincia di cui la popolazione non arriva a settanta mila anime, quando non è minore di settanta mila, eligerà per se un Deputato, se però sarà minore di tale numero, allora si unirà con quella più prossima per compire il numero stabilito di settanta mila. Si eccettua da questa regola l'Isola di S. Domingo, la quale nominerà un Deputato, qualunque sia la sua popolazione.




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Capitolo Secondo. Della nomina de'Deputati delle Corti

Articolo 34.- Per la elezione de'Deputati del Parlamento si celebreranno congressi di Parrocchia di Partito, e di Provincia.




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Capitolo Terzo. D'Congressi Elettorali di Parrocchia

Articolo 35.- I Congressi Elettorali di Parrocchia saranno composti di tutti i Cittadini abitanti e residenti nel circuito di ogni rispettiva Parrocchia, fra i quali saranno considerati gli Ecclesiastici secolari.

Articolo 36.- Tali Congressi si faranno sempre nella Penisola, Isole, e possessioni aggiacenti, nella prima Domenica del mese di Ottobre dell'anno che precede quello della celebrazione delle Corti.

Articolo 37.- Nelle Provincie Oltremarittinne si faranno detti Congressi la prima Domenica del mese di Dicembre, mesi quindici prima della celebrazione delle Corti, previo l'avviso, che per l'une, e per l'altre dovrassi anticipatamente dare da'rispettivi capi di Giustizia

Articolo 38.- Si farà nomina per ogni congresso Parrocchiale di un Elettore Parrocchiale per ogni duecento abitanti.

Articolo 39.- Se il numero di abitanti di questa Parrocchia eccede il trecento, malgrado che non arrivi a quattrocento, si nomineranno due Elettori; se oltrepassa li cinquecento, tuttochè non arrivi a scicento si farà nomina di tre, e così progressivamente.

Articolo 40.- In quelle Parrocchie, il di cui numero di abitanti, non giunge a duecento, basta che vi siano cento cinquanta pottrà verificarsi la nomina di un Elettore; per riguardo a quelle, che non abbracciaro un tal numero, si uniranno gli abitanti di questa con quelli dell'altra immediata; per passare alla nomina dell'Elettore, o Elettori che lor sia competente.

Articolo 41.- Il congresso di Parrocchia eligerà a pluralità di voti undici Compromissari, acciò sia da costoro fatta la nomina di un Elettore Parrocchiale.

Articolo 42.- Se nel Congresso Parrocchiale si dovessero eligere due Elettori, si nomineranno ventuno Compromissari. Se devono essere tre, se ne eligeranno trentuno; senza che in nessun caso si possa oltrapassare tale numero de'Compromisari, per evitare ogni confusione.

Articolo 43.- Per provvedere alla speditezza e facilità di eseguirsi ciò dalle piccole popolazioni, si ordina, che quelle Parrocchie che abbiano soltanto il numero di venti abitanti, potranno eligere un Compromissario; se arriva da trenta a quaranta, ne eligerà due; se da cinquanta a sessanta, ne eliggerà tre e così successivamente. Quelle Parrocchie, che avranno meno di venti abitanti si uniranno alle più immediate per fare l'elezione del Compromissario.

Articolo 44.- I Compromissari delle Parrocchie de'piccoli paesi, così eletti si uniranno nel paese più a proposito, ed allorchè formeranno il numero di undici, o almeno di nove, passeranno all'elezione di un Elettore Parrocchiale, se arrivassero al numero di ventuno, o almeno di diecissette, ne eligeranno due, e se fossero trentuno, o almeno venticinque eligeranno tre Elettori, o quanti gli corrispondano.

Articolo 45.- Per essere nominato Elettore Parrocchiale si ricerca di essere Cittadino, maggiore di anni venticinque, domiciliato, e residente nella stessa Parrocchia.

Articolo 46.- Ne'congressi di Parrocchia presederà il Governadore Politico, o Giudice di quella Terra, o Villaggio, nel quale si uniscono coll'assistenza del Parroco per maggiore solennità dell'atto, e se in qualche paese a causa del maggior numero di Parrocchie, vi fossero due, o più congressi, in uno vi presederà il Governadore Politico, o il Giudice, nell'altre, un altre Giudice, e negli altri i Giurati cavati a sorte.

Articolo 47.- Giunta l'ora dell'unione, quale si farà nel Palazzo Concistoriale, o in quel luogo, ove sia costume di fare tali radunanze, tostocchè si saranno uniti i Cittadini, che intervengono una col Presidente, anderanno alla Parrocchia ove si celebrerà una messa sollenne di Spirito Santo dal Parroco, il quale farà un discorso analogo alla circostanza.

Articolo 48.- Finita la messa, si restituiranno al luogo d'onde partirono, ed in esse darassi principio al congresso, con far la nomina di due Scrutinatori, ed un Segretario, i quali saranno scelti tra i cittadini in esso intervenienti, tutto ciò a porta a aperta.

Articolo 49.- In seguito farà domanda il Presidente, se forse alcun cittadino ha da proporre qualche querela relative al sinistro maneggio, o subordinamento, perchè si verificasse l'elezione in qualche determinata persona, e se vi fosse, dovrassi face nell'atto istesso una pubblica, e verbale prova. Se l'accusa è certa, saranno privi di voce attiva e passiva tutti i rei di tale delitto. I calunniatori soffriranno la stessa pena; e di un tal giudicato non si ammetterà appello veruno.

Articolo 50.- Se forse si ecciteranno de'dubbi intorno a qualcheduno degl'inconvenienti per mancanza di qualità necessaria a poter votare, allora lo stesso congresso deciderà sul punto, quel che più gli sembrerà opportuno: beninteso, che tutte ciò che venga determinato si eseguirà senz'appello per questa volta, e per questo effetto solamente.

Articolo 51.- Si passerà immediatamente alla nomina do'Compromissari, il che si farà col designare ogni cittadino un numero di persone a quello de, Compmmissari, e per fare ciò si approssimerà al tavolino, dove siano il Presidente, ed i Scrutinatori, ed il Segretario. E costui li scriverà in una nota in presenza del Votante. Nessuno potrà in questo, ed in tutti altri atti di elezione dare volo a se stesso, sotto pena di perdere il diritto di votare.

Articolo 52.- Conchiuso un tale atto, il Presidente, i Scrutinatori, ed il Segretario esamineranno le note, e pubblicheransi da colui ad alta voce i nomi di quei Cittadini, che per maggioranza di voti sono stati eletti compromissari.

Articolo 53.- I compromissari già eletti si uniranno in un luogo ivi separato, pria di sciogliersi il congresso, e facendo tra loro conferenza, passeranno a nominare uno o più Elettori di quella Parrocchia, cadendo l'Elezione su di quella persona, o persone, nel di cui favore vi sia più della metà de'voti; si pubblicherà in seguito la nomina nel congresso.

Articolo 54.- Il Segretario firmerà l'atto, che sarà firmato dal Presidente, e Compromissari, e da lui si consegnerà copia di sudetto atto firmato dai sudetti alla persona, o persone elette per far sempre costare la loro nomina.

Articolo 55.- Nessun cittadino potrà scusarsi di simili incarichi sotto qualsisia motivo, o pretesto.

Articolo 56.- Nessun cittadino potrà presentarsi con armi nel Congresso Parrocchiale.

Articolo 57.- Verificata la nomina degli Elettori si scioglierà immediatamente il Congresso, e qualunque altro atto che pretendasi intrudere sarà nullo.

Articolo 58.- I cittadini che hanno formato il Congresso si trasferiranno alla Parrocchia, ove si canterà un solenne Te Deum, essendo il luogo dell'Elettore, o Elettori tra il Presidente, Scrutinatori, ed il Segretario.




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Capitolo Quarto. D'Congressi Elettorali di Partito

Articolo 59.- I Congressi Elettorali di Partito saranno composti dagli Elettori di Parrocchia, i quali faranno radunanza nel paese Capopartito, a fine di nominare Elettore o Elettori, nella capitale della Provincia devono essi concorrere per fare l'elezione de'Deputati del Parlamento.

Articolo 60.- Tali Congressi si celebreranno sempre nella Penisola, Isole, e possessioni aggiacenti la prima Domenica del mese di Novembre dell'anno precedente a quello della celebrazione del Parlamento.

Articolo 61.- Nelle Provincie oltremarittime si celebreranno la prima Domenica del mese di Gennaro prossimo seguente a quello di Decembre, nel quale si saranno di già celebrati i Congressi di Parrocchia.

Articolo 62.- Por venire in cognizione del numero degli Elettori, che devono nominare ogni partito, si avranno presenti i seguenti regolamenti.

Articolo 63.- Il numero degli Elettori di partito sarà sempre il triplo di quello de'Deputati, che si dovranno eligere.

Articolo 64.- Se il numero de'partiti della Provincia fosse maggiore di quello degli Elettori, che si ricercano, come per l'articolo precedente, a far la nomina de'Deputati corrispondenti, allora si eligerà un solo Elettore per ogni partito.

Articolo 65.- Se il numero de'Partiti fosse minore del numero degli Elettori, che debbonsi nominare, ciaschedun partito ne eligerà uno, duo, o più, sino a compire il numero che si richiede. Se però mancasse, tuttavia un Elettore, il Partito, che contiene più popolazione lo nominerá; se manca ancora un'altro, verrà cletto da quel partito, che per numero di popolazione siegue al primo, e cosi successivamente.

Articolo 66.- Per quanto riguarda quello stabilito negli Articoli 31, 32, e 33, e ne'tre Articoli precedenti, la numerazione di anime determina quanti Deputati corrispondono ad ogni Provincia ad ognuno de'suoi partiti.

Articolo 67.- Ne'congressi Elettorali di partito sarà residente il Governadore Politico, il primiero Giudice del paese Capopartito, al quale si presenteranno gli Elettori parrocchiali, con esibire il documento, che giustifica la loro elezione, affinchè i loro nomi si annotassero nel libro, nel quale dovranno stendersi gli atti del Congresso.

Articolo 68.- Nel giorno designato gli Elettori di Parrocchia, una Presidente si raduneranno nelle stanze del palazzo Consistoriale, della porta aperta, e daranno principio per nominare un Segretario e due Scrutinatori, i quali saranno scelti tra i medesimi Elettori.

Articolo 69.- In seguito esibiranno gli Elettori i Certificati della loro nomina per essere esaminati dal Segretario, e dalli Scrutinatori, i quali dovranno il giorno appresso danno informo, se trovassi, o no, in regola. Li Certificati del Segretario, e de'Scrutinatori saranno esaminati da una commissione di tre Individui del Congresso, che a tale effetto sarà creata, acciò nel giorno seguente dia anche di essi l'informo.

Articolo 70.- In questo stesso giorno radunati gli Elettori Parrocchiali, si leggeranno gl'informi sopra i certificati, e se vi fosse ostacolo da opporre per alcuno di essi, o pure alcun difetto degli Elettori, su di quelle qualità, che su di essi richiedonsi, il Congresso risolverà definitivamente con atto continuato, ciò che gli sembrerà conveniente, ed il risultato si eseguirà senz'appello.

Articolo 71.- Ciò finito, passeranno gli Elettori Parrocchiali una col Presidente alla Madre Chiesa, ove si farà celebrare una Messa solenne di Spirito Santo dall'Eclesiastico di prima dignità, il quale farà un discorso analogo alla circostanza.

Articolo 72.- Dopo eseguito questo cerimoniale religioso faran ritorno a'Palazzo concistoriale, ed indi occupando gli Elettori i loro posti senz'alcuna preferenza, si leggerà dal Segretario questo capitolo della Costituzione, ed in seguito passerà il Presidente a fare quell'istessa domanda contenuta nell'articolo 49; osservandosi pure quanto in esso si contiene.

Articolo 73.- Si passerà poscia senza alcuna interruzione alla nomina dell'Elettore, o Elettori di partito, facendosene la elezione, di uno in uno per Scrutinio segreto, eseguendosi per via di polize, nelle duali vi sarà scritto il nome di colui, che ognuno sceglie.

Articolo 74.- Compita la votazione, il Presidente, il Segretario, e Scrutinatori faranno l'esame e calcolo de'voti, e resulterà eletto colui, nel di cui favore vi sià la mettà, ed uno di più de'voti degl'individui del Congresso; ed indi il Presidente pubblicherà ogni elezione. Se però niuno abbia avuto in suo favore la maggioranza assoluta de'voti, allora quelli due, che avessero in suo vantaggio il maggior numero saranno sottoposti ad un secondo Scrutinio, e sarà eletto colui che riporta il maggior numero. In caso di uguaglianza deciderà la sorte.

Articolo 75.- Per essere Elettore di partito si richiede essere cittadino, nell'esercizio de'suoi dritti, maggiore di anni venticinque, domiciliato, e residente in esso partito, che sia secolare, o Ecclesiastico secolare, ben inteso che l'elezione può farsi in persona de'cittadini, che compongono il Congresso, o di quelli di fuori.

Articolo 76.- Il Segretario stenderà l'atto, il quale sarà da lui firmato, dal Presidente, e dagli Scrutinatori. Si consegnerà copia di esso, firmata dai sudetti, alla persona, o persone elette, per far costare la loro elezione. Il Presidente di questo Congresso passerà un altra copia, da lui firmata e dal Segretario, al Presidente del Congresso di Provincia, per indi farsi l'elezione ne'fogli pubblici.

Articolo 77.- Ne'Congressi Elettorali di partito si osserverà tutto ciò, che si conviene per i Congressi Elettorali di Parrocchia, negli Articoli 55, 56, 57 e 58.




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Capitolo Quinto. D'Congressi Elettorali di Provincia

Articolo 78.- I Congressi Elettorali di Provincia saranno composti da tutti gli elettori de'partiti di essa, i quali si raduneranno nella Capitale, per fare l'Elezione de'Deputati competenti, i quali interverranno nelle Corti, come Deputati della nazione.

Articolo 79.- I Congressi sudetti dovransi sempre celebrare nella Penisola, ed Isole aggiacenti nella prima Domenica del mese di Dicembre di quell'anno, che precede il Parlamento.

Articolo 80.- Nelle Provincie Oltremarittime si celebreranno la seconda Domenica del mese di Marzo di quell'anno in cui si facessero Congressi di partito.

Articolo 81.- Il Presidente di questo Congresso sarà il Ceffo Politico della Capitale della Provincia, al quale si presenteranno gli Elettori di partito, co'documenti della loro elezione, acciò i loro nomi siano annotati nel libro, in cui stender si devono gli atti del Congresso.

Articolo 82.- Il giorno destinato uniransi gli Elettori di partito col Presidente del Palazzo concistoriale, o in quel luogo, che si sarà creduto più a proposito per un atto così solenne a porta aperta, e daranno principio a nominare per pluralità di voti un Segretario e due Scrutinatori, quali devono essere scelti fra gli stessi Elettori.

Articolo 83.- Se a qualche provincia non tocasse più di un Deputato concorreranno almeno cinque Elettori per la nomina, facendo la distribuzione di un tal numero tra i partiti, ne'quali detta provincia viene divisa, o pure formando de'partiti a questo solo effetto.

Articolo 84.- Si leggeranno i quattro capitoli di questa costituzione che trattano dell Elezioni. In seguito si leggeranno i certificati degli atti di elezione fatti ne'rispettivi capi di partito rimessi dai rispettivi Presidenti, così ugualmente esibiranno gli Elettori i certificati delle loro elezioni, acció siano esaminati dal Segretario e Scrutinatori, i quali dovranno nel giorno seguente dare informo, se vanno, o no, in regola. I certificati del Segretario e Scruttinatori verranno esaminati da una Commissione di tre individui del Congresso, che saranno nominati all'oggetto d'informare sopra i medesimi nel giorno appresso.

Articolo 85.- Uniti così gli Elettori di partita si leggeranno le informazioni su de'certificati, e ritrovandosi ostacoli da opporre ad alcuno di essi, o pure agli Elettori, per mancar loro qualcheduna delle qualità, che si richiedono, il Congresso risolverà definitivamente senza intermissione, quel che crederà opportuno, ed il risoluto si metterà in esecuzione senz'appello.

Articolo 86.- In seguito gli Elettori di partito col loro Presidente anderanno alla Cattedrale, o Chiesa Madre, dove si celebrerà una solenne Messa di Spirito Santo, ed il Vescovo, ed in sua mancanza l'Ecclesiastico di maggior dignità farà un discorso opportuno alle circostanze.

Articolo 87.- Compito quest'atto religioso, si restituiranno al luogo, da dove si partirono, ed a porta aperta, occupando gli Elettori, i loro posti senza preferenza alcuna, farà il Presidente quella stessa domanda, che si contiene nell'Articolo 49 osservandosi in tutto quello che ivi si previene.

Articolo 88.- Si passerà in seguito dagli Elettori, che vi si trovano presenti all'Elezione del Deputato, o Deputati, eligendosi di uno in uno avvicinandosi al tavolino, dove siedono il Presidente, li Scrutinatori, ed il Segretario. Costui scriverà alla presenza del votante il nome della persona, che ciascuno elige. Il Segretario, ed i Scrutinatori voteranno i priori.

Articolo 89.- Finita la votazione, il Segretario, il Presidente, ed i Scrutinatori faranno l'esame, e la numerazione de'voti, e sant eletto colui, in di cui favore sarà riunita la metà, ed uno di più de'voti. Se nessuno riporta l'assoluta pluralità, allora que'due, su de'quali si è verificato il maggior numero de'voti saranno soggetti ad un secundo Scrutinio, e verrà eletto colui, che aporta la maggioranza de'voti. In caso però di egualtà, deciderà la sorte. Fatta così la elezione di ognuno; la pubblicherà il Presidente.

Articolo 90.- Dopo l'elezione de'Deputati, si passerà a quella de'surrogati, osservando lo stesso metodo, e forma di sopra; ed il suo numero sarà in ogni Provincia la terza parte de'Deputati, che vi corrispondono. Se a qualche Provincia, non tocca eligere più di uno o due Deputati, sceglierà nou ostante un surrogato. Costoro concorreranno alle Corti, nel caso che accade la morte del Deputato proprietario, o pure se il medesimo sarà inabilitato a giudizio delle Corti, in qualunque tempo, che si verifichi l'uno o l'altro caso dopo l'elezione fatta.

Articolo 91.- Per essere Deputato delle Corti si richiede essere cittadino, in esercizio de'suoi dritti, maggiore di anni venticinque, e che sia nato nella Provincia, o almeno abitante in essa sette anni consecutivi, che sia secolare, o Prete secolare, potendo ricadere l'elezione in persona di que'cittadini, che formano il Congresso, o pure di que'di fuori.

Articolo 92.- Si richiede ancora per essere Deputato delle Corti un annuale rendita proporzionata proveniente da beni propri.

Articolo 93.- Si sospende la disposizione dell'Articolo precedente, fintantocchè le Corti, che in appresso devono celebrarsi, dichiareranno di essere arrivato il tempo che passa avere effetto, determinando ugualmente il quantitativo della rendita, e la natura de'beni, da cui essa dovrà provenire; e tutto ciò, che allora si risolverà, si riguarderà come costituzionale, e come se qui fosse stato espressato.

Articolo 94.- Se accadesse, che un istesso individuo venga eletto Deputato della Provincia ove nacque, e dalla Provincia, nella quale abita, sussisterà l'elezione per ragion di abitazione, e per riguardo alla Provincia di sua nascita interverrà nelle Corti il Deputato, che vi corrisponde.

Articolo 95.- Il Segretario del Dispaccio, i Consiglieri di Stato, e coloro, che occupano impreghi di casa Reale non potranno giammai essere eletti per Deputati del Parlamento.

Articolo 96.- Non potrà nemmeno essere eletto per Deputato delle Corti qualunque forastiere, ancorchè avesse ottenuto dalle Corti privilegio di cittadinanza.

Articolo 97.- Niun impiegato pubblico nominato dal Governo potrà essere eletto Deputato delle Corti per quella Provincia, nella quale esercita il sua impiego.

Articolo 98.- Il Segretario stenderà gli atti delle elezioni, che firmeranno egli, il Presidente, e tutti gli elettori.

Articolo 99.- Indi tutti gli elettori senza scusa veruna stipoleranno in persona di ognuno de'Deputati procure ample secondo la formola che siegue, consegnandosi ad ogni Deputato la sua corrispondente procura, per presentarsi alle Corti.

Articolo 100.- Le procure saranno concepite ne'seguenti termini.

Nella Città o Terra di . . . . . a . . . . . giorni del mese di . . . . . dell'anno . . . . . nelle stanze . . . . . ritrovandosi uniti li Signori (qui si espresseranno i nomi del Presidente, e degli elettori di partito, che compongono il Congresso Elettorale di Parrocchia) dissero innanti a me infrascritto Notaro, e testimoni a tale effetto convocati, elle essendosi proceduto a tenore della costituzione Politica della Monarchia Spagnuola alla nomina degli elettori di Parrocchia, e di partito con tutte quelle, sollennità nella medesima costituzione prescritte, come si faceva costare ne'certificati originali, che accompagnavano l'espediente uniti agli espressati elettori di partito della Provincia di . . . . . il giorno di . . . . . del mese di . . . . . del presente anno, hanno fatto la nomina di Deputati, che in nome, e rappresentanza di questa Provincia devono intervenire nelle Corti, e che furono eletti Deputati per tale effetto da questa Provincia i Signori N. N. come appare dall'atto stesso firmato da N. N. in conseguenza del quale gli si conferisce a tutti uniti, ed ad ognuno in particolare ample procure per adempire, e disimpegnare le auguste funzioni della loro carica, ed acciocchè un tamente cogli altri Deputati delle Corti, come rappresentanti della nazione Spagnuola possano accordare e risolvere tutto quello, e quanto credessero, che conduce al bene generale di essa, facendo uso delle facoltà, che la costituzione determina, e fra i limiti, che la medesima prescrive, senzachè in modo alcuno, e sotto verun pretesto si possa derogare, alterare, e variare alcun de'suoi Articoli, e che i Costituenti si obbligano per se, e per nome e parte di questa Provincia, in vigor delle facoltà, elle loro sono state concesse, con le elettori nominati per questo atto, di aver per valido, ubbidire, ed adempire tutto ciò che i sudetti Deputati facessero, tutto quello, che da essi si risolverà a tenore della Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola. Così lo espressarono, e stipolarono. Essendo presenti come testimoni N. N. i quali insieme con i Signori Costituenti lo firmarono, del che fò fede.

Articolo 101.- Il Presidente, li Scrutinatori, ed il Segretario rimetteranno immediatamente alla Deputazione permanente delle Corti, copia da loro firmata degli atti di elezione, e faranno, che si siano pubblicate le elezioni per mezzo della stampa, inviando un esemplare ad ogni paese della Provincia.

Articolo 102.- Per l'indennizazione de'Deputati gli si assegneranno i soldi delle rispettive loro Provincie, che le Corti nel secondo anno di ogni Deputazione generale stabiliranno per quella Deputazione, che le dovrà succedere, e riguardo ai Deputati di Oltremare si abbonerà il dippiù, che sembrerà necessario a giudizio delle loro rispettive Provincie per le spese di viaggio, di andare, e ritornare.

Articolo 103.- Si osserverà ne'Congressi Elettorali di Provincia quanto viene prescritto negli Articoli 55, 56, 57 e 58 ad eccezione di quanto si stabilisce nell'Articolo 328.




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Capitolo Sesto. Della Celebrazione delle Corti

Articolo 104.- Si raduneranno le Corti ogni anno nella Capitale del Regno in un Palazzo destinato a questo solo oggetto.

Articolo 105.- Ogni qualvolta crederanno opportuno di trasferirsi in altro luogo lo potranno fare, con che però il paese scelto non sia distante dalla Capitale più di dodici leghe, e che per tale traslazione siano di accordo due terze parti de'Deputati presenti.

Articolo 106.- Le sessioni delle Corti in ogni anno dureranno al più tre mesi consecutivi dandosi principio il primo giorno del mese di Marzo.

Articolo 107.- Le Corti potranno prorogare le loro sessioni al più per un altro mese, e ciò in due casi soltanto; ciò primo a domanda del Re, e secondo se le Corti istesse lo crederanno necessario, mediante una determinazione di due terze parti di Deputati.

Articolo 108.- Li Deputati si rinnoveranno totalmente in ogni due anni.

Articolo 109.- Se la guerra, o l'invasione del nemico di qualche parte della Monarchia fossero di ostacolo di presentarsi a tempo opportuno tutti o alcuni de'Deputati di una o più provincie, allora verranno suppliti quel che mancassero dagli anteriori Deputati delle rispettive Provincie, cavandosi a sorte tra loro, sino a compire il numero corrispondente.

Articolo 110.- Li medesimi Deputati non potranno essere eletti nuovamente; se non vi sarà intermedia altra Deputazione.

Articolo 111.- Giunti li Deputati alla Capitale si presenteranno alla Deputazione permanente delle Corti, la quale farà notare i loro nomi, e quello della Provincia, che li ha eletti, in un registro della Segretaria delle Corti.

Articolo 112.- Nell'anno della rinnovazione de'Deputati si celebrerà la prima Giunta preparatoria nel giorno 15 Febbraro a porte aperte, e sarà Presidente quello della Deputazione permanente, e saranno Segretari e Scrutinatori quelli medesimi, che eligerà la medesima Deputazione fra i restanti soggetti, che la compongono.

Articolo 113.- In questa prima Giunta presenteranno tutti i Deputati le loro procure, ed a maggioranza di voti si creeranno due Commissioni, una di cinque individui per lo esame delle procure de'Deputati, ed altra di tre per Io esame dello informo delli cinque commissionati.

Articolo 114.- Il giorno 20 dello stesso mese di Febbraro si celebrerà anche a porte aperte la seconda Giunta preparatoria, nella quale le due Commissioni informeranno sulla legittimità delle procure, con aver avuto presenti le copie degli atti di elezione Provinciali.

Articolo 115.- In questa Giunta, ed in tutte le altre che siano necessarie sino al giorno 25 si scioglieranno definitivamente a pluralità di voti i dubbi tutti, che si potranno suscitare sulla legittimità delle procure, e qualità de'Deputati.

Articolo 116.- Nell'anno seguente alla rinnovazione de'Deputati si terrà la prima Giunta preparatoria il di 20 Febbraro, e sino al di 25 di detto tutte quelle, che si stimeranno necessarie per risolvere in quel modo e forma, come si è detto ne'tre precedenti articoli, sulla legittimità delle procure de Deputati, che di nuovo si presenteranno.

Articolo 117.- Il giorno 25 Febraro in ogni anno si celebrerà la ultima Giunta preparatoria, nella quale tutti i Deputati ponendo la mano sovra i Santi Evangeli faranno un giuramento, che siegue: Giurate di difendere, e conservare la Religione Cattolica Apostolica Romana senza ammetterne nessun altra nel Regno. R.: Si, giuro. Giurate di osservare, e fare osservare religiosamente la Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola sanzionata dalle Corti Generali estraordinarie della nazione nell'anno 1812: Si, giuro. Giurate di diportarvi bene, e fedelmente nell'incarico, che la nazione vi ha conferito, avendo mai sempre di mira il bene, e la prosperità della stessa nazione: Si, giuro. Se così farete Iddio vi darà il premio e se no, ve ne dimandi conto.

Articolo 118.- In seguito si passerà ad eligere tra i medesimi Deputati per mezzo di Scrutinio Segreto, ed a pluralità assoluta di voti un Presidente; un Vice-Presidente, e quattro Segretari, e così si avranno già per coordinate, e firmate le Corti, e la Deputazione permanente cesserà in tutte le sue funzioni

Articolo 119.- Si farà nomina nell'istesso giorno di una Deputazione composta da 22 individui, e due delli Segretari, la quale passerà a dar parte al Re di ritrovarsi di già stabilite le Corti, ed il Presidente che ha eletto, affinchè dica, se vorrà intervenire all'apertura delle Corti da celebrarsi il giorno 20 Marzo.

Articolo 120.- Se il Re si ritrovasse fuori della Capitale, gli si darà questa notizia per iscritto, ed il Re contesterà dell'istessa maniera.

Articolo 121.- Il Re assisterà personalmente all'apertura delle Corti, e se si ritrova impedito lo farà il Presidente il giorno prescritto, senzacchè per alcun motivo possa differirsi ad altro giorno. Le stesse formalità si osserveranno per l'atto di chiusura delle Corti.

Articolo 122.- Nelle stanze delle Corti entrerà il Re senza guardia e gli faranno compagnie soltanto quelle persone prescritte nel cerimoniale per l'accoglimento, e licenza del Re, locchè sarà prescritto dal regolamento intorno alle Corti.

Articolo 123.- II Re terrà un ragionamento, proponendo alle Corti, ciò che crederà conveniente, e gli risponderà il Presidente in termini generali. Se non interviene il Re invierà il suo discorso al Presidente, acciò da lui sia letto nelle Corti.

Articolo 124.- Le Corti non potranno deliberare in presenza del Re.

Articolo 125.- Nel caso di fare li Segretari del Dispaccio alcun progetto alle Corti in nome del Re, assisteranno alle discusioni, quando, e come le Corti determineranno, ed esporranno, non potendo però essere presenti alla votazione.

Articolo 126.- Le sessioni delle Corti saranno pubbliche, e potrà celebrarsi soltanto sessione segreta, allorchè occorresse alcun caso, che esigga riserba.

Articolo 127.- Nelle discussioni delle Corti, ed in tutt'altro che appartenga al loro governo, ed ordine interno, si osserverà quel regolamento, che si formerà da queste Corti generali straordinarie senza pregiudizio delle riforme, che le successive Corti giudicheranno conveniente fare in questo Articolo.

Articolo 128.- Li Deputati saranno iuviolabili riguardo alle loro opinioni, ed in nessun tempo, e caso, e da nessuna autorità potranno essere riconvenuti per le medesime. Nelle cause criminali, che contra di loro s'intenderanno, non potranno essere giudicati, se non se da'Tribunale delle Corti, in quel modo, e forma che si prescrive nel regolamento del governo interno del medesimo. Durante le sessioni delle Corti, ed un mese dopo, i Deputati non potranno essere chiamati ia giudizio per cause Civili, ne'coerzionati per debiti.

Articolo 129.- Mentre saranno Deputati, contando da quel tempo, che costi la nomina nel registro delle Corti, non potranno accettare per se, nè sollecitare per altri, impiego alcuno da provvedersi dal Re, nè qualunque ascenso, che non sia di scala alla sua rispettiva camera.

Articolo 130.- Dell'istessa maniera non potranno durante il tempo della sua Deputazione, e un anno dopo dell'ultimo atto delle sue funzioni, ottenere per se, nè domandare per altri pensione, nè condecorazione alcuna, che sia ugualmente provista dal Re.




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Capitolo Settimo. Della facoltà delle Corti

Le facoltà delle Corti sono:

1. Proporre, e decretar le leggi, farne le interpetrazioni, e derogarle in caso di necessità.

2. Ricevere il giuramento dal Re, dal Principe delle Sturies, e dalla regenza, come si previene a suo luogo.

3. Risolvere qualsisia dubbio di fatto, o di dritto, che possa occorrere riguardo alla successione della Corona.

4. Eligere la Regenza o Regente del Regno, quando lo previene la Costituzione, e determinare le limitazioni, colle quali la Regenza o il Regente esercitar dovranno l'autorità Reale.

5. Fare la pubblica riconoscenza del Principe di Sturias.

6. Nominare al Re Minore un Tutore, quando lo previene la Costituzione.

7. Approvare prima della rattificazione, trattati di alleanza offensiva, quelli de'sussidi, e quelli particolarmente del commercio.

8. Permettere, o negare l'ammissione di truppe forastieri nel Regno.

9. Decretare sulla creazione, o abolizione di piazze ne'Tribunali che stabilisce la Costituzione, ed ugualmente la creazione, e soppressione degl'impieghi pubblici.

10. Fissare in ogni anno a proposta del Re le forze di mare, e terra, determinando quelle, che dovranno stare in piedi in tempo di pace, come il loro aumento in tempo di guerra.

11. Formare le ordinanze dell'Esercito, Armata, e Milizia nazionale, in tutti i rami, che le corrispondono

12. Stabilire le spese dell'amministrazione pubblica

13. Stabilire in ogni anno le contribuzioni, ed imposti.

14. Prendere in prestamo delle somme in caso di necessità colla sicurità della nazione.

15. Approvare la ripartizione delle contribuzioni tra le Provincie.

16. Esaminare ed approvare i conti dell'erogazione, che si fa de'capitali pubblici.

17. Stabilire le Dogane, e Pandette de'dritti.

18. Disporre il conveniente, per l'amministrazione, conservazione, ed alienazione de'beni nazionali.

19. Stabilire il valore, peso, legge, impronta, e denominazione delle monete.

20. Adottare quel sistema che si creda più comodo e giusto per i pesi e misure.

21. Promuovere, ed alimentare ogni sorte d'industria, e togliere gli ostacoli, che possono essergli di impedimento.

22. Stabilire il sistema generale della educazione pubblica in tutta la Monarchia, ed approvare quella proposta per la educazione del Principe di Asturias.

23. Approvare li stabilimenti generali che riguardano la polizia, e la salute del Regno.

24. Protegere la libertà politica della Stampa.

25. Rendere effettiva la responsabilità de'Segretari del Dispaccio, come pure di tutti gli altri impreghi pubblici.

26. Finalmente appartiene alle Corti acconsentire, o no, a tutti quegli atti, ed in tutti i casi che sia necessario a tenore della Costituzione.




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Capitolo Ottavo. Del modo di formare le leggi, e della Reale Sanzione

Articolo 131.- Ciaschedun Deputato ha facoltà di proporre alle Corti progetti di legge, purchè ciò faccia in iscritto, con esporre le ragioni su delle quali si fonda.

Articolo 132.- Due giorni almeno dopo presentato e letto il progetto di legge, si leggerà per la seconda volta, e le Corti risolveranno se si deve ammettere o no alla discussione.

Articolo 133.- Ammesso a discussione, se l'importanza dell'affare esige a parere delle Corti, che previamente si passi ad una Commissione, si eseguirà così.

Articolo 134.- Quattro giorni almeno dopo ammesso alla discussione il progetto si leggerà per la terza volta, e si potrà puntare il giorno per aprire la discussione.

Articolo 135.- Arrivato il giorno della discussione, abbraccerà questa il progetto o nel totale, o in ognuno de'suoi Articoli.

Articolo 136.- Le Corti decideranno se la materia sia sufficientemente schiarita, e deciso ciò risolverà se ha luogo o no la votazione.

Articolo 137.- Deciso di aver luogo la votazione, si passerà ad essa immediatamente ammettendo, o rifiutando il progetto in tutto, o in parte, o pure variandolo e modificandolo a tenore delle osservazioni, che sono state fatte, mentre era in esame.

Articolo 138.- La votazione sarà fatta assolutamente a pluralità di voti, e per verificata sarà necessario, che vi fossero presenti, almeno le mettà, ed uno di più di tutti que'Deputati, che devono formare le Corti.

Articolo 139.- Se le Corti rigettano un progetto di legge, in qualunque stato ritrovasi il suo esame, o pure risolvono non dover passare alla votazione, non potrà essere proposto di nuovo nell'istesso anno.

Articolo 140.- Se sarà adottato si stenderà pubblicamente, e dupplicatamente in forma di legge, e si leggerà nelle Corti. Ciò eseguito e firmati li due originali dal Presidente, e da'due Segretari, saranno presentati al Re da una Deputazione.

Articolo 141.- Il Re ha l'autorità di sanzionare le leggi.

Articolo 142.- Il Re darà la Sanzione per mezzo della formola che siegue scritta di sua mano: «Si pubblichi come legge».

Articolo 143.- Nega il Re la Sanzione della seguente formola firmata di sua mano: «Ritorni alle Corti». Accompagnandovi nel tempo istesso l'esposizione delli motivi, per li quali ha negata la Sanzione.

Articolo 144.- Avrà il termine di giorni 30 il Re per far uso di tal prerogativa, e se durante questo termine, non avesse accordata, o negata la sua Sanzione, si avrà nell'istesso momento, come se l'avesse accordata, ed in effetto la darà.

Articolo 145.- Data, o no, la Sanzione dal Re, si restituirà alle Corti una degli originali insieme colla rispettiva formola, per darsene ivi conto. Quest'originale si conserverà nell'archivio delle Corti, ed il duplicata resterà al Re.

Articolo 146.- Se il Re negasse la Sanzione, non si tratterà di nuovo lo stesso affare nelle Corti per ll'anno; potrà però trattarsi nell'anno seguente.

Articolo 147.- Se nelle Corti del seguente anno fosse di nuovo proposto, ammesso, ed approvato lo stesso progetto, nel presentarlo al Re; potrà egli sanzionare, o no, la seconda volta a tenore degli Articoli 143 e 144 ed in caso di negativa, non si tratterà in quest'anno di tale affare.

Articolo 148.- Se fosse per la terza volta proposto, ammesso, ed approvato un tale progetto nelle Corti dell'anno seguente, allora s'intende, che il Re passa alla Sanzione, e presentandoglielo, lo sanzionerà con effetto secondo la formola espressata nell'Articolo 143.

Articolo 149.- Se pria di spirare il termine di giorni 30 nel quale il Re deve dare, o no, la sua Sanzione, arrivasse il giorno, in cui le Corti devono terminare le loro Sessioni, il Re lo darà, o no, ne'primi otto giorni delle sessioni seguenti, e spirato che sarà un tal termine senza averla prestata, s'intenderà nell'atto istesso data la Sanzione come di fatto la darà nella forma prescritta, se il Re negherà la Sanzione possono queste Corti trattate del medesimo progetto.

Articolo 150.- Se dopo di essersi dal Re negata la Sanzione ad un progetto di legge, passassero uno o più anni senza esser proposta, quando se ne rinoverà la proposta nel tempo stesso, che esiste quella Deputazione, ché l'accettò per la prima volta, o pure le altre due Deputazioni, che immediatamente la seguono, si riputerà sempre lo stesso progetto riguardo agli effetti della Reale Sanzione, della quale trattano i tre articoli precedenti; se però nella durata delle tre Deputazioni di supra espressate non si riproponesse, allora malgradoche si riproducesse coll'identifici termini, nondimeno si avrà per un progetto del tutto nuovo, riguardo agli effetti di sopra indicati.

Articolo 151.- Se per la seconda, o terza volta che si propone il progetto fra quel termine prefisso nell'articolo precedente fosse rifiutato dalle Corti, allora in qualunque altro tempo si riproducesse, si avrà per un progetto tutto nuovo.

Articolo 152.- Si fa la derogazione delle leggi con quelle istesse formalità, e con li medesimi mezzi, co'quali si stabiliscono.




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Capitolo Nono. Della promulgazione delle leggi

Articolo 153.- Pubblicata la legge nelle Corti darassi di ciò al Re l'avviso affinchè si passi immediatamente alla solenne impressione.

Articolo 154.- Il Re nel promulgare le leggi userà la seguente formola: (Il nome del Re) Per Grazia di Die, e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola, Re delle Spagne a tutti coloro, che vedessero, ed intendessero la presente; Sappiamo, che le Corti hanno decretato, e noi promulghiamo locchè siegue (qui dovrassi trascrivere il testo originale litterale della legge). Pertanto ordiniamo a tutti i Tribunali, Giustizie, Capi, e Governadori, e tutte altre autorità, così Civili, come Militari, ed Ecclesiastiche di qualsisia Classe e dignità, che osservino, e faccino osservare, adempire, e mettere in esecuzione la presente legge in tutte le suo parti. Serva ciò di vostra intelligenza, pei il suo adempimento, e disporrete che si stampi, si pubblichi e si faccia circolare. (Va diretta al rispettivo Segretario del Dispaccio).

Articolo 155.- Tutte le leggi si faranno circolare d'ordine del Re per canale de'rispettivi Segretari del Dispaccio, inviandosi direttamente a tutti, e ciascheduno de'Tribunali Supremi, ed a quelli delle Provincie, ed alli Capi, ed autorità Superiori, le quali le faranno circolare per tutte le autorità subalterne.




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Capitolo Decimo. Della Deputazione permanente delle Corti

Articolo 156.- Le Corti prima di sciogliersi nomineranno una Deputazione, che si chiamerà Deputazione permanente delle Corti, e sarà composta di sette individui delle medesime Corti, tre de'quali saranno delle Provincie dell'Europa, altri tre di quelli di oltremare, ed il settimo risulterà per sorte tra un Deputato di Europa, e un altro di oltremare.

Articolo 157.- La durata della Deputazione permanente sarà dell'una e dell'altre Corti ordinarie.

Articolo 158.- Le facoltà di questa Deputazione sono:

1. Vegliare sull'osservanza della Costituzione per dar conto nelle Corti avvenire di tutte quelle trasgressioni che abbia Operate.

2. Di convocare le Corti straordinarie in que'casi prescritti dalla Costituzione.

3. Di disimpegnare le funzioni, che si espressero negli Articoli 111 e 112.

4. Di passare avviso ai Deputati supernumerari, acciò concorrano in vece de'proprietari, ed occorrendo la morte, o impossibilità assoluta sì de'proprietari, che de'supernumerari di una Provincia, per communicar gli ordini corrispondenti alla medesima, acciò passasse alla nuova elezione.




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Capitolo Undecimo. Delle Corti straordinarie

Articolo 159.- Le Corti straordinarie saranno composte da'medesimi Deputati, che forman l'ordinarie, durante il tempo degli anni due della lor Deputazione,

Articolo 160.- La Deputazione permanente delle Corti farà la convocazione in un giorno designato ne'tre casi seguenti:

1. Quando vacasse il Regno.

2. Quando il Re fosse inabilitato in qualunque modo di governare, o pure volesse abdicare la Corona in persona del successore, essendo autorizzate nel primo caso la Deputazione di pigliare tutte le misure conducenti ad acecttarsi dalla inabilità del Re.

3. Quando in circostanze critiche, e per affari ardui il Re si credese conveniente che si unissero partecipandolo unicamente della Deputazione permanente delle Corti.

Articolo 161.- Le Corti straordinarie non piglieranno cognizione di altro affare, fuori di quello per cui è statu convocato.

Articolo 162.- Le sessioni delle Corti straordinarie principieranno, e uniranno colle medesime formalità dell'ordinarie.

Articolo 163.- La celebrazione delle Corti straordinarie non sarà di ostacolo all'elezione di nuovi Deputati nel tempo prescritto.

Articolo 164.- Le Corti straordinarie non avranno terminate le loro sessioni nel giorno designato per la riunione delle Corti ordinarie, allora cesseranno le prime dalle loro funzioni, e le ordinarie continueranno a trattare quell'affare, per il quale furono convocate le straordinarie.

Articolo 165.- La Deputazione permanente delle Corti continuerà nelle funzioni a lei destinate negli Articoli 111 e 112 nel caso espressato nell'articolo precedente.






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Titolo Quarto. Del Re


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Capitolo Primo. Della inviolabilità del Re, e della sua autorità

Articolo 166.- La persona del Re è sagra ed inviolabile, e non va soggetta a responsabilità.

Articolo 167.- Al Re si darà trattamento di Maestà Cattolica.

Articolo 168.- Il potere esecutivo delle leggi risiede esclusivamente nel Re, e la sua autorità si estende nell'interno a tutto ciò che conduce alla conservazione dell'ordine pubblico, ed alla sicurezza dello Stato; nell'esterno, conforme la Costituzione, e le leggi.

Articolo 169.- Oltre la prerogativa che compete al Re di sanzionare, e promulgare le leggi, gli appartengono principalmente le seguenti facoltà:

1. Di spedire i decreti, regolanienti, ed istruzioni, che crederà conducenti all'esecuzione delle leggi.

2. Di aver cura, che in tutto il Regno si amministri con speditezza, ed integrità la giustizia.

3. Di dichiarare la guerra, fare, e ratificare la pace dando indi conto documentato alle Corti.

4. Di nominare i Magistrati Civili, e Criminali a proposta del Consiglio di Stato.

5. Di provvedere tutti gl'impieghi Civili, e Militari.

6. Di presentare per tutti li Vescovati, dignità, e benefizi Ecclesiastici di Real Patronato a proposta del Consiglio di Stato.

7. Di concedere onori e distinzioni di ogni classe a seconda delle leggi.

8. Di comandare gli eserciti ed armate, ed eligere i loro generali.

9. Di disporre della truppa armata, distribuendola, come più conviene.

10. Di dirigere le relazioni diplomatiche, e quelle del commercio coll'altre potente, e nominare gli Ambasciadori, Ministri, e Consoli.

11. Di curare per la fabbrica della moneta, nella quale s'imprime il suo busto e nome.

12. Di determinare l'inversione de'fondi destinati ad ogni ramo dell'amministrazione pubblica.

13. Di concedere indulto ai delinquenti a norma delle leggi.

14. Di far proposta alle Corti di nuove leggi o riforme, che crede convenienti al bene della nazione, acciò si deliberassero nella forma, prescritta.

15. Di concedere l'esecutoria, o ritenere li decreti conciliari, e Bolle Pontificie col consenso delle Corti, se contengono disposizioni generali, sentendo il Consiglio di Stato se trattano di affari particolari, o governativi, e se contengono punti contenziosi, passandoli alla cognizione e decisione del Supremo Tribunale di giustizia, per risolvere a norma delle leggi.

16. Di creare, e rimuovere liberamente i Segretari del Dispaccio.

Articolo 170.- Le limitazioni dell'autorità del Re, sono le seguenti:

1. Non può il Re, sotto qualunque pretesto impedire la celebrazione delle Corti in quell'epoche, e casi stabiliti dalla Costituzione, nè sospenderle, nè scioglierle, nè imbarazzare in conto alcuno le loro sessioni e deliberazioni. Coloro, che gli consiglieranno, o gli presteranno qualche ajuto per tentare alcuno di tali atti sono dichiarati traditori, e devono essere puniti come tali.

2. Il Re non può allontanarsi dal Regno senza il consenso espresso delle Corti, e se lo farà s'intenda di aver abdicata la corona.

3. Non può il Re alienare, cedere, o renunziare, o in qualsisia maniera tramandare ad un altro l'autorità Reale, nè alcuna delle sue prerogative. Se per qualsivoglia causa volesse abdicare il trono in persona dell'immediate successore, non lo potrà fare senza il consenso delle Corti.

4. Il Re non può obbligarsi in virtù di alcun trattato di dar sussidi a potenze straniere senza il consenso delle Corti.

5. Non può il Re cedere, nè alienare li beni nazionali senza il consenso delle Corti.

6. Il Re non può imporre per se direttamente o indirettamente contribuzioni, o fare dimande sotto qualsisia titolo, o per qualsisia oggetto, ma sempre devonsi decretare dalle Corti.

7. Il Re non può accordare privilegio esclusivo, a persone, nè a corpo alcuno.

8. Il Re non può prendere li beni di verun particolare, nè di alcun corpo, nè perturbargli il possesso, uso, o profitto di quelli, e se in qualche caso sarà indispensabile per un oggetto di utilità comune conosciuta prendere li beni di un particolare non verrà indennizzato, e non se gli dia un proporzionato cambio di beni benvisto ad uomini probi.

9. Il Re non può privare alcun individuo della sua libertà, nè imporgli per se pena alcuna. Il Segretario del Dispaccio, che firmasse l'ordine, ed il Giudice che lo eseguirà, saranno responsabili alla nazione, e puniti come rei di attentato individuale. Soto nel caso, in cui il bene, e la sicurezza delle Stato esiggono l'arresto di qualche persona, potrà il Re emanare gli ordini per effettuarla, con la condizione però, che infra 48 ore, dovrà farlo consegnare alla disposizione del Tribunale, o del Giudice competente.

10. Il Re prima di contrarre matrimonio darà parte alle Corti per ottenere il consenso, e non facendolo, s'intenda che abdica la corona.

Articolo 171.- Il Re nel suo inalzamento al trono, e se sarà minore, quando prenderà il Governo del Regno presterà giuramento alla presenza delle Corti sotto la formola che siegue: «(qui il nome del Re) per la grazia di Dio, e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola Re delle Spagne giuro per il nome di Dio, e per i Santi Evangeli di difendere, e conservare la Religione Cattolica Apostolica Romana, senza permetterne alcun altra nel Regno; di osservare, e far osservare la Costituzione, e le leggi della Monarchia Spagnuola, non avendo riguardo, se non che al bene, ed alla felicità di essa, di non alienare, cedere, o smembrare parte alcuna del Regno, di non esigere giammai quantità alcuna delle produzioni, denaro, ed altro, fuori di quello, che avessero decretato le Corti; di non levare giammai ad alcuno i suoi beni; di rispettare sopratutto la libertà politica della nazione, e la libertà personale di ogni individuo. E se farò il contrario, o in tutto, o in parte di quanto ho giurato, non debbo essere ubbidito. Anzi quel che farò in controvenzione sia nullo, e di nessun valore. Così Iddio sia in mio ajuto, altrimenti mi punisca».




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Capitolo Secondo. Della successione alla corona

Articolo 172.- Il Regno delle Spagne è indivisibile, e soltanto si succederà al trono perpetuamente dopo la promulgazione della Costituzione per ordine regolare di primogenitura e rappresentanza tra li discendenti legittimi maschi e femine delle lince che si espresseranno.

Articolo 173.- Non possono essere Re delle Spagne, se non coloro, che siano figli legittimi nati della costanza, e legittimo matrimonio.

Articolo 174.- Nel medesimo grado e linea li maschi si preferiscono alle femine, e sempre il maggiore al minore. Però le femine di miglior linea, e miglior grado nella linea si preferiscono alli maschi di linea, e grado inferiore.

Articolo 175.- Il figlio, o figlia del primogenito nel caso di morte di suo Padre, senza essere entrato nella successione del Regno, si preferisce al Zio, e succede immediatamente all'avo, per dritto di rappresentanza.

Articolo 176.- Finchè non si estingue la linea radicata nella successione, ma entra l'immediata.

Articolo 177.- Il Re delle Spagne è il Signor D. Ferdinando VII Borbone, il quale attualmente regna.

Articolo 178.- Mancando il Signor D. Ferdinando VII Borbone succederanno li suoi discendenti, così legittimi maschi, come femine; mancando costoro, succederanuo li suoi Germani, e Germani di suo Padre, così maschi, come femine, e li discendenti legittimi di questi coll'ordine di sopra stabilito, osservando di tatto il dritto di rappresentanza, e la preferenza delle linee anteriori alle posteriori

Articolo 179.- Il Parlamento dovrà escludere dalla successione quella persona, o persone, che siano incapaci di governare, o abbiano fatta cosa, per la quale meritino di perdere la corona.

Articolo 180.- Nel caso di estinguersi le linee di sopra designate le Corti, faranno nuova promozione, come meglio vedranno di giovare alla nazione, seguitando sempre l'ordine, o le regole di succedere nella presente Costituzione stabilite.

Articolo 181.- Quando la corona abbia da ricadere immediatamente, o abbia ricaduta in femina, non potrà costei scogliere marito, senza il consenso delle Corti, e se praticherà il contrario, s'intenda che abdica la corona.

Articolo 182.- Accadendo che arrivi a regnare una donna, suo marito non avrà nessuna autorità riguardo al Regno, nè parte alcuna nel Governo.




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Capitolo Terzo. Della minore età del Re, e della Regenza

Articolo 183.- Il Re è minore sino all'età di diciotto anni compiti.

Articolo 184.- Durante la minore età del Re, il Regno sarà governato da una Regenza.

Articolo 185.- Governerà anche la Regenza, semprecchè il Re, venga impossibilitato di esercitare la sua autorità per qualsisia causa fisica, o morale.

Articolo 186.- Se l'impedimento del Re durasse più di anni due, ed il Successore immediato sarà maggiore di anni diciotto, allora le Corti potranno farlo Regente del Regno invece della Regenza.

Articolo 187.- Nel caso di vacare la corona, mentre il Principe di Asturias è minore di età di anni sino all'unione delle Corti straordinarie, se non el trovano in esercizio l'ordinarie, la Regenza provisionale sarà composta dalla Regina Madre, se vi fosse, da due Deputati della Deputazione permanente delle Corti i più antichi della loro elezione nella Deputazione, e da due Consiglieri li più anziani del Consiglio di Stato, cioè del Decano, e di quello che lo siegue. Se non vi è la Regina Madre allora entrerà sella Regenza il terzo Consigliero di Stato per antichità.

Articolo 188.- La Regenza provisionale sarà preseduta dalla Regina Madre, e non essendovi, dall'individuo della Deputazione permanente delle Corti, che sia il primo nominato nella riferita Deputazione.

Articolo 189.- La Regenza provisionale non determinerà altri affari, fuori di quelli, che non ammettono dilazione, e non potrà rimuovere, nè creare impiegati, fuorchè interinamente.

Articolo 190.- Verificata la riunione delle Corti straordinarie nominerà una Regenza composta da tre, o cinque persone.

Articolo 191.- Per essere individuo della Regenza bisogna essere cittadino in esercizio delli suoi dritti, restando esclusi li forastieri, ancorchè avessero privilegio di cittadinanza.

Articolo 192.- Il Presidente della Regenza, sarà quello tra li suoi individui, che designeranno le Corti, al quale appartiene in caso di necessità, stabilire, se tale Presidenza deve passare a turno, ed in quali termini.

Articolo 193.- La Regenza eserciterà l'autorità del Re in que'termini, che stimeranno le Corti.

Articolo 194.- L'una e l'altra Regenza presenteranno il giuramento a tenore della formola prescritta nell'Articolo 173 aggiungendo la clausula di esser fideli al Re, e la Regenza permanente prometterà di più l'osservanza di tutte quelle condizioni, che gli avessero imposte le Corti per lo esercizio della sua autorità, e che arrivando il Re ad esser maggiore, o pure cessando lit sua impossibilità, gli consegnerà il Governo del Regno, sotto pena, se per un momento lo differisce, di essere i suoi individui considerati, e puniti, come traditori.

Articolo 195.- Tutti gli atti della Regenza saranno pubblicati a nome del Re.

Articolo 196.- Sarà Tutore del Re minore quella persona, che dal Re difonto sarà nominata nel suo testamento; se non l'avrà nominata sarà Tutrice la Regina Madre, finchè resterà vedova. In suo difetto il Tutore sarà nominato dalle Corti. Nel primo, e terzo caso il Tutore dovrà essere naturale del Regno.

Articolo 197.- La Regenza avrà cura, che l'educazione del Re minore sia la più conveniente al grande ogetto della sua alta dignità, e che sia disimpegnata conforme al piano, che sarà approvato dalle Corti.

Articolo 198.- Le Corti stabiliranno il soldo, che devono godere gli individui della Regenza.




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Capitolo Quarto. Della Famiglia Reale, e del riconoscimento del Principe dell'Asturias

Articolo 199.- Il figlio primotenito del Re si titolerà Principe delle Asturias.

Articolo 200.- Gli altri figli, e figlie del Re si chiameranno Infanti di Spagna.

Articolo 201.- Dell'istessa maniera saranno, e si chiameranno Infanti di Spagna li figli, e figlie del Principe di Asturias.

Articolo 202.- Il carattere d'Infante delle Spagne si limiterà precisamente alle persone sudette, senzacchè possa estendersi ad altre.

Articolo 203.- Gli Infanti di Spagna goderanno di quelle distinzioni, ed onori, che hanno goduto sinora, e potranno essere nominati per qualsisia classe di destino, eccettuando però quelli della giudicatura, e Deputazioni delle Corti.

Articolo 204.- Il Principe dell'Asturias non potrà uscire dal Regno senza il consenso delle Corti, ed uscendo senza tale consenso resterà nell'istesso punto escluso dalla successione dalla Corona.

Articolo 205.- Lo stesso s'intenderà, se si trattiene fuori del Regno più di quel tempo che gli è stato stabilito nel permesso; semprecchè intimato al ritorno, non lo verifichi fia quel termine, che gli prescrivessero le Corti.

Articolo 206.- Il Principe dell'Asturias, Infanti, ed Infante, i loro figli e discendenti, che sono sudditi al Re, non potranno contraere matrimonio senza il consenso del Re, e delle Corti, stato pena di essere esclusi dalla successione alla corona.

Articolo 207.- Delle fedi di battesimo, di matrimonio, e di morte di tutti le persone della Famiglia Reale si passerà una copia autentica alle Corti, ed in loro difetto alla Deputazione permanente per conservarsi nel suo archivio.

Articolo 208.- Il Principe dell'Asturias sarà riconosciuto dalle Corti con quelle formalità, che si espresseranno nel governo interno delle stesse Corti.

Articolo 209.- Questa ricognizione si farà nelle prime Corti, che si celebreranno dopo la di lui nascita.

Articolo 210.- Giunto il Principe dell'Asturias all'età di anni quattordici presterà giuramento innanzi alle Corti, come nella formola seguente: (qui il nome) Principe dell'Asturias giuro per Dio, e per i Santi Evangeli di difendere, e conservare la Religione Cattolica Apostolica Romana, non permettendone alcun altra nel Regno, di osservare la Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola, e di esser fedele ed ubbidiente al Re. Così Iddio sia in mio ajuto.




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Capitolo Quinto. Della dotazione della Famiglia Reale

Articolo 211.- Le Corti assegneranno al Re per sua casa quella dotazione annuale, che sia corrispondente all'alta dignità di sua persona.

Articolo 212.- Appartengono al Re tutti i Palazzi Reali, che hanno goduto i suoi Predecessori, e le Corti assegneranno quei terreni, che crederanno opportuni di riserbare per le delizie di sua persona.

Articolo 213.- Al Principe dell'Asturias dal giorno di sua nascita, ed agl'Infanti, ed infante, da che avranno l'età di anni diciassette, verrà assegnata dalle Corti per li loro alimenti un annuale somma, che corrisponda rispettivamente alla loro dignità.

Articolo 214.- Per il maritaggio delle Infante destineranno le Corti quelle somme, che stimeran proprie in qualità di dote, e consegnate, che saranno le somme, cesseranno gli alimenti annuali.

Articolo 215.- Agl'Infanti, se si ammogliassero nelle Spagne gli si continueranno gli alimenti una volta assegnati, ed ammogliandosi, ed abitando fuori, cesseranno gli alimenti, e se gli daranno per una sol volta quelle somme benviste alle Corti.

Articolo 216.- Le Corti determineranno gli alimenti, che dovranno darsi alla Regina vedova.

Articolo 217.- I soldi degl'individui della Regenza saranno presi da quella dotazione assegnata alla casa Reale.

Articolo 218.- La dotazione della casa Reale, e gli alimenti della sua famiglia, delli quali si parla negli Articoli precedenti, saranno assegnati dalle Corti nel principio di ogni regnato, e durante il medesimo, non si potranno alterare.

Articolo 219.- Tutte queste assegnazioni sono di conto della Tesoreria nazionale, dalla quale saranno soddisfatte all'amministradore nominato dal Re, col quale si tratteranno le azioni active, e passive, che per ragion d'interesse potranno promuoversi.




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Capitolo Sesto. De'Segretari di Stato, e del Dispaccio

Articolo 220.- I Segretari del Dispaccio saranno sette cioè:

Il Segretario del Dispaccio di Stato.

Il Segretario del Dispaccio del Governo del Regno per la Penisola, ed Isole adjacenti.

Il Segretario del Dispaccio del Governo di Oltremare.

Il Segretario del Dispaccio di Grazia e Giustizia.

Il Segretario del Dispaccio di Azienda.

Il Segretario del Dispaccio di Guerra.

Il Segretario del Dispaccio di Marina.

Le successive Corti faranno su questo sistema di Segretarie del Dispaccio quelle variazioni, che l'esperienza e le circostanze richiederanno

Articolo 221.- Per essere Segretario del Dispaccio bisogna essere cittadino, nell'esercizio delli suoi dritti, restando esclusi li forastieri, ancorchè avessero privilegio di cittadinanza.

Articolo 222.- Da un regolamento particolare approvato dalle Corti verranno ripartiti ad ogni Segretaria gli affari, che gli appartengono.

Articolo 223.- Tutti gli ordini del Re dovranno essere firmati dal Segretario del Dispaccio di quel ramo, al quale corrisponde l'affare, che si tratta. Nessun Tribunale, nè persona pubblica eseguirà qualsisia ordine, che manchi di questo requisito.

Articolo 224.- Li Segretari del Dispaccio saranno responsabili alle Corti di tutte quelle ordinazioni, che autorizzassero contro la Costituzione, e contro le leggi, senza che loro serva di scusa, l'averlo ordinato il Re.

Articolo 225.- I Segretari del Dispaccio formeranno i piani annuali di quelle spese dell'amministrazione pubblica, che crederanno doversi fare nel loro rispettivo ramo, e renderanno conto di quelle, che vi fossero fatte nella manierà che si espresserà.

Articolo 226.- Per rendere effettiva la responsabilità di alcuno de'Segretari del Dispaccio, risolveranno prima di ogni altro le Corti, se ha luogo, o no, la formazione della causa.

Articolo 227.- Emanato tale decreto, resterà sospeso il Segretario del Dispaccio, e le Corti rimetteranno al Tribunale Supremo di Giustizia tutti i documenti appartenenti alla causa, che devesi formare dallo stesso Tribunale, il quale esaminerà, e deciderà a tenore delle leggi.

Articolo 227.- Le Corti assegneranno il soldo, che devono avere i Segretari di Stato del Dispaccio, durante il suo incarico.




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Capitolo Settimo. Del Consiglio di Stato

Articolo 229.- Vi sarà un Consiglio di Stato composto di quaranta individui Cittadini, quali siano in esercizio de'loro dritti, restando esclusi li forastieri, ancorchè avessero privilegio di cittadinanza.

Articolo 230.- Saranno eglino immutabilemente nella forma seguente, cioè: quattro Ecclesiastici, e non più, di conosciuta, e provata nobità e merito. Quattro grandi di Spagna, e non più, fregiati di virtù, talenti, e cognizioni necessarie. E tutti gli altri saranno scelti da que'soggetti, i quali si sono distinti per le loro azioni e cognizioni, o per particolari servigi in qualcheduno de'principali rami dell'amministrazione, e governo di Stato. Le Corti non potranno proporre per tali impieghi alcun individuo, che si trovi Deputato delle Corti, nel tempo di farsi l'elezione. Fra tali individui del Consiglio di Stato dovranno esser vi almeno dodici naturali delle Provincie oltramarittime

Articolo 231.- Tutti i consiglieri di Stato saranno nominati dal Re a proposta delle Corti.

Articolo 232.- Per la formazione del sudetto Consiglio si disporrà dalle Corti una nota triplicata di ogni classe degl'individui sopra riferiti nella proporzione anzidetta. Dalla quale nota sceglierà il Re li quaranta individui, che devono formare il Consiglio di Stato, scegliendo gli Ecclesiastici dalla nota della loro classe, i grandi della loro nota, e così tutti gli altri.

Articolo 233.- Avverandosi qualche vacanza nel Consiglio di Stato nelle prime Corti, che vi saranno si presenterà al Re nota di tre persone della classe, nella quale si è verificata la mancanza per eligere il Re, colui che vorrà.

Articolo 234.- Il Consiglio di Stato è l'unico consigliero del Re, dovendo sentire il di lui parere negli affari d'importanza del Governo, e determinatamente quando trattasi de prestare o negare la Sanzione alle leggi, come pure di dichiarar la guerra, e conchiudere i trattati.

Articolo 235.- Apparterrà a questo consiglio di fare al Re presente la proposta delle presentazioni di tutti i benefici Eclesiastici, e della provista delle cariche di magistratura.

Articolo 236.- Il Re formerà un regolamento per il governo del consiglio di Stato, con sentire prima a tale oggetto il medesimo, quale indi si presenterà alle Corti per la sua approvazione.

Articolo 237.- I consiglieri di Stato non potranno esser rimossi senza una causa giustificata nel Tribunale Supremo di giustizia.

Articolo 238.- Le Corti assegueranno la pensione, che devono avere i consiglieri di Stato.

Articolo 239.- I consiglieri di Stato, nel momento di prender possesso della carica giureranno in mano del Re di osservare la Costituzione, di esser fedeli al Re, e di consigliargli tutto quello, che credono esser conducente al bene della nazione, non avendo di mira alcun altro particolare, o privato interesse.






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Titolo Quinto. De'Tribunali, e dell'amministrazione di giustizia


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Capitolo Primo. De'Tribunali

Articolo 240.- La potestà di applicare le leggi nelle cause Civili, e Criminali appartiene esclusivamente a'Tribunali.

Articolo 241.- Nè le Corti, nè il Re potranno giammai, ed in caso alcuno esercitare l'autorità giudiziaria, avocare a se le cause pendenti, nè accordare appello di quelli giudizi già finiti.

Articolo 242.- Le leggi detteranno l'ordine, e la formalità del processo, le quali saranno uniformi in tutti i Tribunali, né potranno essere dispensate, nè dalle Corti, nè dal Re.

Articolo 243.- I Tribunali non potranno esercitare altre funzioni se non quelle di gindicare, e far eseguire quello che è stato giudicato.

Articolo 244.- Non potranno tampoco sospendere l'esecuzione delle leggi, nè formare alcuno regolamento per l'amministrazione della Giustizia.

Articolo 245.- Nessuno Spagnuolo potrà essere giudicato in cause Civili, o Criminali da qualsivoglia Delegato, ma da quel Tribunale competente destinato anteriormente dalle leggi.

Articolo 246.- Negli affari comani Civili, o Criminali, vi sarà un solo foro per ogni classe di persone.

Articolo 247.- Gli Ecclesiastici continueranno a godere del foro del loro ceto ne'precisi termini, che prescrive la legge, o che sarà per determinare in avvenire.

Articolo 248.- I Militari ancora goderanno del loro particolare foro ne'termini stabiliti dalle ordinanze, o che in avvenire si stabiliranno.

Articolo 249.- Per essere promosso alla carica di Magistrato o Giudice, è necessario di esser nato nel Territorio Spagnuolo, e di aver compiuta l'età di anni venticinque. Le altre qualità, che rispettivamente essi devono avere, saranno determinare dalle leggi.

Articolo 250.- I Magistrati, o Giudici non potranno essere rimossi da'loro impieghi, siano a tempo, o perpetui, se non che per una causa legalmente provata, e giudicata, nè potranno essere sospesi, se per lo mero non vi sarà proposta accusa legale.

Articolo 251.- Se arrivassero al Re dalle lagnanze contro un Magistrato, o formato un dettaglio sommario, sembrassero fondate, inteso prima il Consiglio di Stato, potrà sospenderlo, facendo passare immediatamente tale dettaglio al Supremo Tribunale di Giustizia per giudicare secondo le leggi.

Articolo 252.- Qualunque difetto nell'osservanza di quelle leggi, che forman l'ordine del processo nel Civile, e nel Criminale, rende personalmente responsabili i Giudici, che saranno per fallo.

Articolo 253.- Il subornamento, gl'indebiti profitti, e le prevaricazioni de'Magistrati, e de'Giudici producono azione popolare centro coloro, che li commettono.

Articolo 254.- Le Corti assegneranno ai Magistrati, ed a'Giudici giurisperiti una dotazione competente.

Articolo 255.- La Giustizia sarà amministrata a nome del Re, e le esecutorie e proviste de'Tribunali Superiori si autorizzeranno anche col di lui nome.

Articolo 256.- Il Codice Civile e Criminale, e quelle del commercio saranno i medesimi per tutta la Monarchia pregiudizio delle variazioni, che in casi particolari potrà fare il Parlamento.

Articolo 257.- Nella Corte vi sarà un Tribunale col nome di Supremo Tribunale di Giustizia.

Articolo 258.- Le Corti determineranno il numero de'Magistrati, che dovran comporlo, e le Camere in cui dovrà distribuirsi.

Articolo 259.- A questo supremo Tribunale appartiene:

1. Dirimere tutte le competente, che hanno l'udienze fra di loro in tutto il Territorio Spagnuolo, come quelle dell'udienze con altri Tribunali particolari della Penisola, e delle Isole aggiacenti. Le competenze fra l'udienze, e Tribunali particolari nelle Provincie oltremare si dirimeranno, come determineranno le leggi

2. Giudicare i Segretari di Stato, e del Dispaccio, quando le Corti decreteranno di essere il caso di una formazione di causa.

3. Prender cognizione di tutte le cause di remozione, o sospensione de'consiglieri di Stato, e de'Magistrati dell'udienze.

4. Trattare le cause Criminali de'Segretari di Stato, e del Dispaccio, de'Consiglieri di Stato, e de'Magistrati delle udienze, appartenendo al Magistrato Politico di maggiore autorità la formazione del processo per rimetterlo a questo Tribunale.

5. Prender cognizione di tutte le cause Criminali, che si proveranno contro gl'individui di questo Supremo Tribunale. Se accaderà il caso di realizzare la responsabilità di questo Supremo Tribunale; Le Corti, previa la formolità stabilita nell'Articolo 226 nomineranno per questo effetto un Tribunale composto di nove Giudici. Questi saranno eletti a sorte dal numero doppio.

6. Prender conto della residenza di ogni impiegato pubblico, che sia ad esso soggetto per disposizione delle leggi.

7. Aver cognizione di tutti gli altri affari contenziosi, che appartengono al Real padronato.

8. Prender cognizione de'ricorsi di forza di tutti i Tribunali Superiori Ecclesiastici della Corte.

9. Prender ragione di tutti i ricorsi di nullità, che s'interpongono alle sentenze data in ultima istanza per il necessario effetto di riporre il processo, restituendolo, e rendere effettiva la responsabilità di cui si tratta nell'Articolo 254; riguardo a quelli di oltremare si tratterà di questi ricorsi nelle udienze, in quella forma, che a suo luogo si dirà.

10. Ascoltare i dubi di ogni altro Tribunale sull'intelligenza di alcuna legge, e consultare su di quella forma al Re, co'mottivi fondamentali, che avrà, acciò promuova il conveniente rischiarimento nelle Corti.

11. Esaminar le liste delle cause, Civili, e Criminali, che devono essergli rimesse dall'udienze, per promuovere la sollecita amministrazione della Giustizia; passar copia di esse al Governo per il medesimo effetto, e disporre la loro pubblicazione per mezzo della stampa.

Articolo 260.- Tutte le cause Civili e Criminali si finiranno dentro il territorio di ogni udienza.

Articolo 261.- Competerà all'udienza trattare tutte le cause Civili de'Giudicati inferiori del site distretto in seconda, e terza istanza, e lo stesso di-lie Criminali a seconda delle leggi; come ancora le cause di sospensione, e remozione de'Giudici inferiori del suo Territorio, in quel modo che stabiliscono le leggi e dando tonto al Re.

Articolo 262.- Li Magistrati, che avessero votato nella seconda istanza non potranno intervenire nella terza, ove trattasi dell'istessa lite.

Articolo 263.- Apparterrà pure all'udienza prendere cognizione delle competenze tra i Giudici subalterni del suo Territorio.

Articolo 264.- Gli apparterrà ugualmente prender ragione de'ricorsi di forza, che s'introducono ne'Tribunali, ed autorità Eclesiastiche del suo Territorio.

Articolo 265.- Gli spetterà anche da tutti i Giudici subalterni del suo Territorio puntuali avvisi delle cause, che si formano per delitti, e liste delle cause Civili, e Criminali pendenti nel loro giudizio, con espressare lo Stato dell'une e dell'altre, affin di promuovere la più spedita amministrazione della Giustizia.

Articolo 266.- Alle udienze di oltramare apparterrà di più la cognizione de'ricorsi di nullità, dovendosi proporre in quelle udienze, che abbrano un sufficiente numero per poter firmare tre Camere, e che non abbiano veruna cognizione della causa in nessuna istanza. In quelle udienze, che non avranno il numero di Ministri si faranno tali ricorsi da una all'altra di quelle comprese nel recinto di un istesso governo superiore, e nel caso, che non vi fosse in questo più di una udienza, passeranno a quella più immediata di un altro recinto.

Articolo 267.- Dichiarata la nullità, l'udienza che ha presa cognizione di essa, darà conto per mezzo di un documento colle inserzioni conveniente al supremo Tribunale di Giustizia, per rendere effettiva la responsabilità di cui si tratta, nell'Articolo 252.

Articolo 267.- Le udienze rimetteranno ogni anno al Supremo Tribunale di Giustizia le liste esatte delle cause Civili, ed in ogni mesi sei delle Criminali, tanto se siano decise, come pendenti, con espressare lo Stato, in cui siano le peadenti, includendo quelle, che sieno loro pervenute dai giudicati inferiori.

Articolo 269.- Si stabiliranno con legge, e con regolamenti speciali il numero de'Magistrati delle udienze, i quali non potranno esser meno di sette, la forma de'sudetti Tribunali, ed il luogo della loro residenza.

Articolo 270.- Quando arriva il caso di farsi la conveniente divisione del Territorio Spagnuolo, indicata nell'Articolo 11 si determinerà avendo ad essa riguardo, quel numero di udienze, che devono stabilirsi, e si assegnerà loro il Territorio.

Articolo 271.- Si stabiliranno partiti proporzionalmente uguali, ed in ogni capo di partito vi sarà un Giudice legale con un giudicato corrispondente.

Articolo 272.- Le facoltà di questi Giudici si limiteranno agli affari contenziosi, e le leggi determineranno quelli che devono appartenere alla Capitale, ed alli paesi del suo ripartimento, come pure sino a quale quantità potranno prendero cognizione negli affari Civili senz'appellazione.

Articolo 273.- In tutti i paesi si stabiliranno Giudici, e le leggi determineranno in quanto si estendono le loro facoltà sì negli affari contenziosi, come negli economici.

Articolo 274.- Tutti i Giudici de'Tribunali inferiori dovranno dar conto, al più tardi, fra tre giorni, alla rispettiva udienza delle cause, che si formeranno di delitti commessi nel loro Territorio, ed indi continueranno, dandone conto, in quale stato siano le stesse, in quel tempo che verrà loro prescritto dall'udienza.

Articolo 275.- Dovranno ugualmente rimettere all'udienza rispettiva, liste generali delle cause Civili ogni sei mesi, ed ogni tre delle Criminali, che saranno pendenti nel loro giudicato, con espressarne lo Stato.

Articolo 276.- Le leggi decideranno, se devono esservi Tribunali particolari per affari determinati.

Articolo 277.- Li Magistrati, e Giudici nell'atto di pigliar possesso delle loro cariche, giureranno di osservare la Costituzione, essere fedeli al Re, osservare le leggi, ed amministrare imparzialmente la Giustizia.




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Capitolo Secondo. Dell'amministrazione della Giustizia nel civile

Articolo 278.- Non si potrà privare alcuno Spagnuolo del dritto di far finire la differenza da Giudici privati comunemente eletti.

Articolo 279.- La sentenza, che daranno gli arbitri, si eseguirà semprecchè le parti nel fare il compromesso, non si avranno riserbato il dritto di appellare.

Articolo 280.- Il Giudice di ogni paese eserciterà il dritto di riconciliatore, e colui, che dovrà fare dimande per affari Civili, o per ingiurie, dovrà a lui presentarsi a questo fine.

Articolo 281.- Il Giudice con due persone probe scelte per ognuna delle parti ascoltetà l'attore, ed il convento. S'informerà delle ragioni, su delle quali appoggeranno rispettivameate la loro intenzione, ed inteso il parere di due associati, darà quella provvidenza, che gli sembrerà opportuna per finire la lite senza ulteriore progresso, come di fatto si terminerà, se le parti staranno a questa determinazione stragiudiziaria.

Articolo 282.- Senza far costare che si è tentato il mezzo di riconciliazione non potrà stabilirsi alcun litigio.

Articolo 283.- In tutti gli affari, qualunque sia l'interesse vi saranno al più tre istanze, e tre sentenze diffinitive. Quando la terza istanza sarà proposta dopo due sentenze conformi, il numero de'Giudici, che devono deciderla, dovrà essere maggiore di quello, che nella seconda; nella forma che dispone la legge. A questa tocca parimenti, attesa la qualità degli affari e la naturalezza, e merito de'differenti giudizi determinare quale sentenza debba eseguirsi.




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Capitolo Terzo. Dell'amministrazione della Giustizia nel Criminale

Articolo 284.- Le leggi regoleranno l'amministrazione della Giustizia nel Criminale, nel modo che il processo sia formato, con brevità e senza difetti, affinchè i delitti siano prontamente castigati.

Articolo 285.- Nessuno Spagnuolo potrà essere arrestato, se non fatta prima la sommaria informazione del fatto, a causa del quale merita secondo le leggi di esser punito con pena corporale, e senza ancora di un mandato del Giudice scritto, che gli sarà notificato al momento dell'arresto.

Articolo 286.- Dovrà ogni persona ubbidire a questi mandati; qualunque resistenza sarà reputata, come delitto grave.

Articolo 287.- Quando si fàrà resistenza, e vi sarà timore di fuga, si potrà usare la forza per assicurare la persona.

Articolo 288.- L'arrestato, pria di esser messe in prigione, sarà presentato al Giudice, mentre non vi sia cosa che lo impedisca; acciò si riceva la dichiarazione; ma però non potendosi verificare ciò, si condurrà in prigione in qualità di detenuto, ed il Giudice riceverà la sua dichiarazione infra ventiquattr'ore.

Articolo 289.- L'asserzione dell'arrestato sarà fatta senza giuramento, giacchè non deve prestarsi fede ad alcuno in un fatto proprio di criminalità.

Articolo 290.- In fragranti ogni reo può essere arrestato, e chiunque può far l'arresto, e condurlo in presenza del Giudice; presentato, o pure poste in custodia, si procederà in tutto conforme si previene ne'due Articoli antecedenti.

Articolo 291.- Se si risolverà che l'arrestato sia messo in prigione, o pure, che resti di permanenza in qualità di carcerato, si farà un atto motivato, e di esso si darà copia al castellano, acciò l'inserisca nel libro de'detenuti; senza il quale requisito, non riceverà il castellano alcuna persona come detenuta sotto la più strette responsabilità.

Articolo 292.- Si passerà al sequestro de'beni nel solo caso di doversi procedere per delitti, che portassero seco responsabilità pecuniaria, che in proporzione a quella somma, che la medesima potrà estendersi.

Articolo 293.- Non sarà imprigionato colui, che darà una fidejussione in quei casi, in cui la legge espressamente non vieta la fidejussione.

Articolo 294.- In qualunque stato che la causa comparisca di non potersi imporre al reo pena corporale, si porrà in libertà prestandone fidejussione.

Articolo 295.- Si disporranno le carceri, in modo di poter assicurare, e non molestare i detenuti, e cosi il castellano terrà questi in buona custodia, e separati coloro, che il Giudice ordinerà dover stare senza comunicazione, ma non mai in carceri sotterranei, e siti malsani.

Articolo 296.- La legge determinerà quella frequenza, che deve esservi nel fare la visita delle carceri, e non vi sarà alcun detenuto che tralasci di presentarsi alla visita, sotto qualsisia pretesto.

Articolo 297.- Il Giudice e castellano, che mancheranno a quanto si stabilito negli Articoli precedenti, saranno puniti come rei di detenzione arbitraria, la quale sarà reputata, come delitto net codice Criminale.

Articolo 298.- Nel termine di ore 24 si manifesterà a colui trattato come reo la causa della sua prigionia, ed il nome dell'accusante, se vi fosse.

Articolo 299.- Nel riceversi dal creduto reo la confessione, gli si leggeranno interamente tutti i documenti, e le deposizioni de'testimoni, una co'loro nomi, e se sotto tali nomi non li conosce, gli el daranno quante nozioni egli ricerchi per venire in cognizione di chi essi sieno.

Articolo 300.- Da questo punto in poi il processo sarà pubblico in quel modo e forma che prescrivono le leggi.

Articolo 301.- Non si farà uso delle torture di qualunque natura.

Articolo 302.- Tampoco s'imporrà la pena di confiscazioni di beni.

Articolo 303.- Nessuna delle pene, che s'imporrà a qualunque delitto, devra essere trascendentale per nessun riguardo alla famiglia di colui, che la soffre; ma avrà be sì tutto il suo effetto, soltanto sopra colui, che la meritò.

Articolo 304.- Non potrà diroccarsi la casa di alcun Spagnuolo, se non in quei casi che determina la legge per il buon ordine a sicurezza delle Stato.

Articolo 305.- Se in avvenire crederanno le Corti conveniente, che siano distinti i Giudici del dritto, e del fatto, lo stabiliranno nella forma, che crederanno opportuna.

Articolo 306.- Se nelle circostanze straordinarie la sicurezza dello Stato esigerà in tutta la Monarchia, o in parte di essa, la sospensione di alcune formalità prescritte in questo capitolo riguardo all'arresto de'delinquenti, potranno le Corti decretaria per un certo dato tempo.






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Titolo Sesto. Del Governo interno delle Provincie, e de'Paesi


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Capitolo Primo. Degli aggiuntamenti

Articolo 307.- Per il Governo interno de'paesi vi saranno aggiuntantenti composti da un Giudice, o più, de'Giurati, e del Procuradore sindaco, preseduti dal Capo Politico, se vi fosse, ed in suo difetto dal Giudice: ed essendovene due, dal primo nominato fra loro.

Articolo 308.- Si stabiliranno aggiuntamenti in que'paesi che non l'abbiano, e che sia necessario averli, non patendo far a meno di esservi in quei, che o per se, o per la sua comarca arrivano a mille anime, ed ugualmente gli verrà assegnato il termine corrispondente.

Articolo 309.- Le leggi determineranno il numero degl'individui di ogni classe, de'quali devono esser composte gli aggiuntamenti de'paesi con aver riguardo alla loro popolazione.

Articolo 310.- Li Giudici, Giurati ed i sindaci si sceglieranno per elezione ne'paesi, dovendosi abolire li Giurati, ed altri officiali perpetui degli aggiuntamenti, qualunque sia il loro titolo e denominazione.

Articolo 311.- In tutti gli anni del mese di Decembre si riuniranno i cittadini di ogni paese per eligere a pluralità di voti con proporzione alla loro popolazione un numero determinato di elettori, che abbiano residenza nel medesimo paese, e che siano nell'esercizio de'dritti di cittadino.

Articolo 312.- Gli elettori nomineranno l'istesso mese a pluralità assoluta di voti il Giudice, o Giudici, Giurati, Procuradore, o Procuradori, Sindaci, affinchè principino ad esercitar le loro cariche il primo Gennaro dell'anno seguente.

Articolo 313.- Li Giudici si cambieranno ogni anno; i Giurati mettà ogni anno; e così si farà de'Sindaci, dove ve ne siano due; se ve ne sarà uno solo si cambierà ogni anno.

Articolo 314.- Colui che avesse esercitata qualunque di queste cariche, non potrà esser nuovamente eletto ad alcuna di esse, se non passano almeno due anni, laddove il numero degli abitanti le permette.

Articolo 315.- Per essere Giudice, Giurato, o Procuradore Sindaco, oltre esser cittadino nell'esercizio de'suoi dritti, si richiede esser maggiore di anni 25; e con cinque almeno di residenza, ed abitazione in quel paese. Le leggi determineranno tutte le altre qualità, che devono avere quest'impiegati.

Articolo 316.- Non potrà esso Giurato, Giudice, Procuradore Sindaco alcuno impiegato pubblico di nomina del Re, che sia in esercizio, non sentendosi compresi in questa regola coloro che servono alle milizie nazionali.

Articolo 317.- Tutti gl'impiegati Municipali sopra riferiti saranno cariche pubbliche, dalle quali nessuno potrà esentarsi senza causa legale.

Articolo 318.- Vi sarà in ogni aggiuntamento un Segretario eletto dallo stesso a pluralità di voti, e dotato di fondi comuni.

Articolo 319.- Resterà a carico degli aggiuntamenti:

1. La polizia di salute, e di commodità.

2. L'ajutare il Giudice in tutto ciò che riguarda la sicurezza de le persone e beni degli abitanti, e la conservazione dell'ordine pubblico.

3. L'amministrazione ed inversione de'fondi del comune, e di quelli di arbitrio, conforme le leggi e regolamenti, con l'incarico di dover nominare un depositario sotto la responsabilità di coloro, da'quali sarà nominato.

4. Fare il ripartimento ed esazione delle contribuzioni, e rimetterle alla Tesoreria rispettiva.

5. Aver cura di tutte le scuole Normali, e degli altri stabilimenti di educazione, e che si pagassero dal fondi del comune.

6. Prender cara degli ospedali, ospizi, case di espositi, e tutti altri stabilimenti di beneficenza a tenor delle regole, che si prescrivono.

7. Badare alta costruzione, e ripari delle Strade Trazziere, Ponti, e Carceri, alle Montagne, ed Alberati del comune, ed a tutte le opere pubbliche di necessità, di utilità di ornamento.

8. Formare l'ordinanza Municipale del paese, e presentarla alle Corti per l'approvazione per mezzo della Deputazione Provinciale, che l'accompagnerà col suo informo.

9. Promuovere l'agricoltura, l'industria, ed il commercio, secondo la situazione e circostanze de'paesi, e per quanto sia loro utile e di vantaggio.

Articolo 320.- Se si offenssero opere di utilita comune, o altri oggetti, e per non essere sufficienti i fondi del comune, fosse di mestiere di ricorrere a quelli dell'arbitrio, non potranno questi imporsi, se non se ottenuta per mezzo della Deputazione Provinciale l'approvazione delle Corti; nel caso che sarà urgente l'opera o oggetto, al quale si dovranno applicare, potranno gli aggiuntamenti interinamente far uso di essi col consenso della medesima Deputazione, sino che arrivi la risoluzione delle Corti. Li sudetti arbitri si amministreranno in tutto, come i fondi del comune.

Articolo 321.- Gli aggiuntamenti disimpegneranno tutti questi incarichi sotto l'ispezione della Deputazione Provinciale, alla quale renderanno conto giustificato ogni anno de'fondi pubblici, che avranno esatti, e spesi.




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Capitolo Secondo. Del Governo Politico delle Provincie, e delle Deputazioni Provinciali

Articolo 322.- Il Governo Politico delle Provincie risederà nel Ceffo Superiore nominato dal Re in ognuna di esse.

Articolo 323.- In ciascheduna Provincia vi sarà una Deputazione chiamata Provinciale, affine di promuovere la sua prosperità preseduta dal Ceffo Superiore.

Articolo 324.- Sarà composta questa Deputazione dal Presidente, dall'Intendente, e da sette individui, che saranno eletti nella forma che si dira; senza pregiudizio, che in avvenire potesser le Corti variare il sudetto numero, secondo crederanno conveniente, e le circostanze esigeranno, fatta che sarà la nuova divisione delle Provincie, del che tratta l'Articolo 11.

Articolo 325.- La Deputazione Provinciale si rinnoverà nella metà ogni due anni, sortendo nella prima volta il maggior numero, e nella seconda il minore, e così successivamente.

Articolo 326.- L'elezione di questi individui si farà dagli elettori di partito il giorno dopo aver nominato i Deputati delle Corti coll'ordine medesimo, col quale questi sono stati nominati.

Articolo 327.- Nel tempo istesso, e nella medesima forma si eligeranno tre supernumerari per ogni elezione.

Articolo 328.- Per essere individuo della Deputazione Provinciale si richiede esser cittadino, nell'esercizio de'suoi dritti, maggiore di anni 25; naturale, o coabitante della Provincia, di residenza almeno di anni sette, e che abbia rendita sufficiente per sostenersi con decenza, e non potrà esserlo alcuno degl'impiegati con nomina del Re, de'quali tratta l'Articolo 316.

Articolo 329.- Perchè la istessa persona possa essere eletta la seconda volta, dovranno essere passati almeno anni quattro dalla cessazione delle sue funzioni.

Articolo 330.- Quando il Ceffo Superiore della Provincia non potrà presedere alla Deputazione, la presederà l'Intendente, ed in suo difetto, quel vocale, che sarà stato prima nominato.

Articolo 331.- La Deputazione nominerà un Segretario, dotato di fondi pubblici della Provincia.

Articolo 332.- Terrà la Deputazione in ogni anno al più novanta giorni di sessione, distribuiti in quell'epoche, che si stimeranno le più convenienti. Nella Penisola dovranno trovarsi riunite le Deputazioni per il primo di Marzo, ed in oltramare per il primo di Giugno.

Articolo 333.- Toccherà a queste Deputazioni:

1. L'intervento, e l'approvazione del ripartimento fatto a'paesi delle contribuzioni, che avranno toccato alla Provincia.

2. Il vegliare sulla buona inversione de'fondi publici de'paesi, ed esaminare i loro conti, affinchè col loro visto buono riportino la superiore approvazione, curando, che si osservino tutte le leggi, e li regolamenti.

3. L'aver cura, perchè si stabiliscano aggiuntamenti, laddove convenga di esservi, conforme a ciò che si prescrive nell'Articolo 308.

4. Il proporre al Governo gli arbitri, che giudicheranno opportuni per la esecuzione di alcune opere nuove, se occorressero di utilità comune della Provincia, o se fosse necessario qualche riparo alle antiche, e l'ottenerne il permesso dalle Corti

In oltramare so l'urgenza delle opere pubbliche non permettesse di attendere la risoluzione delle Corti, patrà allora la Deputazione col consenso espresso del Ceffo della Provincia far uso de'fondi degli arbitri, dandone conto immediatamente al Governo per l'approvazione delle Corti.

Per la risoluzione delle tasse di arbitri la Deputazione sotto la sua responsabilità nominerà un depositario, ed i conti dell'inversione esaminati dalla Deputazione si rimetteranno al Governo, acciò si faccia esaminare, e querendare, e finalmente farli passare alle Corti per l'approvazione.

5. Il promuovere l'educazione della gioventù, conforme al piani già approvati, e fomentare l'agricoltura, l'industria, ed il commercio, proteggendo gli autori di nuove scoverte in qualsisia de'prelodati rami.

6. Dar parte al governo degli abusi, che conosceranno nell'amministrazione delle rendite pubbliche.

7. Formare il catasto, e le statistiche delle Provincie.

8. Badare perchè le opere pie, e di beneficenza adempiano il loro oggetto rispettivo, proponendo al Governo i regolamenti, che stimeranno opportuni per la riforma di questi abusi, che osserveranno.

9. Dar conto alle Corti di quelle inosservanze della costituzione, che scopriranno nella Provincia.

10. Le Deputazioni delle Provincie di oltramare veglieranno sull'economia, ordine, e progressi delle missioni per la conversione degl'Indiani infedeli, e domanderanno ragione dagl'incaricati alle operazioni di questo ramo per evitare gli abusi, e di tutto ciò le Deputazioni daranno parte al Governo.

Articolo 334.- Se alcuna Deputazione abusasse delle sue facoltà potrà il Re sospendere i vocali, che la compongono, dando parte alle Corti di questa disposizione, e de'motivi di essa per la determinazione corrispondente; durante la loro sospenzione entreranno a funzione i sopranumerari.

Articolo 335.- Tutti gl'individui dagli aggiuntamenti delle Deputazioni di Provincia all'entrare nell'esercizio delle loro funzioni, presteranno giuramento, quelli nelle mani del Ceffo politico, dove vi fosse, ed in suo difetto del Giudice primo nominato, e questi alle mani del Ceffo Superiore della Provincia di osservare la Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola, d'ubbidire alle leggi, di essere fedeli al Re, e di adempiere religiosamente alle funzioni delle loro cariche.






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Titolo Setimo. Delle contribuzioni


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Capitolo Unico

Articolo 336.- Le Corti stabiliranno, e confermeranno annualmente le contribuzioni siano dirette, o indirette, generali, Provinciali, o Municipali, restando nel suo vigore le antiche, sintantochè sarà pubblicata la loro derogazione, e l'imposizione delle nuove.

Articolo 337.- Le contribuzioni si divideranno fra tutti gli Spagnuoli in proporzione alle loro facoltà senza eccezione, nè privilegio alcuno.

Articolo 338.- Le contribuzioni saranno proporzionale alle spese, che si decreteranno dalle Corti per servigio del Pubblico in tutti i rami.

Articolo 339.- Per potersi stabilire dalle Corti le spese in tutti i rami del servigio pubblico, e quelle contribuzioni, che devono coprirle, il Segretario del Dispaccio di Azienda presenterà, tostocchè saran riunite, il prospetto generale di quelle, che si reputeran necessarie, riscuotendo dagli altri Segretari del Dispaccio il piano rispettivo del loro rame.

Articolo 340.- Il medesimo Segretario di Azienda presenterà unitamente al prospetto delle spese il piano delle contribuzioni che, devono imporsi per soddisfarle.

Articolo 341.- Se al Re sembrerà gravosa, o di qualche pregiudizio alcuna contribuzione lo manifesterà alle Corti per mezzo del Segretario del Dispaccio quello che gli sembrerà più conveniente di sostituire.

Articolo 342.- Stabilita di già la summa della contribuzione diretta, approveran le Corti la distribuzione di essa tra le Provincie; ad ognuna di esse si assegnerà quota corrispondente delle sue facoltà, perlocchè il Segretario del Dispaccio di Azienda presenterà pure i necessari piani preventivi.

Articolo 343.- Vi sarà una tesoreria generale per tutta la nazione, alla quale toccherà di disporre di tutti i prodotti di qualunque rendita destinata per servigio dello Stato.

Articolo 344.- In ogni Provincia saravvi ancora una tesoreria, nella quale s'introiteranno i proventi, che da essa si riscuoteranno per conto dell'erario pubblico. Queste tesorerie avranno relazione colla generale, alla di cui disposizione terranno tutti i loro fondi.

Articolo 345.- Non si farà buono alcun pagamento al tesoriero generale, se non sarà in virtù di decreto del Re per canale del Segretario di Dispaccio di Azienda, nel quale si darà l'impiego, al quale sarà destinato il suo importo, ed il decreto delle Corti, col quale sarà autorizzato.

Articolo 346.- Affinchè la tesoreria generale regoli il suo conto con quell'esattezza che conviene, l'introito e l'esito dovranno essere ispezionati rispettivamente dalle contadorie delle valutazioni, e distribuzioni della renditi pubblica.

Articolo 347.- Un istruzione particolare regolerà queste officine, in maniera che corrispondono ai fini del loro istituto.

Articolo 348.- Per l'esame di tutti i conti de'fondi pubblici, vi sarà una contadoria maggiore di conto e che si organizzerà con una legge speciale.

Articolo 349.- Il conto della tesoreria generale, il quale comprenderà i proventi annuali di tutte le contribuzioni e rendite, e sua inversione, tostocchè abbia l'approvazione finale delle Corti, si stamperà, pubblicherà, e si farà circolare per tutte le Deputazioni di Provincia, e di aggiuntamenti.

Articolo 350.- Dell'istessa maniera si stamperanno, pubblicheranno, e faranno circolare i conti, che daranno i Segretari del Dispaccio delle spese fatte ne'loro rispettivi rami.

Articolo 351.- L'amministrazione dell'Azienda pubblica sarà sempre indipendente da qualsisia autorità, che non sia quella, a cui è affidata.

Articolo 352.- Non vi saranno Dogane, se non che ne'porti di mare, e nelle frontiere, benchè questa disposizione non avrà effetto, fintantocchè le Costi lo determineranno.

Articolo 353.- Il debito pubblico riconosciuto esigerà la più seria attenzione dalle Corti, e queste avran la maggior cura, acciò si andasse verificando la sua progressiva, estinzione, ed il continuato pagamento delle rendite ne'rami competenti, regolando tutto ciò che concerne alla direzione di questo importante ramo, tanto per quel che riguarda alle tasse di arbitri, che si stabiliranno, quali saranno amministrati assolutamente separati dalla tesoreria generale, quanto per riguardo alle officine di conto, e ragione.






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Titolo Ottavo. Della forza Militare


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Capitolo Primo. Delle truppe del continuo servigio

Articolo 354.- Vi sarà una forza militare permanente di terra e di mare per difesa esteriore dello Stato, e per la conservazione dell'ordine interno.

Articolo 355.- Le Corti fisseranno annualmente il numero delle truppe, che giudicheranno necessarie a misura delle circostanze, e disporranno il modo più opportuno pel formarle.

Articolo 356.- Le Corti fisseranno ugualmente il numero di legni di marina militare, che devono armarsi, e conservarsi armati.

Articolo 357.- Stabiliranno le Corti per via delle rispettive ordinanze tutto quello che riguarda la disciplina, ordine degli ascensi, soldi, amministrazione, e tutto ciò Che corrisponde alla buona organizazzione dell'esercito, e dell'armata.

Articolo 358.- Si stabiliranno scuole militari pel insegnamento, ed istruzione di tutte le differenti arme dell'esercito, e dell'armata.

Articolo 359.- Nessuno Spagnuolo potrà scusarsi del servigio militare, quando, ed in quella forme, che sarà chiamato dalla legge.




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Capitolo Secondo. Della milizia Provinciale

Articolo 360.- Vi saranno in ogni Provincia corpi di milizia Provinciale composta dagli abitanti delle medesime in proporzione della loro popolazione e circostanze.

Articolo 361.- Si rogolerà con una ordinanza particolare il modo della loro formazione, il loro numero, e la speciale costituzione di tutti i suoi rami.

Articolo 362.- Il servigio di queste milizie sarà continuo, e soltanto avrà luogo quando le circostanze lo richiederanno.

Articolo 363.- In caso di necessità potrà il Re disporre di questa forza dentro la Provincia rispettiva; non potrà però impiegarla fuori senza il consenso delle Corti.






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Titolo Nono. Della istruzione pubblica


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Capitolo Unico

Articolo 364.- In tutti i paesi della Monarchia si stabiliranno le scuole Normali, nelle quali s'imparerà ai ragazzi a leggere, e scrivere, e contare, ed il Catechismo della Religione Cattolica, il quale deve anche comprendere una breve esposizione degli obblighi civili.

Articolo 365.- Dell'istessa maniera si regolerà, e formerà il numero competente di università, ed altri stabilimenti d'istruzione, che si giudicheranno convenienti all'insegnamento di tutte le scienze, letteratura, e belle arti.

Articolo 366.- Il metodo generale d'insegnare sarà uniforme in tutto il Regno, dovendosi spiegare la Costituzione Politica della Monarchia in tutte le università, ed in tutti i stabilimenti letterari, ne'quali si detteranno le scienze Ecclesiastiche, e Politiche.

Articolo 367.- Vi sarà una direzione generale di studi composta di persone di erudizione conosciuta, al di cui carico sotto l'autorità del governo starà l'ispezione dell'istruzione pubblica.

Articolo 368.- Le Corti per mezzo di piani particolare di stabilimenti opportuni regolerà quanto appartiene all'importante oggetto dell'istruzione pubblica.

Articolo 369.- Tutti gli Spagnuoli hanno la libertà di scrivere, di stampare, e pubblicare le loro idee politiche senza necessità di licenza, revisione, o approvazione alcuna antecedente alla pubblicazione, sotto quelle restrizioni, e responsabilità che stabiliscono le leggi.






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Titolo Decimo. Dell'osservanza delta costituzione, e del modo di procedere, per fare in essa delle variazioni


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Capitolo Unico

Articolo 370.- Le Corti nelle loro prime sessioni avranno in considerazione l'inosservanza della costituzione, che gli si farà rilevare per dare gli opportuni rimedi, e rendere effettiva la responsabitità di coloro, che saranno stati li controventori.

Articolo 371.- Ogni Spagnuolo ha il dritto di reclamare alle Corti, o al Re per l'osservanza della costituzione.

Articolo 372.- Ogni persona, che esercita carica pubblica, civile, militare, o ecclesiastica presterà giuramento nel prender possesso di osservare la costituzione, di essere fedele al Re, e disimpegnare esattamente il suo incarico.

Articolo 373.- Sintantocchè non saran scorsi anni otto dopo essersi posta in pratica in tutte le sue parti la costituzione, non si potrà proporre alterazione, addizione, o riforma in alcuno de'suoi Articoli.

Articolo 374.- Per far qualsisia alterazione, addizione, o riforma nella costituzione sarà necessario, che la Deputazione, che deve decretarla definitivamente venga autorizzata con procure speciali a quest'oggetto.

Articolo 375.- Qualunque siasi proposta di riforma in qualche Articolo della costituzione dovrà farsi per iscritto, e dovrà esser confirmata, e sottoscritta almeno da venti Deputati.

Articolo 376.- La proposta di riforma si leggerà per tre volte coll'intervallo di sei giorni dall'una all'altra lettura, e dopo la terza si delibererà se si deve ammettere a discussione.

Articolo 377.- Ammessa a discussione si procederà in essa colle formolità, e mezzi, che si prescrivono per la formazione delle leggi; dopo si passerà a votare, se deve trattarsi di nuovo nella seguente Deputazione generale, e per restar ciò stabilito dovranno convenire le due terze parti de'votanti.

Articolo 378.- La Deputazione generale seguente, previe le medesime formalità in tutte le sue parti, potrà dichiarare in qualunque delli due anni delle sue sessioni, quando convengono le due terze parti de'votanti, che ha luogo la stipolazione delle procure speciali per far la riforma.

Articolo 379.- Fatta questa dichiarazione, si pubblicherà, e si comunicherà a tutte le Provincie; secondo il tempo in cui è stata fatta, determineranno le Corti, se deve essere la Deputazione prossimamente immediata, o la seguente alla medesima, quella su di cui dovranno ricadere le procure speciali.

Articolo 380.- Queste procure saranno stipolate dalle Giunte elettorali di Provincia aggiungendo alle procure ordinarie la clausula seguente. Così ugualmente gli concedono facoltà speciale per fare nella costituzione la riforma, di cui tratta il decreto delle Corti, il tenore del quale è il seguente: (Quì il decreto litterale). Tutto con il dovuto riguardo a quanto si prescrive dalla istessa costituzione. E si obbligano a riconoscere, e stimare per costituzionale, tutto quello che per ciò stabilissero.

Articolo 381.- La riforma proposta si discuterà di nuovo, ed essendo approvata dalle due terze parti de'Deputati, passerà ad esser legge costituzionale, e come tale si discuterà nelle Corti.

Articolo 382.- Una Deputazione presenterà il decreto di riforma al Re, perchè lo faccia pubblicare, e circolare a tutte le autorità, e paesi della Monarchia.





Cadice 18 Marzo 1812.

Vincenzo Pasquale Deputato - seguono tutte le firme degl'individui delle Corti.

Pertanto comandiamo a tutti gli Spagnuoli nostri sudditi di qualunque classe, e condizione siano, che reputino ed osservino la preinserta costituzione come legge fondamentale della Monarchia; e comandiamo a tutti i Tribunali Giustizieri, Ceffi, Governadori, ed altre autorità così civili, come militari, ed ecclesiastiche di qualsisia classe e dignità e che osservino, e facciano osservare, adempire, ed eseguire la presente costituzione in tutte le sue parti - Restatene intesi, e disponete quanto abbisogna pel suo adempimento, facendolo stampare, pubblicare, e circolare.

Gioachino de Masquera, e Figueroa Presidente.

- Giovanni Villavicenzio - Ignazio Rodriguez de Rivas - Il Conte di Abisbal.

In Cadice 19 Marzo 1812. A. D. Ignazio de la Pezuela.






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Regolamento

Che le Corti generali straordinarie han determinato, che si osservi dalla regenza del regno, restando derogato quello, che in data de'16 Gennaro 1811 si prescrisse al Consiglio di regenza.


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Capitolo I

Articolo 1.- La regenza del regno sarà trattata col titolo di Altezza, e gl'individui con quello di Eccellenza.

Articolo 2.- La regenza avrà una guardia uguale a quella delle Corti.

Articolo 3.- La truppa farà alla regenza gli onori d'Infante delle Spagne.

Articolo 4.- La regenza farà residenza nell'istesso luogo, ove la fanno le Corti, o la loro Deputazione, menoché quelle non determinassero altrimenti a causa di particolari circostanze.

Articolo 5.- Nessuno individuo della regenza potrà allontanarsi dal luogo, ove essa risiede, senza il permesso delle Corti.

Articolo 6.- Se la regenza crederà opportuno passare alla camera del congresso, lo farà presente per iscritto alle Corti dichiarando, se lo vorrà fare in pubblico, o segretamente.




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Capitolo II. Delli obblighi e facoltà della regenza del regno

Articolo 1.- La regenza curerà di fare eseguire la costituzione, e le leggi, proteggendo la libertà individuale de'cittadini, veglierà sulla conservazione dell'ordine pubblico nell'interno, e sopra la sicurezza esterna dello Stato.

Articolo 2.- Pubblicherà le leggi, e i decreti delle Corti sotto la seguente formola: «D. Ferdinando VII per la gratia di Dio, e per la costituzione della Monarchia Spagnuola Re delle Spagne, e per la di lui assenza, e prigionia la regenza del regno eletta dalle Corti generali e straordinarie a tutti coloro, che vedessero o sentissero le presenti sappiate, che le Corti hanno decretato il seguente (qui il testo litterale della legge, o determinazione). Perciò ordiniamo a tutti i Tribunali, Giustizieri, Ceffo, Governadori e tutt'altre autorità così civili, che militari, ed ecclesiastiche di qualsisia classe, e dignità di osservare, e far osservare, adempire, ed eseguire la presente legge o determinazione in tutte le sue parti. Sarà ciò di vostra intelligenza per il suo adempimento, e darete le disposizioni, acciò si stampi, pubblichi, e facciasi circolare». Va diretta al Segretario del rispettivo Dispaccio.

Articolo 3.- Tutti gl'individui della regenza firmeranno, e controsigneranno da per se, osservando l'ondine della loro antichità, tutte quelle determinazioni che spediranno, e tutti quei documenti, che dovranno essere firmati, o controsegnati dal Re. Nel caso d'indisposizione di alcuno de'sudetti individui, o di altra circostanza firmeranno i rimanenti, additando il motivo di tale mancanza.

Articolo 4.- Continuerà non ostante l'uso della stampiglia del Re, o del Presidente della regenza, o siano firme in stampa in que'casi, che è solito farsene uso.

Articolo 5.- La regenza emanerà i decreti, regolamenti, ed istruzioni, che saranno, conducenti alla esecuzione delle leggi, dovendo prima sentire il consiglio di Stato.

Articolo 6.- Curerà perchè in tutto il regno si amministri con speditezza, e rettamente la Giustizia.

Articolo 7.- Potrà fare, consultando, il consiglio di Stato, trattati di pace, lega, commercio, sussidi, e qualunque altra si sia, ricercandone la ratifica delle Corti, a qual fine esibirà la intiera corrispondenza originale per l'esame, dopo il quale si rimanderà al Governo, acciò si custodisca nell'archivio, il quale corrisponde, rilasciando copia autentica di essa in quello delle Corti.

Articolo 8.- Farà presenti alle Corti, inteso il consiglio di Stato, le ragioni, che ha, per far la guerra ad alcuna Potenza, e coll'approvazione di quelle la dichiarerà sollennemente.

Articolo 9.- Eligerà i Magistrati di tutti i Tribunali a proposta del consiglio di Stato.

Articolo 10.- Non potrà deporre i Magistrati o Giudici da'loro posti, sieno a tempo, o perpetui, menocchè vi sia causa legalmente provata, e decisa; nè sospenderli, e se non se per accusa legalmente proposta.

Articolo 11.- Se alla regenza pervenissero delle querele contro alcun Magistrato, e formato lo espediente sembrassero fondate, potrà, inteso il consiglio di Stato, sospenderlo, facendo passare immediatamente l'espediente al Supremo Tribunale di Giustizia per giudicare a tenore delle leggi.

Articolo 12.- Provederà tutti gl'impieghi civili e militari; non potrà però variare quelli dalla legge stabiliti, nè creare altri nuovi, e gravare con delle penzioni l'erario pubblico senza il consenso delle Corti.

Articolo 13.- Provederà a proposta del consiglio di Stato l'elezione di tutti i vescovadi, dignita, e benefici ecclesiastici del real padronato, eccettuando quelli, la di sui provista sia stata sospesa, o proibita dalle Corti.

Articolo 14.- Eligerà i Generali di mare e di terra; però nessuno individuo della regenta potrà da per se comandare a forza armata dell'una, e dell'altra classe.

Articolo 15.- Disporrà della forza armata destinandola, come più convenga.

Articolo 16.- Dirigerà le relazioni diplomatiche, e di commercio colle altre potenze, ed eligerà, e rimoverà liberamente gli Ambasciadori, Ministri, e Consoli.

Articolo 17.- Curerà della fabbrica di moneta, sulla quale s'imprimerà il busto, e nome del Re.

Articolo 18.- Invigilerà per il riscuetimento delle rendite dello Stato, senza alterare il metodo stabilito, e disporrà l'inversione de'fondi destinati ad ognuno de'rami dell'amministrazione pubblica avendo di mira quelli proposti, ed approvati dalle Corti.

Articolo 19.- Farà al Parlamento, inteso il parere del consiglio di Stato, quelle proposte di legge, o di riforme, che crederà conducenti al bene della nazione; non potrà però presentare progetto alcuno steso in forma di decreto.

Articolo 20.- Eligerà, e rimoverà liberamente i segretari del Dispaccio.

Articolo 21.- Emanerà gli ordini, e presterà tutti quegli ajuti, che la Deputazione delle Corti crederà necessari per la riunione delle medesime, senzacchè per qualsisia pretesto possa differirlo, nè in modo alcuno imbarazzare le sue sessioni e deliberazioni. I regenti, e coloro, che consiglieranno, e presteranno ajuto in qualunque modo a simili atti, saranno dichiarati traditori, e puniti come tali.

Articolo 22.- Potrà la regenza, nel solo caso, in cui il bene, e la sicurezza dello Stato lo richiederanno, ordinar l'arresto di alcuna persona, dovendo però consegnarla infra ore 48 a disposizione del Tribunale, o Giudice competente.

Articolo 23.- Potrà accordare, o negare la espedizione de'decreti conciliari, e delle Bolle Pontificie col consenso delle Corti, semprecchè conterranno disposizioni generali, consultando il consiglio di Stato, se si versano sopra affari particolari, o governativi, e se contengono punti contenziosi, passando poi la loro decisione al Supremo Tribunale di Giustizia, acciò risolva a tenore delle leggi.

Articolo 24.- Le facoltà della regenza saranno quelle, che vengono espressate negl'Articoli antecedente, e non altre; considerandosi come abuso di autorità tutto ció, che da essi si allontana, menocchè le Corti in una occasione particolare, e per motivi singolari, e per precise circostanze, gliele allargheranno in quel modo, che crederan conveniente.




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Capitolo III. Del modo, con cui la regenza del regno deve accordare le sue provvidenze col consiglio di Stato, e Segretari del Dispaccio

Articolo 1.- Quando l'esecuzione delle provvidenze del Governo esigerà la cooperazione di diverse Segreterie del Dispaccio, la regenza curerà, che per trattarsi si uniscano i rispettivi Segretari. E la medesima riunione si verificherà, semprecchè la regenza la considererà opportuna per la più espedita esecuzione della risoluzione.

Articolo 2.- Ogni Segretario del Dispaccio avrà un libro per il quale si farà costare ciò, che gli dispaccia colla regenza.

Articolo 3.- In questo libro si noterà a rubriche dal Segretario, o Segretari il parere, che darà, o daranno alla regenza, ed in seguito la risoluzione intorno al medesimo.

Articolo 4.- Ogni risoluzione della regenza si noterà ne'sudetti libri, e si firmerà dai regenti con apporvi la data.

Articolo 5.- Queste risoluzione si trascriveranno negli espedienti citando i libre.

Articolo 6.- Gli ordini della regenza, per essere ubbiditi dovranno essere firmati dal rispettivo Segretario del Dispaccio.

Articolo 7.- I Segretari del Dispaccio non firmeranno ordine alcuno della regenza, senza che precede la risoluzione della medesima scritta, e firmata ne'libri, come si è detto di sopra.

Articolo 8.- In affari gravi, e precisamente in quelli espressati negli Articoli 5, 7, 8, 11, 19 e 23 del Capitolo II di questo Regolamento, ascolterà la regenza il parere del consiglio di Stato, e nelle determinazioni, che di essi si daranno, si porrà la clausola - inteso il consiglio di Stato.

Articolo 9.- I Segretari del Dispaccio si presenteranno alle Corti, e assisteranno alle discussioni, ogni qualvolta saranno chiamati, o che la regenza crederà necessario esporre a quelle per mezzo de'medesimi le ragioni, sulle quali sono appoggiate le proposte, che farà; E dopo aver manifestato, o in voce, o per scritto quello che crederanno conveniente, e dopo di aver pienamente informate le Corti, si ritireranno prima della votazione.




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Capitolo IV. Della responsabilità della regenza, e de'Segretari del Dispaccio

Articolo 1.- I regenti saranno responsabili alle Corti della loro condotta nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 2.- I Segretari del Dispaccio saranno similmente responsabili alle Corti di tutti quegli ordini, che autorizzeranno, o insinueranno in controvenzione della costituzione, delle leggi, o de'decreti di quelle, senzacchè serva loro di scusa l'esserli stati richiesti dalla regenza, rimanendo responsabili a questa per qualunque altra mancanza nel disimpegno della loro carita.

Articolo 3.- Ogni Segretario esibirà nelle prime sessioni delle prossime Corti una esposizione di ciò, che compete alla sua Segreteria, unitamente co'libri espressati net Capitolo III; non comprendendosi però in questa determinazione gli affari pendenti, che ricercano segretezza.

Articolo 4.- Se previo lo esame non approveranno le Corti la condotta de'regenti, o de'Segretari di Stato in quella parte, che richiede esame conforme all'Articolo 2 si renderà effettiva la responsabilità degli uni, e degli altri, decretando aver luogo la formazione della causa conforme all'articolo della costituzione relativa a questo punto.

Articolo 5.- Ugualmente si tenderá effettiva la responsabilità, quando per gli esposti, li quali a tenore dell'ultimo Articolo del Capitolo III si faranno dalli Segretari del Dispaccio alle Corti, o per altri mezzi si giudicherà, da queste conveniente non differirla.

Articolo 6.- Non ostante quanto si è determinato ne'due Articoli precedenti, continuerà il Governo libero nelle sue funzioni, e solamente il regente, o Segretario del Dispaccio, contro cui si decreterà aver luego la formazion di cansa, resterà d'allora in poi sospeso nel suo impiego. Tutto ciò servirà d'intelligenza alla regenza per lo adempimento, e lo farà stampare, pubblicare, e circolare.



Antonio Payan, Presidente.

Giuseppe Sembriela, Deputato Segretario.

Giuseppe Maria Gutierrez di Teran, Deputato Segretrario.

Dato in Cadice a 26 Gennaro 1812.

Alla regenza del regno.







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